08.05.03 free
CONSIGLIO DI STATO - (Professori associati- sulla necessita’ del conferimento di incarico di U.O. da parte del D.G. e non solo dal Rettore, ai fini di rivendicazioni economiche)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.413/2002
Reg.Dec.
N. 10784-10785 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10784/01, proposto da:
- VITTORIA AURELIO, rappresentato e difeso dall’avv. Mario P. Chiti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;
e
sul ricorso in appello n. 10785/01, proposto da:
- MONTAGNANI MARIO, LIVI VALTER, CINTORINO MARCELLA, FERRARA ALDO DOMENICO GIUSEPPE, PALAZZUOLI VINCENZO, DI COSMO SALVATORE, NUTI DANIELE, CARRETTI NICOLA, STORTINI GIANCARLO, CELLESI CARLA, BERARDI ROSARIO, DI MASSA ANDREA E MOTOLESE EDUARDO, rappresentati e difesi dall’avv. Mario P. Chiti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;
contro
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- AZIENDA OSPEDALIERA SENESE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Comporti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Gian Marco Grez “Grez e Associati s.r.l.” in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione I, 2 ottobre 2000, n. 2020;
visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Siena e dell’Azienda ospedaliera senese;
viste le memorie prodotte dagli appellanti e dall’Azienda ospedaliera senese a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 26 novembre 2002 il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l’avv. M. P. Chiti per gli appellanti, l’avv. dello Stato M. Greco per l’Università appellata, nonché l’avv. V. Colalillo, in delega dell’avv. M. Comporti, per l’Azienda appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il gravame improcedibile nei confronti del professor Tommaso De Palma e lo ha respinto con riguardo agli altri ricorrenti.
La sentenza viene appellata dai professori suindicati, con due ricorsi quasi del tutto eguali, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché dell’art. 6 del decreto interministeriale (ministro della sanità e ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) 31 luglio 1997; erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia;
2) motivazione manifestamente illogica e contraddittorietà, nonché travisamento dei fatti e dei documenti di causa, relativamente alla posizione del professor Aurelio Vittoria (motivo proprio solo del ricorso in appello n. 10784/01).
L’Università degli studi di Siena e l’Azienda ospedaliera senese si sono costituite in giudizio, resistendo ai ricorsi in appello.
Gli appellanti e l’Azienda ospedaliera senese hanno depositato successive memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.
DIRITTO
1. I ricorsi in appello, siccome proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.
I ricorsi in appello sono infondati.
2. Gli appellanti sono professori universitari associati (di seconda fascia) presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Siena. Essi sostengono di avere prestato anche attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale, per effetto delle apposite convenzioni previste dall’art. 39 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.
Chiedevano, quindi, con il ricorso di primo grado:
a) la declaratoria del proprio diritto a conseguire il trattamento economico corrispondente allo svolgimento delle mansioni, attribuite con decreto rettorale ai sensi dell’art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di responsabile di unità operativa presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, facenti parte dell’Azienda ospedaliera senese;
b) la conseguente condanna delle amministrazioni convenute al pagamento degli emolumenti dovuti, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di credito al giorno dell’effettivo soddisfo, nonché alla conseguente regolarizzazione della contribuzione a fini pensionistici e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
3. Il primo giudice ha dichiarato il gravame improcedibile nei confronti del professor Tommaso De Palma e lo ha respinto con riguardo agli altri ricorrenti. La pretesa è stata ritenuta infondata per la mancanza del provvedimento formale di nomina.
4. Gli appellanti (parte di quelli che hanno proposto il ricorso di primo grado) denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, nonché dell’art. 6 del decreto interministeriale (ministro della sanità e ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) 31 luglio 1997, e l’erroneità, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia, oltre la motivazione manifestamente illogica e la contraddittorietà, nonché il travisamento dei fatti e dei documenti di causa.
Sostengono che, con decreto rettorale 6 febbraio 1995, n. 254, sarebbe stata loro formalmente attribuita la responsabilità di unità operativa, con l’affidamento dei compiti direzionali previsti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 a carico dei dirigenti medici di secondo livello. Ma gli emolumenti sono stati loro corrisposti secondo i parametri previsti per il dirigente di primo livello (ex aiuto) e non secondo quelli corrispondenti al ruolo dirigenziale di secondo livello (ex primario). Il che, secondo gli appellanti, contrasterebbe con il disposto dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, il quale consente di attribuire ai professori associati la qualifica corrispondente alla posizione apicale ed assicura al personale docente universitario, e ai ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, l’equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione e anzianità.
Gli appellanti, in particolare, deducono che:
a) a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, il Consiglio di facoltà avrebbe reso il parere richiesto dall’art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 382/1980; nominando gli appellanti (nella riunione del 15 dicembre 1994) responsabili di unità operative;
b) l’istituzione delle unità operative, da parte dell’Azienda ospedaliera, avrebbe comportato la contestuale designazione dei responsabili, identificabili, in mancanza di diversa indicazione da parte dell’Azienda stessa, nei professori indicati nel decreto rettorale di designazione;
c) sussisterebbe, conseguentemente, il diritto al trattamento economico proprio della figura dell’ex primario, corrispondente allo svolgimento delle mansioni attribuite con il citato decreto rettorale.
5. Ciò premesso, il Collegio rileva, sulla base degli atti del giudizio, che l’istituzione delle unità operative venne approvata dall’Università degli studi di Siena il 17 novembre 1994 con l’indicazione dei soggetti responsabili. Il Consiglio di facoltà, con deliberazione in data 15 dicembre 1994, approvava la lista dei soggetti responsabili delle dette unità.
Successivamente, il rettore, con il citato decreto n. 254/1995, visto anche l’art. 7, comma 1, lett. d), della l.r. della Toscana 2 gennaio 1995, n. 1, designava i docenti per la responsabilità delle unità operative. Ma non risulta essere intervenuto, da parte dell’Azienda ospedaliera, alcun atto con cui veniva attribuita ai docenti la responsabilità delle unità operative.
L’art. 7, comma 1, lett. d), della l.r. della Toscana n. 1/1995 (l’intero art. 7 è stato poi abrogato dall’art. 139, comma 1, lett. a, della l.r. della Toscana 8 marzo 2000, n. 22), dal titolo “responsabilità delle strutture organizzative professionali", così dispone: “la responsabilità dell’unità operativa è attribuita dal direttore generale quale incarico ad un dirigente che assume la denominazione di direttore. Tali incarichi sono conferiti tenendo conto di quanto di seguito specificato:...d) per le strutture organizzative professionali universitarie delle aziende ospedaliere, gli incarichi sono conferiti dal direttore generale su designazione del rettore".
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, non risulta intervenuto alcun provvedimento formale di attribuzione dell’incarico dirigenziale da parte del direttore generale dell’Azienda ospedaliera senese; provvedimento che sarebbe dovuto intervenire dopo la designazione del rettore, nella specie effettuata con il citato decreto n. 254/1995, comunicato dal rettore dell’Università degli studi di Siena al detto direttore generale con nota 23 febbraio 1995, n. 3740. Ma tale decreto, come affermato dall’Azienda ospedaliera medesima (note dell’unità operativa gestione del personale 29 dicembre 1998, n. 7289 e 22 settembre 1999, n. 6555), non le è mai pervenuto né dalla stessa è stato mai conosciuto; l’Azienda, quindi, non ha potuto adottare i provvedimenti conseguenti.
Il provvedimento formale di attribuzione dell’incarico dirigenziale da parte dell’Azienda ospedaliera costituisce elemento essenziale, richiesto dalla legge per potere conseguire la responsabilità di unità operativa. La mancanza dello stesso, esistendo solo la designazione del rettore che rappresenta diverso momento procedimentale previsto a monte, comporta l’infondatezza della pretesa azionata in giudizio; la quale tende a conseguire il riconoscimento del diritto al trattamento economico superiore. In carenza del provvedimento formale di nomina, l’eventuale esercizio di fatto delle mansioni superiori non rileva a fini economici.
La situazione non cambia con riguardo ai professori Aurelio Vittoria e Salvatore Di Cosmo, le cui posizioni, mancando pur sempre il provvedimento di attribuzione dell’incarico da parte del direttore generale dell’Azienda ospedaliera, non si differenziano da quelle degli altri appellanti.
6. Pertanto, i ricorsi in appello, previa riunione, devono essere respinti. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, riunisce e respinge i ricorsi in appello.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Mario EGIDIO SCHINAIA Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere, Est.
Pietro FALCONE Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario