11.07.2006 free
CONSIGLIO di STATO - docenti universitari a tempo pieno ( la maggiorazione del 40% non va calcolata anche sulla indennita' integrativa speciale)
§ - La maggiorazione in favore del docente universitario a tempo pieno, stabilita dall’art. 36, 6° comma, D.P.R. n. 382/1990 ( 40% ) non puo' essere operativa per tutte le voci che compongono lo stipendio e quindi anche per la quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base. La tesi interpretativa che esclude dalla maggiorazione del 40% la quota di lire 1.081.000 annue appare la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 D.P.R. n. 494/1987: finalità legate al meccanismo di pensionamento della i.i.s., la quale, a differenza della c.d. scala mobile vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione. (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
N. 3542/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e dal Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12; contro
........ ......... non costituitisi; per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III bis n. 4040/2001. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. dello Stato Aiello e l’avv. Di Pasquale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio gli odierni appellati hanno chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione del 40% dello stipendio da corrispondere ai docenti universitari che abbiano optato per l’impegno a tempo pieno, da computarsi anche sulla quota parte dell’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base a partire dall’1.1.1989.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto che la maggiorazione in favore del docente universitario a tempo pieno, stabilita dall’art. 36, 6° comma, D.P.R. n. 382/1990 debba essere operativa per tutte le voci che compongono lo stipendio, e quindi anche per la quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base ai sensi della legge n. 37/1990 (pari a lire 1.081.000), in quanto tale quota è componente costitutiva del trattamento stipendiale.
Nei confronti di detta pronuncia l’Amministrazione universitaria ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:
a) la somma di £. 1.081.000 non rappresenta un effettivo aumento stipendiale, ma è solo una somma attribuita a fronte della decurtazione, di pari importo, dell’indennità integrativa speciale operata ai sensi dell’art.15 d.P.R. n. 494/1987;
b) l’indennità integrativa speciale non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione;
c) il d.P.R. n. 494/1987 (sulla cui base è stata operata la decurtazione dell’indennità integrativa speciale) ha previsto una serie di aumenti stipendiali a fronte della riduzione dell’indennità integrativa speciale, in modo che l’adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta potesse essere attuato con un proporzionale aumento di stipendio piuttosto che con l’attribuzione di una quota fissa per tutti;
d) la c.d. conglobazione nello stipendio della somma di £. 1.081.000 lorde annue non rappresenta un aumento di stipendio, bensì una sorta di assegno ad personam di carattere perequativo, tendente ad eliminare gli effetti dannosi dell’eliminazione dell’i.i.s., alla quale non sempre corrisponde un adeguato aumento di stipendio;
e) per questo, non ha alcun senso commisurare la differenza stipendiale tra professori a tempo pieno e professori a tempo determinato anche a tale maggiorazione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Gli appellati sono docenti universitari i quali godono della maggiorazione stipendiale del 40% di cui all’art. 36, 6° comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, avendo optato per il regime di impegno a tempo pieno.
Con l’art. 15 D.P.R. n. 494 del 1987 è stato disposto, in favore del personale del comparo Ministeri, il conglobamento, nello stipendio iniziale del livello in godimento al 1° gennaio 1989, di una quota della indennità integrativa speciale, pari a lire 1.081.000 annue; tale disposizione è stata poi estesa dalla legge n. 37/1990 anche ai docenti universitari.
Richiamandosi all’anzidetta normativa, i docenti chiedono che la maggiorazione del 40% comprenda anche la quota dell’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio. La questione ha già formato oggetto di esame da parte della Adunanza Plenaria, con decisione 24 ottobre 2002, n. 7, dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di doversi discostare.
È stato osservato al riguardo che tra le due tesi interpretative, quella che esclude dalla maggiorazione del 40% la quota di lire 1.081.000 annue appare la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 D.P.R. n. 494/1987: finalità legate al meccanismo di pensionamento della i.i.s., la quale, a differenza della c.d. scala mobile vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione. Muovendo da siffatta premessa l’Adunanza Plenaria ha respinto la tesi prospettata dai docenti universitari che rivendicavano il computo della maggiorazione anche sulla quota di i.i.s. conglobata nello stipendio, rilevando che <
Ad avviso della stessa Adunanza, la soluzione prescelta ha trovato conferma nella norma di interpretazione autentica di cui all’art. 23, 2° comma, L. 28 dicembre 2001, n. 448, la quale ha stabilito che <
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dai docenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del doppio grado di giudizio, tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente Sabino Luce Consigliere Carmine VOLPE Consigliere Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.
Presidente f.to Mario Egidio Schinaia Consigliere Segretario f.to Lanfranco Balucani f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................16/06/2006...................