28.02.2006 free
TAR PUGLIA - (La retribuzione di posizione, se corrisposta in misura inferiore al minimo, va integrata)
§ - Pur avendo la P.A. una ampia discrezionalità circa l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle funzioni ad essi connesse, deve riconoscersi che, allorché la stessa abbia conferito un incarico dirigenziale, la disciplina relativa al trattamento economico della funzione assegnata, sfugge al suo potere, dovendosi muovere nell’ambito dei parametri (limite minimo e massimo) disciplinati dai contratti collettivi di categoria. La graduazione della retribuzione di posizione non può avere a riferimento soggettive determinazioni della P.A. dipendenti dalla disponibilità delle proprie risorse finanziarie, ma deve estrinsecarsi all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dai relativi contratti collettivi, non potendo, tali valori essere superati, nè con riferimento al minimo, né con riferimento al massimo contrattualmente stabilito.(www.dirittosanitario.net)
Sentenza n. 4424/05
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO CASTRIOTA SCANDEMBERG PRIMO REFERENDARIO PATRIZIA MORO Ref. , relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 3266/2000 proposto da: ....., rappresentata e difesa dagli avv.ti E.Claudio Schiavone e Angelo Caminiti, elettivamente domiciliata in Lecce alla via G. Zanardelli,99 presso lo studio dell’avv. Roberto Maria Licci Contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TA/1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Francesco Blasi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Braccio Martello,58 Per dichiarare ed accertare
L’illegittimità del trattamento retributivo fruito dalla ricorrente a titolo di retribuzione di posizione dal mese di luglio 1996 a giugno 1998, oltre rivalutazione ed interessi
Per la condanna
Dell’Azienda Unità sanitaria Locale TA/1 delle somme spettanti , in una con il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 cpc e gli interessi legali sulle somme rivalutate, entrambi calcolati dal giorno dell’insorgenza del credito sino a quello intero soddisfo, o di quell’altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ AUSL TA/1; designato alla pubblica udienza del 05.05.2005 il relatore dott.ssa Patrizia Moro. Considerato in
FATTO
La ricorrente ricopre le funzioni di dirigente medico di I livello di ruolo, a tempo pieno presso l’Azienda sanitaria TA/1, nominata con delibera del Direttore Generale n. n.1818 del 16.7.1996 responsabile dell’Unità Operativa per l’assistenza Medico Generica e pediatrica ambulatoriale, domiciliare con servizi di guardia permanente nel Distretto Socio sanitario n.6. A fronte delle previsioni di cui agli artt. 55 e 56 CCNL Dirigenza medica e veterinaria, come modificate dall’art.5 del medesimo CCNL, parte economica biennio 1996-1997 , parte ricorrente ha percepito a titolo di retribuzione di posizione, dalla data di nomina a responsabile di Unità operativa la somma mensile di L.583.750, per complessive L. 7.588.750 annue. Con il presente ricorso la stessa rivendica quindi il pagamento delle differenze retributive riconosciute dall’Amm.ne e quelle scaturenti dall’applicazione del valore minimo dell’incarico di posizione come riconosciuto dalle suindicate disposizioni contrattuali .
Con atto depositato in data 9.11.2000 si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria intimata chiedendo il rigetto del ricorso. Nella pubblica udienza del 5 maggio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione. Considerato in
DIRITTO
Deve preliminarmente precisarsi che la pretesa della ricorrente, riguardando il biennio 1996/97 , risulta correttamente proposta dinanzi al G.A Giova una breve ricostruzione dell’istituto della retribuzione di posizione per i dirigenti medici e veterinari.
L’art.51 del CCNL della categoria dei medici e veterinari prevede:
“Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 .
L'individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e 54 e sulla base di una serie di criteri e parametri , indicati nel medesimo articolo, che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa.
Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica
Alla retribuzione della posizione, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante un apposito Fondo - costituito presso ogni azienda o ente al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse responsabilità - e finanziato con le modalità di cui agli artt. 60 e 61 e dell'art. 63, comma 2 lettera a).
Il successivo art.55 precisa che:
La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti di I e II livello dell'area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente. La retribuzione di posizione del comma 1 è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Essa compete per tredici mensilità.
Con riferimento alla determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello, l’art.56 prevede altresì che:
Le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993 , definiscono la retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61, nell'ambito delle seguenti fasce di valori: a) da un minimo di L. 9.500.000 fino a un massimo di L. 70.000.000, per le posizioni dirigenziali di strutture complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati dall'art. 51, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, il Presidio ospedaliero, Unità operative complesse, Servizi di controllo interno, Servizi che richiedono, per la loro direzione, un'elevata competenza specialistico - professionale, tra i quali i Presìdi multizonali di prevenzione, qualora a direzione medica);b) da un minimo di L. 8.000.000 fino a un massimo di L. 60.000.000, per le posizioni dirigenziali articolazioni interne delle strutture di cui al punto a), ovvero di posizioni dirigenziali di unità operative semplici rispetto a quelle indicate nel punto a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono citare i settori o moduli di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 384 del 1990, con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale, etc.) .
Ad ogni dirigente - è riconosciuta una retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 55 comma 7 e relativo allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma 1, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità.
Effettuata tale ricostruzione normativa, il Collegio ritiene che la questione attinente alla problematica, oggetto dell’odierna impugnativa, riguardante la possibilità per l’Amm.ne datrice di lavoro di attribuire al dirigente dipendente una retribuzione di posizione inferiore al minimo stabilito normativamente, debba essere risolta in senso negativo.
Invero, pur essendo demandato alle Amministrazioni interessate il compito di determinare la graduazione delle funzioni dirigenziali, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali, interne ed esterne, e di assegnare un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo dell’ente, purtuttavia l’ammontare della retribuzione di posizione, così come l’ammontare dello stipendio tabellare, sfugge alla discrezionalità amministrativa, risultando lo stesso determinato dai contratti collettivi nazionali, conformemente alle disposizioni di cui all’art.24 del D.Legs.29/93 ( “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”).
Tale circostanza permette al Collegio di ritenere che, pur avendo la P.A. una ampia discrezionalità circa l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle funzioni ad essi connesse, deve riconoscersi che, allorché la stessa abbia conferito un incarico dirigenziale, la disciplina relativa al trattamento economico della funzione assegnata, sfugge al suo potere, dovendosi muovere nell’ambito dei parametri (limite minimo e massimo) disciplinati dai contratti collettivi di categoria.
Deve altresì aggiungersi che la graduazione della suddetta retribuzione di posizione non può avere a riferimento soggettive determinazioni della P.A. dipendenti dalla disponibilità delle proprie risorse finanziarie, ma deve estrinsecarsi all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dai relativi contratti collettivi, non potendo, tali valori essere superati, nè con riferimento al minimo, né con riferimento al massimo contrattualmente stabilito.
Non può difatti condividersi la tesi sostenuta dall’Amm.ne sanitaria a dire della quale la esiguità del fondo necessario per finanziare la parte variabile della retribuzione legata all’affidamento degli incarichi di posizione non ha permesso di riconoscere maggiori somme, in quanto l’Amm.ne avrebbe potuto non conferire gli incarichi suindicati, o comunque graduarli in maniera corrispondente alle proprie risorse, atteso che una volta che gli stessi siano stati attribuiti, il relativo ammontare non può essere inferiore al valore minimo stabilito dal relativo contratto collettivo di categoria. Per le ragioni che precedono, il ricorso nella parte in cui richiede la condanna della AUSL TA/1 , al pagamento in favore della ricorrente, della differenza tra la somma liquidata a titolo di retribuzione di posizione, e quella corrispondente al minimo previsto nel corrispondente contratto collettivo di categoria, relativo agli anni indicati in premessa, deve essere accolto.
A tali somme devono aggiungesi gli interessi legali decorrenti dalla attribuzione dell’incarico di posizione, mentre la rivalutazione monetaria può essere attribuita, a titolo di maggior danno, unicamente se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell’interesse legale. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce il 5 Maggio 2005
Dott.Antonio Cavallari Presidente Dott.ssa Patrizia Moro Estensore
Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 4.10.2005