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TAR CAMPANIA Sent.6251/2002 ( sull’affidamento al medico di assistenza primaria di bambini in eta’ pediatrica e sulla illegittimita’ di eventuale iscrizione “d’ufficio” ,negli elenchi del nuovo pediatra)
REPUBBLICA ITALIANA N. 6251 reg. sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anno 2002
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, N. 1191 reg. gen.
ha pronunciato la seguente anno 1998
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1191/98 reg. gen. proposto da Muro Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Carannante e Fulvio De Angelis, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 9,
c o n t r o
Azienda sanitaria locale di Napoli 2, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Catello Salerno e Michele Vella, con gli stessi legalmente domiciliata in Napoli presso la segreteria del T.a.r., ai sensi dell'art. 35 del r.d. n. 1054 del 1924;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto serbato dalla A.s.l. sulla diffida notificata il 3/11/1997, nonché degli atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della A.s.l. con la produzione allegata;
vista la memoria difensiva ed i documenti prodotti dal ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 30/5/2002, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
F A T T O
Con ricorso notificato il 28/1/1998, il dott. Vincenzo Muro riferiva:
- di aver ottenuto l'incarico a tempo indeterminato di medico pediatra di libera scelta presso il Comune di Procida con decorrenza dal 1°/12/1996 (recte: dal 2/12/1996 al 14/5/1997 con incarico provvisorio e dal 15/5/1997 a tempo indeterminato, come risulta dalla nota prot. n. 2221 del 20/2/1998);
- di aver conseguito al 9/9/1997 l'iscrizione di 340 bambini a fronte di una popolazione in età pediatrica di 684 bambini;
- di aver diffidato, con atto notificato il 3/11/1997, la A.s.l. di Napoli 2 ad adempiere alle formalità previste dall'art. 26, co. 6, dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. n. 613 del 1996, senza ottenere risposta.
In relazione a quanto precede l'interessato contesta il comportamento omissivo dell'amministrazione.
La A.s.l. intimata si costituiva in giudizio.
La domanda incidentale di sospensione veniva respinta con ordinanza n. 96 del 17/2/1998.
D I R I T T O
1. Con l'atto introduttivo del giudizio si deduce che, nel Comune di Procida, 344 bambini di età compresa entro i sei anni sarebbero rimasti assistiti da medici iscritti negli elenchi della medicina generale, nonostante la sopravvenuta nomina del ricorrente quale unico pediatra del distretto. Ciò sarebbe imputabile al fatto che la A.s.l. non avrebbe provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 26, co. 6, del d.P.R. n. 613 del 1996, nella parte in cui prevede la notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva ed al medico di medicina generale che li assiste di apposito invito ad effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, entro un termine non superiore a 30 giorni, con previsione in caso di inadempienza della decadenza delle scelte in carico al medico di medicina generale.
In relazione a quanto precede il ricorrente pone tre distinte questioni:
- la illegittimità dell'inerzia serbata dalla A.s.l. nell'adempiere agli obblighi imposti dall'accordo collettivo nazionale;
- il diritto ad ottenere la “assegnazione” da parte della A.s.l. di tutti i bambini in età pediatrica residenti nel Comune di Procida;
- la pretesa al risarcimento del danno subito per effetto delle inadempienze dell'amministrazione.
1.1. Sul primo punto il ricorso è fondato.
L'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sancisce il dovere della pubblica amministrazione di concludere un procedimento che deve essere iniziato d'ufficio.
Orbene, non vi è dubbio che l'art. 26 del d.P.R. n. 613 del 1996 (cfr. anche art. 24 del d.P.R. n. 272 del 2000) imponeva alla A.s.l. di avviare un procedimento tendente a sollecitare l'effettuazione della scelta del pediatra, divenuto disponibile in zona, da parte dei rappresentanti legali dei bambini in età pediatrica assistiti da medici di medicina generale. Tale procedimento, che contempla la notifica di una formale diffida agli interessati (genitori e medici), si chiude con la cancellazione dall'elenco relativo ai medici di assistenza primaria degli assistiti per i quali non sia stata rinnovata la scelta.
In proposito la A.s.l. resistente ha prodotto una propria nota interna (indirizzata ai responsabili di distretto) nella quale si riconosce sostanzialmente la fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente.
Sennonché non risulta, dagli atti di causa, che le formalità prevista dalla disposizione sopra richiamata siano state di fatto espletate.
Il comportamento omissivo serbato dall'amministrazione si palesa, pertanto, illegittimo.
Conseguentemente va ordinato alla A.s.l. di provvedere in merito, all'uopo assegnando un termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
1.2. Sulla seconda questione (appena accennata nell'atto introduttivo del giudizio e precisata con la memoria difensiva da ultimo presentata) è da rilevare che l'amministrazione, se per un verso ha il potere-dovere di sancire la decadenza delle scelte effettuate in favore dei medici di medicina generale (per gli inadempienti alla diffida all'uopo notificata), non ha anche la potestà di sostituirsi nella scelta del medico ai rappresentanti legali dei bambini, disponendo di autorità l'iscrizione dell'assistito nell'elenco del nuovo pediatra.
Né sarebbe, tanto meno, ammissibile la declaratoria di un “diritto” del ricorrente ad avere in carico i bambini mancanti all'appello. Infatti, per quanto riguarda la spettanza della scelta e la conseguente attribuzione degli assistiti, la situazione giuridica dei soggetti interessati avrebbe comunque la consistenza di un interesse legittimo, da far valere innanzi al giudice amministrativo mediante la rituale impugnazione degli atti eventualmente lesivi (o del comportamento omissivo), in contraddittorio peraltro anche con tutti gli altri soggetti (genitori e medici) che avrebbero titolo a difendere i rispettivi interessi, contrapposti a quelli del ricorrente.
1.3. Con la memoria difensiva il ricorrente, oltre ad ampliare le argomentazioni a sostegno del ricorso, formula anche la pretesa al risarcimento dei danni.
Al riguardo è da osservare che, nel processo innanzi al giudice amministrativo, la materia del contendere è delimitata dalle questioni ritualmente sollevate dalle parti con l'osservanza delle formalità previste per l'instaurazione del contraddittorio (con l'atto introduttivo del giudizio, con gli eventuali motivi aggiunti o con un ricorso incidentale).
Ne consegue che la nuova domanda, prospettata nelle note di udienza (che neppure risultano notificate alla controparte), si palesa inammissibile.
2. Le spese di causa vanno poste a carico dell'amministrazione che risulta, in prevalenza, soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso n. 1191/98, dichiara l'obbligo dell'amministrazione di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la A.s.l. di Napoli 2 al pagamento, in favore di Muro Vincenzo, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 30 maggio 2002, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Carlo d'Alessandro Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Davide Soricelli 1° referendario
Il Presidente
L'estensore