17.11.2006 free
A.R.A.N: una tantum solo ai dirigenti medici e non anche ai dirigenti veterinari.
A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
Nota 30-10-2006 n. 9219
Chiarimenti sulle clausole dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro della Dirigenza del SSN - Area Dirigenza Medica e Veterinaria, II biennio economico 2004-2005; Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, II biennio economico 2004-2005. Emanata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
2. Art. 13 del CCNL Acc. 5 luglio 2006, II biennio economico, area medico-veterinaria.
Tale norma attribuisce somme "una tantum" solo ai dirigenti medici e non anche ai dirigenti veterinari. La norma si spiega poiché solo per i medici una parte delle risorse (e precisamente € 37,79 dell'art. 11, comma 2, II alinea) che avrebbe dovuto essere destinata alla loro retribuzione fondamentale (nella specie la retribuzione di posizione minima) sulla base del Protocollo Governo-Sindacati del maggio 2005, accettato dal Comitato di Settore, è stata invece utilizzata per la retribuzione accessoria al fine di determinare il nuovo compenso legato alle condizioni di lavoro dal 31 dicembre 2005. Tali somme, non spese negli anni 2004 e 2005 a causa della decorrenza del compenso, hanno dato origine, per la sola dirigenza medica, alla determinazione di somme da corrispondere "una tantum". Detta circostanza non si è verificata per i dirigenti veterinari, come attestato dal medesimo art. 11, comma 4, il cui fondo va incrementato solo con le risorse ivi indicate, senza utilizzare la somma di € 37,79.
La clausola si applica, senza distinzione, a tutti i medici, quindi anche a quelli in regime di impegno ridotto, ai medici ad esaurimento nonché a quelli che abbiano cessato il proprio servizio nel corso del biennio 2004-2005. Per questi ultimi infatti si applica la norma sugli effetti del contratto (art. 9, comma 3). Al personale neoassunto negli anni 2004-2005 l'indennità compete pro-quota mentre per i dirigenti che sono transitati in mobilità, anche indirettamente attraverso concorso pubblico da un'azienda ad un'altra, nell'arco del biennio di riferimento, sarà un accordo tra aziende a definire la quota parte spettante a ciascuna di esse. L'"una tantum" non spetta, invece, agli ex medici condotti ed equiparati, di cui all'art. 48 del CCNL Acc. 3 novembre 2005, poiché gli stessi hanno un trattamento economico onnicomprensivo.
Il compenso "una tantum" non è inoltre stato previsto per la dirigenza SPTA per le stesse ragioni esplicitate per i dirigenti veterinari.