23.07.03 free
TAR CAMPANIA - Ordinanza di Sospensione - ( sui Centri convenzionati ;sulla limitazione del procedimento di rideterminazione della Capacita' Operativa Massima, riferito solo alla tipologia di prestazioni oggetto della originaria convenzione)
Prima Sezione Tar Campania Ordinanza n. 3322 e 3323 /2003. Registro Generale: 6558/2003.
Camera di Consiglio del 02 luglio 2003
Commissione giudicante: Luigi Domenico Nappi: Presidente facente funzione Paolo Carpentiere: Consigliere relatore Arcangelo Monaciliuni: Consigliere CONTRO Regione Campania (rappresentato e difeso da: Baroni Vincenzo, Bove Almerina, Dell’Isola Beatrice,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1270 del 28.03.2003, successivamente pubblicata in data 14.04.2003, nella parte in cui ha disatteso l’accordo siglato con le organizzazioni sindacali e, recependo i pareri dell’Avvocatura regionale, ha limitato il procedimento di rideterminazione della Com. solo alla tipologia di prestazioni oggetto della originaria convenzione; pareri dell’AvvocatuRa regionale; della Circolare dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Campania del 23.04.2003, con la quale, dettandosi direttive applicative della delibera n. 1270/2003, si è limitata la procedura della rideterminazione quali-quantitativa delle Com. dei centri accreditati, nell’ambito della tipologia di prestazioni già accreditate; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Udito il relatore Cons. Paolo Carpentieri Uditi altresì per le parti gli Avvocati come da verbale;
CONSIDERATO che l’impugnata deliberazione regionale n. 1252 (leggasi 1270 n.d.r.) del 2003 e l’annessa circolare esplicativa appaiono già ad un primo sommario esame non prive di profili di illegittimità nella parte in cui limitano la possibilità di rideterminazione della capacità operativa massima (COM) al piano meramente quantitativo delle prestazioni circoscrivendo tale possibilità “nell’ambito dell’oggetto dell’originario rapporto di convenzionamento”; CHE infatti, detta limitazione è frutto di un’interpretazione restrittiva della delibera di G.R.C. n. 377/98 e del nuovo nomenclatore tariffario del 1996, censurata dalla giurisprudenza di questa Sezione che non ha escluso la possibilità di erogazione di prestazioni anche qualitativamente diverse per effetto dell’implementazione tecnologica delle Strutture provvisoriamente accreditate, purché le stesse risultino incluse nella Branca di riferimento come definita nel richiamato nomenclatore tariffario del 1996 e siano state autorizzate o in via immediata dalla deliberazione n.377/98 nei modi ivi previsti e con sbarramento al 31.12.1997, ovvero, in appresso, a mezzo di singoli provvedimenti autorizzativi dell’amministrazione;
RITENUTO pertanto che, rinviato alla sede del merito l’esame puntuale delle questioni procedimentale concernenti la rilevanza e l’incidenza dell’accordo concluso con le Associazioni di Categoria, le esigenze rappresentate dalle parti ricorrenti possano ricevere adeguata tutela mediante invito all’amministrazione regionale a riesaminare gli atti impugnati alla luce dei cennati principi, previo rinnovato incontro con le Associazioni di categoria;
P.Q.M.ORDINA alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. far luogo a quanto in narrativa disposto e SOSPENDE, nelle more, l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è esposta presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Napoli lì 02/07/2003
Camera di Consiglio del 02 luglio 2003
Commissione giudicante: Luigi Domenico Nappi: Presidente facente funzione Paolo Carpentiere: Consigliere relatore Arcangelo Monaciliuni: Consigliere CONTRO Regione Campania (rappresentato e difeso da: Baroni Vincenzo, Bove Almerina, Dell’Isola Beatrice,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1270 del 28.03.2003, successivamente pubblicata in data 14.04.2003, nella parte in cui ha disatteso l’accordo siglato con le organizzazioni sindacali e, recependo i pareri dell’Avvocatura regionale, ha limitato il procedimento di rideterminazione della Com. solo alla tipologia di prestazioni oggetto della originaria convenzione; pareri dell’AvvocatuRa regionale; della Circolare dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Campania del 23.04.2003, con la quale, dettandosi direttive applicative della delibera n. 1270/2003, si è limitata la procedura della rideterminazione quali-quantitativa delle Com. dei centri accreditati, nell’ambito della tipologia di prestazioni già accreditate; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Udito il relatore Cons. Paolo Carpentieri Uditi altresì per le parti gli Avvocati come da verbale;
CONSIDERATO che l’impugnata deliberazione regionale n. 1252 (leggasi 1270 n.d.r.) del 2003 e l’annessa circolare esplicativa appaiono già ad un primo sommario esame non prive di profili di illegittimità nella parte in cui limitano la possibilità di rideterminazione della capacità operativa massima (COM) al piano meramente quantitativo delle prestazioni circoscrivendo tale possibilità “nell’ambito dell’oggetto dell’originario rapporto di convenzionamento”; CHE infatti, detta limitazione è frutto di un’interpretazione restrittiva della delibera di G.R.C. n. 377/98 e del nuovo nomenclatore tariffario del 1996, censurata dalla giurisprudenza di questa Sezione che non ha escluso la possibilità di erogazione di prestazioni anche qualitativamente diverse per effetto dell’implementazione tecnologica delle Strutture provvisoriamente accreditate, purché le stesse risultino incluse nella Branca di riferimento come definita nel richiamato nomenclatore tariffario del 1996 e siano state autorizzate o in via immediata dalla deliberazione n.377/98 nei modi ivi previsti e con sbarramento al 31.12.1997, ovvero, in appresso, a mezzo di singoli provvedimenti autorizzativi dell’amministrazione;
RITENUTO pertanto che, rinviato alla sede del merito l’esame puntuale delle questioni procedimentale concernenti la rilevanza e l’incidenza dell’accordo concluso con le Associazioni di Categoria, le esigenze rappresentate dalle parti ricorrenti possano ricevere adeguata tutela mediante invito all’amministrazione regionale a riesaminare gli atti impugnati alla luce dei cennati principi, previo rinnovato incontro con le Associazioni di categoria;
P.Q.M.ORDINA alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. far luogo a quanto in narrativa disposto e SOSPENDE, nelle more, l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è esposta presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Napoli lì 02/07/2003