01.05.03 free
Tar Sicilia - (sul calcolo dell'eta' pediatrica ai fini della individuazione della zona carente))
REPUBBLICA ITALIANA N. 500-01 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N. 2141 Reg. Gen.
ANNO 2000
sul ricorso n. reg. gen. 2141-2000, proposto dalla Dott.ssa PASSERO Enrica, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Michele Alì, unitamente al quale elegge domicilio presso la Segreteria della Sezione;
contro
- l’Azienda U.S.L. n.2 di Caltanissetta in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,
- l’Assessorato Regionale alla Sanità, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via A. De Gasperi n.81, è ex lege domiciliato;
e nei confronti
- dell’interveniente ad opponendum, Dott. Antonio Rinciani, in proprio e n.q. di rappresentante legale della Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Proff. Francesco Garofalo e Pietro Virga, unitamente ai quali elegge domicilio presso la segreteria della Sezione;
- e della Dott.ssa Laura Maria Grioni, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Francesco Garofalo, unitamente al quale elegge domicilio presso la Segreteria della Sezione;
per l’annullamento, previa sospensione
- delle delibere n.1384 e n.1385 del 12.5.1999, con le quali il Commissario straordinario presso l’A.U.S.L. n.2 di Caltanissetta ha individuato le zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta rispettivamente per il II e per il I semestre 1998;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese, per quanto occorra, le note n.1/N8/943 del 25.3.1998 e n.1/N8/2673 del 26.3.1999, nella parte in cui interpretano l’art.19, comma VII, del D.P.R. 21.10.1996 n.613 nel senso che nel calcolo degli assistibili residenti in età compresa tra 0 e 6 anni vanno compresi anche i bambini di età sino a 5 anni e 365 giorni.
Visti gli atti depositati dalla ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le conclusioni dell’Amministrazione resistente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dei controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
Udito, alla pubblica udienza del 20.2.2001, l’Avvocato dello Stato Americo Rallo per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 3.7.1999 e depositato il 10.7.2000, la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, e quelli ad esso eventualmente connessi, esponendo quanto segue.
La ricorrente è medico chirurgo specializzato in Pediatria ed aspira al convenzionamento nell’ambito del S.S.N. per la branca della Pediatria.
Nella graduatoria regionale definitiva dei pediatri approvata con D.D. 28.9.1998, figura al primo posto fra i pediatri non convenzionati nell’ambito territoriale di Gela – Butera.
Con deliberazione n.3423 del 12.10.1998, l’Azienda U.S.L. n.2 di Caltanissetta procedeva all’individuazione delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta per il primo semestre 1998, con i criteri di cui all’art.19 dell’A.C.N. sottoscritto il 18.4.1996 ed approvato con D.P.R. 21.10.1996 n.613.
Nella seduta del 23.9.98, il Comitato Consultivo di cui all’art.11 del citato decreto - considerato che nell’ambito territoriale dei Comuni di Gela e Butera la popolazione pediatrica da 0 a 6 anni alla data del 31.12.1997 era di n.8388 unità; che si deve assicurare un pediatra per ogni 600 unità e che nel predetto territorio operavano soltanto dodici pediatri a massimale pieno - esprimeva parere favorevole all’inserimento di due nuovi pediatri.
Senonchè, con successiva deliberazione n.1385 del 12.5.1999, l’Azienda U.S.L. n.2 revocava la precedente deliberazione n.3423/98 assumendo che i criteri seguiti per il calcolo della popolazione pediatrica assistibile erano difformi da quelli espressamente descritti nella Circolare prot. 1N7/943 del 25.3.1998 e confermati con la nota prot. n.2673 del 26.4.1999.
L’Azienda riteneva, in particolare, che per calcolare la popolazione pediatrica (soggetti di 6 anni) ai fini della determinazione delle zone carenti di pediatri (del primo semestre 1998) occorresse conteggiare i nati dall’anno 1992 al 31.12.1997 e precisamente coloro i quali a quest’ultima data avessero compiuto 5 anni e 365 giorni, mentre nella deliberazione che veniva revocata erano stati conteggiati i nati dall’anno 1991 al 31.12.1997.
Sulla base di tale criterio, avendo i Comuni di Gela e Butera comunicato che la popolazione pediatrica complessiva era pari -sulla base del nuovo calcolo- a n.6.728 + 420 unità (e cioè a complessive n.7.142 unità), escludeva che la zona fosse carente.
Con coeva deliberazione n.1384 del 12.5.1999, l’Azienda U.S.L., assumendo a fondamento il calcolo sopra indicato, escludeva che anche per il secondo semestre 1998 potessero individuarsi zone carenti di pediatri nell’ambito territoriale di Gela e Butera.
Nel chiedere l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, la ricorrente - che ha interesse a svolgere l’attività di pediatra in regime di convenzionamento, e che ne avrebbe titolo in relazione alla sua posizione in graduatoria - lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma VII, del D.P.R. 21.10.1996 n.613.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione resistente ha formulato le sue conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.
Anche i controinteressati hanno chiesto il rigetto del ricorso lamentandone la infondatezza.
Con ordinanza n.1964 del 10.9.1999 (dep. Il 16.9.99) l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti è stata accolta.
All’udienza del 20.2.2001, udito il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso è fondato.
Con unico mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma VII, del D.P.R. 21.10.1996 n.613 e dell’art. 4 del D.P.R. 28.9.90 n.315, deducendo che nel computo degli assistiti vanno inseriti tutti i bambini che hanno compiuto i sei anni di età, fino al giorno precedente il compimento del settimo anno di età.
La doglianza merita accoglimento.
Secondo il DPR n.613/1996, sono in “età pediatrica” i soggetti “in età compresa fra 0 e 6 anni”; e ai sensi dell’art.4 del precedente D.P.R. n.315/90, la superiore “fascia” di soggetti eventualmente assistibili dai pediatri è quella dei minori “in età compresa fra 7 e 14 anni”.
E’ pertanto evidente:
- che ai fini dell’applicazione dell’art.4 cit. vanno computati solamente i soggetti che abbiano già “compiuto” sette anni e cioè che abbiano raggiunto il giorno del settimo compleanno;
- e che pertanto l’età pediatrica ordinariamente presa in considerazione dalla normativa (c.d. “età pediatrica di prima fascia”), ai fini della individuazione delle zone carenti di pediatri, è quella dei soggetti che non abbiano ancora formalmente “compiuto” i sette anni.
Ne consegue che devono essere considerati in età pediatrica i soggetti che pur essendo “entrati” nel loro settimo anno di età (avendo già compiuto i sei anni) non abbiano ancora compiuto i sette anni; quei soggetti -cioè- che abbiano una età compresa fra la data di nascita ed il 364° giorno successivo al compimento dei sei anni.
E poiché, invece, l’Amministrazione considera in età pediatrica solamente i soggetti che non abbiano “superato” i sei anni (assumendo illogicamente che dal giorno successivo a quello del loro sesto compleanno essi, essendo “entrati” nel settimo anno, debbano essere equiparati ai soggetti di sette anni), è evidente che il provvedimento impugnato non resiste alla dedotta censura e va annullato.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento, dei provvedimenti impugnati.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla -per l’effetto- i provvedimenti impugnati.-----------------------------------------------
Compensa le spese fra le parti.--------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20.2.2001, con l’intervento dei Signori Magistrati:------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Filippo Giamportone, Consigliere;
- Carlo Modica, Consigliere – estensore.
Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il 05.04.2001
Il Segretario
Laura Malerba
I.B.