22.01.2009 free
CORTE di CASSAZIONE - civile - Costituzione del rapporto con soggetto privo di abilitazione per l'esercizio di una determinata professione
Il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione (nella specie, quella di biologo presso un laboratorio di analisi cliniche) è nullo per violazione di norme imperative ma, conformemente al disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso ed a maggior ragione ove, nel corso del rapporto, sia stata conseguita, da parte del lavoratore, la necessaria abilitazione.
Sentenza n. 25756 del 24/10/2008
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso del settembre 1991 la dr.ssa A.F. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli la società Bioclinical s.n.c. sostenendo di avere lavorato alle dipendenze di essa dal giugno 1983 al giugno 1989, come addetta ai prelievi, all'effettuazione delle analisi, alla scrittura dei referti ed ai rapporti con i clienti, e chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 26.809.702, oltre accessori, per competenze retributive arretrate.
Si costituiva in giudizio la dr.ssa P.L., precedente titolare della società, che si assumeva in proprio, in forza di precedenti rapporti con gli acquirenti del laboratorio, il rischio della causa, sostenendo che si era trattato di un rapporto di tipo parasubordinato.
Il Pretore accoglieva parzialmente la domanda. Sia l'attrice che l'interveniente proponevano impugnazione. Con sentenza n. 2097, depositata il 23 maggio 2005, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello incidentale della dr.ssa P., ed accoglieva l'appello principale della lavoratrice, riconoscendo le richieste di questa ultima.
Condannava perciò in solido la Bioclinical e la stessa P. al pagamento in favore del minore A.A., erede della A.F. deceduta in corso di causa, al pagamento di Euro 8.502,92, con interessi e rivalutazione.
Avverso la sentenza di appello, notificatale il 14 settembre 2005, la dr.ssa P. proponeva ricorso per cassazione, con quattro motivi di impugnazione, notificato alle altre parti, in termine, lunedì 14 novembre 2005.
Resisteva il signor A.P. con controricorso notificato, in termine, il 21 dicembre 2005, e depositava successivamente una memoria difensiva.
L'altra intimata società Bioclinical, invece, non ha presentato difese in questa fase.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di impugnazione concerne la natura del rapporto intercorso tra la ricorrente e la dr.ssa A.F..
La ricorrente ribadisce che tale rapporto non avrebbe avuto natura subordinata, e sostiene che il giudice d'appello avrebbe errato nell'individuare e nell'applicare i criteri di differenziazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Sarebbe carente ed insufficiente, inoltre, la valutazione delle prove sul punto.
2. Il secondo motivo di impugnazione concerne il punto del tempo di durata del presunto rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente sottolinea, in particolare, che la dr.ssa A.F. aveva conseguito l'iscrizione nell'albo professionale dei biologi solamente dal 6 luglio del 1984.
In un primo periodo dal giugno del 1983 fino appunto al 6 luglio 1984 aveva svolto nel laboratorio soltanto attività di praticantato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente tocca il punto dell'inquadramento professionale nella seconda categoria del contratto collettivo di riferimento.
Sostiene, in particolare, che essendo la dr.ssa A.F. una analista non medico, il suo livello di riferimento era il terzo e non il secondo.
Anche la sentenza impugnata avrebbe affermato che gli analisti chimici non medici andavano inseriti nel terzo livello.
4. Infine, nel quarto motivo la ricorrente contesta la durata della prestazione, e critica la valutazione delle prove sul punto.
Sottolinea in proposito in particolare che quando era semplice tirocinante la dr.ssa A.F. non poteva effettuare prelievi e poteva iniziare la propria attività di analisi soltanto quanto, verso le ore 10,30, i prelievi (effettuati da altri operatori) erano terminati.
5. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento.
Il primo motivo è inammissibile perchè si risolve in una riproposizione di questioni di fatto il cui accertamento spetta al giudice del merito, e che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. L'affermazione sulla natura subordinata del rapporto, motivata espressamente sulla base di una serie molteplice di indizi tra loro pienamente concordanti (p. 4 della motivazione) è, peraltro, completa, logica e coerente.
6. Considerazioni analoghe valgono sostanzialmente per il secondo motivo di impugnazione; nè rileva che, in ipotesi, per una parte del periodo la defunta Dott.ssa A.F. potesse essere priva di iscrizione all'ordine dei biologi.
Infatti, sempre in ipotesi, in quel periodo il rapporto sarebbe stato nullo, ma, ai sensi dell'art. 2126 c.c., questa nullità non poteva produrre effetto per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione; secondo l'insegnamento di questa Corte, "il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione (nella specie, quella di tecnico di laboratorio medico) è nullo per violazione di norme imperative e, conformemente al disposto dell'art. 2126 c.c., tale nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso, ma preclude la possibilità che questa produca ulteriori conseguenze, con riferimento a periodi nei quali non è stato concretamente attivato, o che da esso nasca alcun diritto alla riassunzione nell'ipotesi di licenziamento." (Cass. civ., 17 gennaio 1983, n. 379; nello stesso senso, ma con riferimento ad una ipotesi di insegnamento senza titolo legale di abilitazione, 28 giugno 1986, n. 4341).
Nel caso specifico, peraltro, è pacifico che il rapporto stesso era proseguito senza interruzione anche dopo che la stessa Dott.ssa A.F. era sicuramente iscritta all'albo professionale.
7. Anche il terzo motivo, in materia di inquadramento, ripropone questioni di fatto, non suscettibili di riesame in questa sede, ma soprattutto, è generico nel senso che non vengono indicati, neppure in via generale, le norme e/o i principi di diritto su cui si baserebbe il motivo di impugnazione.
E' appena il caso di sottolineare, a questo proposito,che non sono suscettibili di riesame in questa sede eventuali violazioni del CCNL, perchè la controversia è stata instaurata prima dell'entrata in vigore della del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che, all'art. 2, ha introdotto delle modifiche nel testo dell'art. 360 c.p.c..
8. Ripropone ancora una volta questioni di fatto, di per se non soggette a controllo in sede di legittimità, il quarto motivo sulla durata giornaliera della prestazione, punto sul quale, del resto, la sentenza ha motivata adeguatamente a pag. 6, facendo riferimento ad elementi concreti.
Anche questo ultimo motivo è inammissibile.
9. Il ricorso, pertanto, è infondato, e deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, a carico della ricorrente ed a favore del resistente costituito A.P..
Nulla va disposto per le spese nei confronto della società Bioclinical, che non si è costituita e non ha svolto difese in questa fase.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la P. a pagare all' A.P. le spese di cassazione, che liquida in Euro 19,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge. Nulla nei confronti della Bioclinical, non costituita.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2008