16.06.03 free
TRIBUNALE di BARI - (sulla base imponibile ai fini della determinazione dei contributi previdenziali che le U.S.L. devono versare all'ENPAM - riferimento alla quota di partecipazione a carico degli utenti - tickets)
Sentenza n.58 del 7.1.2000
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
In nome del popolo italiano
Il Giudice del lavoro di Bari, dr.ssa Beatrice Notarnicola, alla pubblica udienza del 9.11.99 tenuta in Bari, ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia individuale di lavoro
tra
il dott. Sgobba Giuseppe, con la rappresentanza e la difesa dall'Avv. Giancarlo Orlando,
e
l'Unità Sanitaria Locale BA/18, in persona dei suo legale rappresentante pro tempore, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Nicolò De Marco,
nonché
l'E.N.P.A.M., in persona del legale rappresentante p.t. con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Daniela Antenucci.
Conclusioni: come da scritti difensivi e deduzioni a verbale.
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 14.10.93, il ricorrente in epigrafe esponeva: che era medico chirurgo specializzato in cardiologia, esercente l’attività in convenzione con il S.S.N. per la suddetta branca; che in base alle fonti disciplinatrici del rapporto, art.48 della L. n.833/78 e disposizioni n.ri 7 e 4 rispettivamente dell'A.C.N. approvato con D.P.R. del 16.5.80 e dell'A.C.N. approvato con D.P.R. n.119 del 23.3.88, gli Enti erogatori erano tenuti a versare all’E.N.P.A.M., sul conto personale del sanitario, un contributo pari al 12% - di cui il 2% a carico del sanitario -, ragguagliato ai compensi corrispettivi per ciascuna prestazione da decurtare solo della quota corrispondente al costo dei materiali e alle spese generali; che l'U.S.L. BA/18 per i corrispettivi delle prestazioni erogate nel periodo da gennaio 1990 ad aprile 1991 aveva operato una trattenuta per il contributo E.N.P.A.M. solo sull'importo del compensi depurato dell'acconto anticipato dagli utenti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva, previa declaratoria del proprio diritto, la condanna della convenuta all’assoggettamento a contribuzione delle somme in narrativa, con il risarcimento in misura da compensare il pregiudizio, e alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva la U.S.L. BA/18 e contestava il fondamento della domanda, eccependo che l'istituzione dei ticket era successiva all'art.4 D.P.R. 120/88 e 6 D.P.R. 119/88 per cui correttamente la quota a carico dei cittadini era stata sottratta in uno a quanto indicato dalle norme citate; che sussisteva il difetto di giurisdizione in quanto la decurtazione della quota era stata imposta ex autoritate dal Ministro e non era proveniente da fonte contrattuale; che il ricorrente non aveva versato la quota a suo carico; pertanto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
In corso di causa si costituiva anche l'E.N.P.A.M., che sosteneva il fondamento della domanda attorea in relazione ai soli tickets dei mesi di febbraio 1990 e marzo ed aprile 1991 e concludeva per il suo accoglimento con vittoria di spese in proprio favore.
All'esito di un’istruttoria documentale, all'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo.
Motivazione
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infatti, in primo luogo va dichiarato che la domanda è inammissibile relativamente ai tickets dei mesi di febbraio 1990 e marzo ed aprile 1991 per violazione del principio del ne bis in idem. Su identica domanda vi è stata infatti un pronuncia, passata in giudicato, del Pretore di Bari, G.L.: n.6698/95.
Sussiste, poi, la legittimazione passiva della U.S.L. convenuta.
Il procuratore della U.S.L. convenuta ha dichiarato in udienza l'avvenuta soppressione delle UU.SS.LL.; in effetti, l'art.2, co.14, L.549/95 ha espressamente definite come "soppresse" le unità sanitarie locali.
Tuttavia, secondo il costante orientamento di dottrina e giurisprudenza, sino a quando non sia conclusa la procedura di liquidazione affidata ad un’apposita gestione, strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, e tale conclusione non sia formalizzata con apposito provvedimento la legittimazione processuale appartiene all'organo di rappresentanza della gestione liquidatoria.
In capo a tale organo resta fermo il potere di rappresentanza e gestione dell'ente, soppresso ma non ancora estinto con apposito provvedimento degli organismi della liquidazione secondo il ruolo istituzionale.
L'apposito organismo per la liquidazione assume la veste giuridica di cd. patrimonio autonomo o patrimonio separato, il quale, pur privo di vera e propria personalità giuridica, risulta comunque dotato di autonomia funzionale, amministrativa e contabile, e quindi fornito di speciale soggettività e di autonoma capacità processuale ancorché circoscritta nell'ambito della gestione stessa.
Nel caso in esame, mentre i beni mobili ed immobili e le attrezzature già destinati alle UU.SS.LL. sono stati trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere (art.5, co. 1, d. leg. 502/92), i rapporti di debito e credito sono stati trasferiti, in base al dettato di cui all'art.6, co.1, L.724/94, in capo alle Regioni, così come interpretato dalla predominante giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. SS.UU. n. 1989/97, TAR Puglia n.232/98; Trib. Bari in atti).
L'art.2, co. 14, L.549/95, ha fatto obbligo alle regioni di attribuire ai direttori generali delle AA.UU.SS.LL. le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse UU.SS.LL. comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.
Pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale in ordine alle pregresse poste debitorie e creditorie delle soppresse UU.SS.LL. fa capo agli organi liquidatori delle stesse.
Tali organismi hanno, quindi, la natura di patrimoni autonomi di cui si è detto, dotati di soggettività speciale e di capacità processuale, con il compito di gestire i cd. fatti pregressi anche in sede giudiziale sino ad un provvedimento di formale chiusura della liquidazione stessa (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.8.96 n.7479).
Sicché è vero che si è verificata un’ipotesi di successione a titolo particolare, ma proprio secondo il dettato di cui all'art111 c.p.c., il processo può proseguire nei confronti delle parti originarie, sino a che ne sussista la capacità processuale e la soggettività.
Sussiste anche la giurisdizione dell'adito G.O., in quanto si verte in questione riguardante un rapporto di collaborazione continuativa, coordinata e di natura strettamente personale, rientrante a norma dell'art.409 c.p.c., nella giurisdizione e competenza funzionale dell'A.G.O. in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito la domanda è fondata.
L'introduzione dei cd. tickets, ovvero di una partecipazione alle spese da parte degli assicurati in relazione alle prestazioni di diagnostica, visite specialistiche ed altre prestazioni specialistiche, erogate nell’ambito del S.S.N., presso strutture a gestione diretta o convenzionata in regime ambulatoriale, operata con l’art.1 D.L. n. 382/89 conv. in L. n. 8/90, comporta solo la previsione di una quota di partecipazione dell'assistito alle spese del Servizio, trattenute direttamente dal professionista convenzionato in contro dei compensi a lui dovuti dalle UU.SS.LL..
Ne consegue che su tali somme le suddette UU.SS.LL. devono versare i prescritti contributi previdenziali a favore del competente fondo di previdenza (E.N.P.A.M.).
In tale senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.6824 del 16 giugno 1995, - alla cui motivazione si fa riferimento per l’approfondimento della questione - , nonché il tribunale di Bari con sentenze n.ri 419/96, 574/96 e 2875/96.
Pertanto l'U.S.L. va condannata all'assoggettamento a contribuzione dei compensi dedotti nel libello introduttivo con esclusione di quelli relativi ai mesi di febbraio 1990 e marzo ed aprile 1991, fatte salve le decurtazioni a titolo di costo dei materiali e spese generali.
Il danno derivante dalla condotta omissiva non è stato minimamente provato: la domanda sul punto va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese tra l'E.N.P.A.M. e la U.S.L. soccombente vanno compensate, in quanto l'E.N.P.A.M. ha del tutto erroneamente sostenuto la fondatezza della domanda solo in relazione ai tickets dovuti per i mesi di febbraio 1990 e marzo ed aprile 1991,
p.q.m.
Il G.L. così provvede: dichiara inammissibile, per ne bis in idem, la domanda relativa di tickets dei mesi di febbraio 1990 e marzo ed aprile 1991; dichiara che la U.S.L. (è) tenuta ad assoggettare a contribuzione, in relazione alle prestazioni eseguite dal ricorrente nel periodo da gennaio 1990 a febbraio 1991, detratto febbraio 1990, l’intero compenso corrispettivo tariffario, compreso l’importo anticipato dagli assistiti a titolo di partecipazione alla spesa delle prestazioni, con la sola deduzione della percentuale corrispondete al costo dei materiali e alle spese generali; condanna la U.S.L. a versare, in favore dell’E.N.P.A.M. sul conto personale del ricorrente la differenza dei contributi non versati; rigetta la domanda di risarcimento del danno per la mancata contribuzione; condanna la U.S.L. al pagamento delle spese di lite che liquida in £.1.600.000, oltre I.V.A. e C.A.P. con distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente; compensa le spese di lite tra la U.S.L. e l'E.N.P.A.M..
Bari, 9.11.99
Il G.L.
(F.to: dr.ssa Beatrice Notarnicola)
Depositato in Cancelleria
oggi, 7 gennaio 2000