22.04.2005 free
TAR VENETO - ( veterinari ed indennita' di tempo pieno)
§ - Le disposizioni che regolano l'indennità di tempo pieno per il personale medico non possono costituire un dato interpretativo idoneo a giustificare il permanere del diritto all'indennità d'ispezione a favore del personale veterinario svolgente la propria attività anche fuori dei pubblici presidi (www.dirittosanitario.net)
Sentenza n. 1087/05
Depositata il 22.03.2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da: Italo Franco -Presidente, f.f. Mauro Springolo -Consigliere, relatore Riccardo Savoia -Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3783/1995, proposto da .... contro l’ULSS n. 6 Vicenza, in persona del Direttore generale in carica, non costituitasi in giudizio; la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta resionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege nella sua sede in Venezia, S. Marco 63; per l'annullamento
della deliberazione n. 1921 dell'ULSS n. 6 del 23.8.1995 e del provvedimento 28.6.1995 prot. 10592/20161 del Dipartimento dei Servizi sanitari della Regione Veneto, con i quali è stata disposta la sospensione della corresponsione dell'indennità medico-veterinaria d'ispezione ed il recupero di quanto precedentemente versato; visto il ricorso notificato il 10.11.1995 e depositato presso la Segreteria il successivo 29.11.1995, con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto; vista la memoria depositata dalla P.A resistente; visti gli atti tutti della causa; uditi all'udienza pubblica del 11 giugno 2003 (relatore il consigliere Springolo) l'avv. dello Stato Brunetti, nessuno comparso per il ricorrente; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso in esame il dott.G.P. espone di svolgere attività di medico veterinario presso l'ULSS n. 6, nonché, extra moenia, quella libero professionale. Il ricorrente ritiene che il primo dei provvedimenti impugnati, con il quale è stato negato il diritto all'indennità medico-veterinaria d'ispezione, sia stato determinato da una falsa interpretazione ed applicazione (1° motivo di gravame) della normativa vigente, in specie, innanzitutto, dal ritenere tuttora operante l'art. 92, 8° comma, del DPR n. 270 del 1987, che aveva disposto come l'indennità in questione spettasse esclusivamente al personale medico-veterinario esercente la libera professione esclusivamente nell'ambito delle strutture pubbliche. Invero, sostiene il ricorrente, la successiva legge n. 412 del 30.12.1991, art. 4, aveva consentito, a far data dal 1.1.1992, di esplicare sia al personale medico che a quello veterinario con rapporto a tempo pieno l'attività libero professionale sia intra moenia che extra moenia, pur continuando, i medici, a percepire l'indennità di tempo pieno. Alla luce di tale normativa, si sarebbe formata, del tutto correttamente secondo il ricorrente, la convinzione, nell'ambito dell'ULSS n. 6, che l'indennità d'ispezione dovesse costituire, per il personale veterinario, il corrispondente dell'indennità a tempo pieno, spettante anche ai veterinari svolgenti attività extra moenia così come consentito ai medici che percepivano l'indennità a tempo pieno. Tale convinzione veniva rafforzata dal disposto dell'art. 4, 3° comma, della legge n. 724 del 1994, che applicava agli istituti zoo-profilattici, in cui svolgono attività lavorativa esclusivamente i veterinari, la riduzione del 15% dell'indennità di tempo pieno. Riassuntivamente il ricorrente sostiene che, essendo medici e veterinari inseriti nel medesimo comparto, e prevedendo l'art. 47 L. 833 del 1978 l'uniformità della disciplina del diritto allo svolgimento della libera attività professionale da parte di medici e veterinari, poiché ai primi spetta l'indennità a tempo pieno anche in caso di esercizio dell'attività libero professionale al di fuori delle strutture pubbliche, così deve ritenersi spettante l'indennità di ispezione ai vetrinari, con la conseguenza che deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 92 del D.P.R. 270/1987, che esclude tale spettanza.
Quale secondo motivo di gravame il ricorrente deduce eccesso di potere, carenza ed insufficienza di motivazione, che viene dedotta tanto avverso il provvedimento di sospensione dell'erogazione dell'indennità (in quanto immotivatamente la Regione Veneto insiste nel voler ritenere la normativa sul tempo pieno esclusivamente riguardante il personale medico) che nei confronti di quello disponente il recupero delle somme già erogate. Si è costituita in giudizio solo la Regione Veneto che ha chiesto la reiezione del gravame. All’udienza dell’11.6.2003 l’avv.to dello Stato ha insistito sulle eccezzioni sollevate, dopo di che la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame il dott. G.P. impugna il provvedimento 28.6.1995 prot. 10592/20161 del Dipartimento dei Servizi sanitari della Regione Veneto, che aveva disposto la sospensione della corresponsione dell'indennità medico-veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, nonché la deliberazione n. 1921 dell'ULSS n. 6 del 23.8.1995, con la quale il Direttore generale dell'ULSS intimata aveva disposto nei confronti del ricorrente detta sospensione con conseguente recupero di quanto precedentemente allo stesso erogato a tale titolo. Le argomentazioni poste a fondamento del ricorso muovono da un assunto di fondo che è il seguente: poiché l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva e regolatrice del Servizio sanitario nazionale, prevede che le norme applicative debbano disporre un trattamento analogo dell'attività libero-professionale tanto dei medici che dei veterinari e poiché ai primi, anche svolgenti attività extra moenia, viene attribuita l'indennità di tempo pieno, anche ai veterinari, che si trovino nelle medesime condizioni professionali, interpretando la normativa alla stregua del principio generale dianzi enunciato, deve essere corrisposta una corrispondente indennità, che il ricorrente ritiene di poter individuare in quella di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che l'Amministrazione ha ritenuto invece di negargli.
L'assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto il Collegio intende ricordare l'art. 43 della medesima legge n.883/1978 regolatrice del S.S.N., che fissa il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico fissato per tabulas in tale ambito del pubblico impiego; con la conseguenza che tutte le disposizioni deroganti da detto principio non possono che essere di stretta interpretazione ed in quanto tali esplicitamente poste dalle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro. Pare appena il caso di aggiungere che tale disposizione strettamente vincolante il rapporto economico con l'Ente datore di lavoro rappresenta altra cosa rispetto alla necessità si sottoporre alla stessa disciplina l'esercizio della libera professione e ne rappresenta se mai un ulteriore aspetto. Ciò posto il voler ritenere in via interpretativa che l'indennità in questione debba costituire per i veterinari l'equivalente di quanto stabilito de plano normativamente per i medici attraverso l'istituzione dell'indennità di tempo pieno, rappresenta uno sforzo ermeneutico che non può essere condiviso da questo Collegio.
Ed invero esso non regge ad una disamina delle singole disposizioni di legge che secondo il ricorrente conforterebbero la sua tesi. Questa prende le mosse dalla considerazione che l'art. 92, 8° comma, del D.P.R. n. 270 del 1987, che aveva disposto come l'indennità in questione spettasse esclusivamente al personale medico-veterinario esercente la libera professione nell'ambito delle strutture pubbliche, non sarebbe più operante, sul presupposto di successive disposizioni di legge. A tale proposito va rilevato che dette disposizioni invocate dal ricorrente: art. 4 L. 412/1991, che consentiva al personale sia medico che veterinario a tempo pieno di svolgere l'attività libero professionale sia extra che infra moenia, conservando, il primo, l'indennità di tempo pieno; l'art. 4, 3° comma L. n. 724/1994 che estendeva ai dipendenti degli istituti zoo-profilattici sperimentali la riduzione del 15% dell'indennità di tempo pieno, non fanno alcun riferimento all'indennità d'ispezione, vigilanza e polizia veterinaria in questione. Alla stregua delle premesse interpretative dianzi esposte appare quantomai difficoltoso ritenere che le disposizioni che regolano l'indennità di tempo pieno per il personale medico possano costituire un dato interpretativo idoneo a giustificare il permanere del diritto all'indennità d'ispezione a favore del personale veterinario svolgente la propria attività anche fuori dei pubblici presidi.
L'assunto principale del discorso in questione va dunque ritenuto infondato. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce eccesso di potere, carenza ed insufficienza di motivazione, sia avverso il provvedimento di sospendere l'erogazione dell'indennità (in quanto immotivatamente la Regione Veneto insiste nel voler ritenere la normativa sul tempo pieno esclusivamente riguardante il personale medico) che nei confronti di quello disponente il recupero delle somme già erogate. Quanto al primo profilo di illegittimità dedotto valga quanto fin qui affermato anche in relazione alla considerazione che, trattandosi di provvedimenti aventi ad oggetto l'interpretazione di norma, la motivazione si esaurisce per ciò stesso in tale ambito. Quanto al secondo, rivolto alla parte del secondo provvedimento impugnato che specificatamente si occupa del recupero delle somme illegittimamente erogate, sarà sufficiente riassumere le posizioni già ampiamente consolidate che la giurisprudenza amministrativa ha assunto sull'argomento
Essa, invero, ha ritenuto che, una volta accertata l'illegittimità dell'erogazione il recupero si configuri come un atto doveroso per il quale non sono ravvisabili particolari oneri argomentativi. Per il particolare aspetto della motivazione afferente il contemperamento degli interessi la stessa ha ritenuto che lo stresso appare soddisfatto alla stregua della modalità adottate dall'amministrazione per conseguire tale risultato. In particolare assume rilievo che il recupero, per le modalità secondo le quali viene effettuato, non sia tale da compromettere il normale svolgimento della vita del soggetto gravato.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che un tale risultato può essere conseguito, in vigenza del rapporto di lavoro, attraverso la rateizzazione del debito e fissando il limite del quinto dello stipendio per ogni rata. Orbene nel caso di specie la somma complessivamente recuperanda risulta distribuita su quaranta rate e, in ordine alle singole somme, non risulta eccepito in alcun modo né tantomeno dimostrato il superamento del limite sopraddetto. Conclusivamente il ricorso va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo RESPINGE.
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio l’ 11 giugno 2003.