25.02.2005 free
TAR CALABRIA - (sulla natura di interesse legittimo della cosiddetta retribuzione di posizione e di risultato)
§ - Di fronte ai processi di razionalizzazione del sistema previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, alla ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs n. 229/1999, alla applicazione dei sistemi di monitoraggio e valutazione delle funzioni dirigenziali stabilite dal D.LGs n. 286/1999, presupponendo da parte delle Aziende sanitarie l’esercizio di poteri di organizzazione, la corresponsione dei due particolari emolumenti, quali sono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato ai dirigenti medici si caratterizza come posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (www.dirittosanitario.net)
Sentenza N. 92 /05
Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
alla presenza dei Signori: PIERINA BIANCOFIORE Presidente ff. GIOVANNI IANNINI Giudice GIUSEPPE CHINE’ Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 510/2000 proposto da G.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasqualino SCARAMUZZINO del Foro di Lamezia Terme e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale, contro
l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Lamezia Terme in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Gulisano e Alessandra Magnavita, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paparo sito in Catanzaro v. F. Crispi n. 51, per il riconoscimento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’applicazione degli istituti a carattere economico e normativo previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del Comparto Sanità sottoscritto in data 5 dicembre 1996,
nonché per l’annullamento del silenzio rifiuto maturato sulla diffida stragiudiziale e messa in mora dell’Azienda; VISTO il ricorso con i relativi allegati; VISTI gli atti tutti della causa; Relatore alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004 il magistrato dr. Giuseppe CHINE’; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza; RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, in servizio presso l’Azienda sanitaria di Lamezia Terme in qualità di dirigente medico, ha proposto il ricorso per vedersi riconoscere il diritto all’applicazione degli istituti economici del contratto sottoscritto in data 5 dicembre 1996, deducendo la violazione del D.Lvo. 30 dicembre 1992, n. 502, del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, del D.P.C.M. 9 novembre 1996, degli articoli 93 e 97 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere. In buona sostanza ha lamentato la violazione dell’art. 2, commi 2 e 3 dell’accordo i quali prescrivono che le aziende e gli enti destinatari diano attuazione degli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro trenta giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza; in particolare l’Azienda di Lamezia Terme sarebbe inadempiente nella determinazione della cosiddetta retribuzione di posizione e di risultato creando gravi sperequazioni rispetto ai colleghi di altre aziende sanitarie che hanno, invece, già provveduto ad individuare le funzioni da retribuire secondo i predetti emolumenti. A sostegno della pretesa ha anche prodotto un atto stragiudiziale di diffida che, tuttavia, è rimasto senza risposta, sicchè ha proposto il ricorso per il cui accoglimento quindi conclude.
Con ordinanze istruttorie rese all’esito delle udienze del 9.01.2004 e del 9.07.2004, il Collegio ha chiesto all’Amministrazione resistente documentati chiarimenti.
Trattenuto il gravame all’udienza pubblica del 3 dicembre 2004 il Collegio ne ha rilevato l’infondatezza.
Infatti la riforma della dirigenza medica, che va inquadrata nel generale processo di riforma della dirigenza pubblica avviato in esito alla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 ed espresso dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ha richiesto, pur con le peculiarità che caratterizzano il settore della sanità, la rielaborazione secondo le due fasce dirigenziali delle posizioni rivestite dai dirigenti medici, alla stessa stregua di quanto effettuato per le fasce dirigenziali degli altri settori pubblici. E ciò è avvenuto ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 il cui articolo 15 come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 prevedeva appunto che la dirigenza sanitaria fosse disciplinata dal decreto legislativo n. 29 del 1993. In ossequio a tale disposizione l’art. 15 del D.Lgs n. 502 ha poi previsto che la dirigenza sanitaria fosse collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e che in sede di contrattazione collettiva nazionale fossero previsti i criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni ed alle connesse responsabilità di risultato.
Ciò è avvenuto con il contratto collettivo nazionale approvato con il P.P.C.M. del 12 settembre 1996 il quale ha ridisegnato la retribuzione della dirigenza prevedendo per il detto personale non più una articolazione dello stipendio sulla base delle classi e degli scatti, ma istituendo la retribuzione individuale di anzianità e altri emolumenti strettamente legati alla valutazione dei risultati conseguiti dal dirigente ed alla posizione ricoperta all’interno della struttura organizzativa, come voluto dal decreto legislativo n. 29. Perciò il contratto del 12 settembre 1996 all’art. 51 ha stabilito che le aziende o gli enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinassero la graduazione delle funzioni dirigenziali cui poteva essere correlato il trattamento economico di posizione.
Nelle more dell’attuazione di tale disciplina è tuttavia subentrato sia il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 recante norme di razionalizzazione del sistema sanitario, sia il D.LGs. 30 giugno 1999, n. 286 recante disposizioni per il riordino dei sistemi di monitoraggio e di valutazione dei costi rendimenti dell’attività della pubblica amministrazione, i quali hanno provveduto a modificare, tra gli altri, anche l’articolo 51 del C.C.N.L. del 1996 al punto che all’ultimo comma tale articolo ora stabilisce che la disciplina del conferimento degli incarichi deve passare prima attraverso i processi di razionalizzazione del sistema previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, attraverso la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs n. 229/1999, nonché deve comportare l’applicazione dei sistemi di monitoraggio e valutazione delle funzioni dirigenziali stabilite dal D.LGs n. 286/1999.
A fronte di tale normazione modificativa ed integrativa delle disposizioni contrattuali che presuppongono da parte delle Aziende sanitarie l’esercizio di poteri di organizzazione, la corresponsione dei due particolari emolumenti, quali sono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato ai dirigenti medici si caratterizza come posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Malgrado la qualificazione della posizione lesa e la correttezza della sua introduzione in giudizio tramite il meccanismo del silenzio rifiuto, tuttavia la pretesa non può essere accolta, perché a fronte di poteri organizzativi della pubblica amministrazione il giudice non può adottare pronunce dichiarative o riconoscitive di alcunché, dal momento che soltanto una volta ultimato il procedimento di ristrutturazione, qualora per effetto di essa, l’amministrazione emani atti ritenuti lesivi dagli interessati, e da questi ultimi impugnati, soltanto allora potrebbe pronunciarsi andando a sindacare la legittimità o meno del procedimento, secondo le regole generali del processo amministrativo.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004.