26.10.2004 free
TAR TOSCANA - Medici dipendenti USL (accertamento del diritto a percepire i compensi per l’attività di certificazione medico-legale svolta per conto e nell’interesse dell’I.N.A.I.L)
§ - I compensi aggiuntivi pretesi per l’attività di certificazione degli infortuni svolta da medici dipendenti, nell’ambito ed a causa del proprio rapporto di lavoro e non solo in occasione di questo, contrasterebbero con il principio di onnicomprensività del trattamento economico che regola il rapporto di impiego dei dipendenti u.s.l., ai sensi dell’art. 47 della legge n. 833 del 1978 ( a cura del Cemtro Studi di Diritto Sanitario )
SENTENZA N. 4093/ 2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 OTTOBRE 2004
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 352/1991 proposto da .... c o n t r o UNITA’ SANITARIA LOCALE N° 16 - VALDERA, in persona del Presidente pro-tempore del comitato di gestione, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Oronzo Mazzotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzo Massart in Firenze, via Brunelleschi n. 2;
p e r l ‘ a c c e r t a m e n t o
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione, ai sensi dell’art. 94 d.p.r. 1124/1965, dei compensi connessi alle certificazioni di lesioni da infortunio e la condanna dell’U.S.L. intimata al pagamento di quanto loro dovuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria; Visto il ricorso e la relativa documentazione; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 18 giugno 2004 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano - l’avv. A. Cuccurullo delegato dall'avv. F. Merusi e C. Frosali delegato dall'avv. O. Mazzotta; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 15 aprile 1991, i ricorrenti, nella loro qualità di medici dipendenti della U.S.L. n. 16 – Valdera, operanti nell’ambito del servizio “pronto soccorso” del presidio ospedaliero di Pontedera, chiedevano l’accertamento del diritto a percepire i compensi per l’attività di certificazione medico-legale svolta per conto e nell’interesse dell’I.N.A.I.L., ai sensi dell’art. 94 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, recante t.u. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute, con corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’u.s.l., spettando alla regione Toscana la legittimazione sostanziale e processuale per le pregresse poste debitorie e creditorie; nel merito, ha sostenuto l’infondatezza della pretesa avanzata, chiedendo la reiezione del ricorso .
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute. All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1 – Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa dell’u.s.l. intimata, secondo la quale dopo la soppressione delle unità sanitarie locali le relative attribuzioni istituzionali sono passate alle aziende sanitarie locali, sebbene neanche queste rispondano dei debiti sorti anteriormente alla loro istituzione dei quali è responsabile solo la Regione, successore ex lege a titolo particolare per tutti i rapporti imputabili alle gestioni pregresse. L’eccezione è infondata.
A seguito del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e della legge 23 dicembre 1994 n. 724, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse u.s.l. sono stati trasferiti alle neocostituite a.s.l., spettando alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie, costituite preso le regioni, la legittimazione passiva per i debiti contratti dalle estinte u.s.l. Pertanto, spetterebbe alla regione la legittimazione sostanziale e processuale. Peraltro, nella fattispecie i richiamati mutamenti legislativi sono intervenuti in corso di causa, cioè successivamente all’instaurazione del giudizio avvenuta nel corso del 1991. Dunque, pur ritenendo esatto che, ex art. 6 l. 724/94, si è realizzata una sorta di successione ex lege delle regioni attraverso le gestioni stralcio, è altrettanto vero che, essendo detta successione nella specie intervenuta in corso di causa, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ciò determina la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare non intervenga o sia chiamato in causa.
Ne consegue, che a seguito della liquidazione delle pregresse u.s.l., per i giudizi instaurati nei confronti delle soppresse unità sanitarie locali, permane la legittimazione passiva di queste ultime,secondo i principi stabiliti dall’art. 11 c.p.c. (C.S., V, 11.6.2001 n. 3115). 2 – Nel merito, i ricorrenti sostengono che l’obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai relativi compensi, è stabilito dall’art. 94 del t.u. 1124/1965; dopo la riforma sanitaria disposta con legge n. 833 del 1978, compete all’u.s.l. provvedere agli accertamenti, alle certificazioni e a ogni latra prestazione medico-legale spettante al servizio sanitario nazionale, comprese la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (art. 14, lett. q).
La competenza dell’u.s.l. non avrebbe assorbito l’attività medico legale esercitata, ai propri fini, dall’I.n.a.il., come dimostrato dal fatto che lo stesso I.n.a.i.l., anche dopo il 1978, ha riconosciuto l’obbligo di erogare i compensi ai medici ospedalieri delle u.s.l. che hanno continuato ad effettuare la certificazione di cui è causa su moduli forniti dall’Ente. Trattandosi di attività non rientrante nei normali compiti dell’u.s.l., non sarebbe giustificato né legittimo da parte dell'u.s.l. aver trattenuto i compensi erogati dall’I.n.a.i.l. In ipotesi denegata, i ricorrenti assumono che parte della giurisprudenza ha affermato che l’attività certificativa in questione rientra in quella svolta in regime di plus-orario ed è, quindi, suscettibile di essere retribuita nell’ambito dell’istituto delle compartecipazioni. Il ricorso non appare fondato.
Per il corretto inquadramento della questione in esame, occorre partire dal rapporto intercorrente, in tema di certificazioni medico-legali, tra i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, le u.s.l. di appartenenza e l’I.n.a.i.l.. Premesso che i ricorrenti hanno svolto la predetta attività di certificazione negli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, e che, dal 1983 in poi, l’U.s.l. di appartenenza ha trattenuto i compensi versati dall’I.n.a.i.l., la disciplina normativa applicabile deve tener conto della legislazione sopravvenuta al t.u. 1124 del 1965, indicata dai ricorrenti come fonte della loro pretesa, costituita dalla riforma sanitaria approvata con la legge 23 dicembre 1978 n. 833. Quanto al problema dell’ente competente in tema di attività di certificazione di lesioni da infortunio, i relativi compiti sono stati mantenuti all’I.n.a.i.l. in via transitoria, che li esercita mediante la stipulazione di convenzioni con l’u.s.l. L’I.n.a.i.l., pertanto, si configura come utente del servizio sanitario nazionale nel domandare all’unità sanitaria locale, e non ai singoli medici, l’effettuazione di una serie di prestazioni.
Proprio nell’art. 14, lett. q), della legge 833/78 l’u.s.l. viene indicata come la struttura destinata ad assolvere agli accertamenti, alle certificazione ed ad ogni latra prestazione medico-legale, nell’ambito della generale competenza in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (lett. f). Ne consegue che il rapporto giuridico s’instaura direttamente tra U.s.l. ed I.n.a.i.l., con la conseguenza che le prestazioni rese dai medici rientrano nei compiti da questi svolti come dipendenti dell’unità sanitaria locale. Sulla base di tale premessa, i compensi aggiuntivi pretesi dai ricorrenti per l’attività di certificazione degli infortuni da essi svolta, nell’ambito ed a causa del proprio rapporto di lavoro e non solo in occasione di questo, contrasterebbero con il principio di onnicomprensività del trattamento economico che regola il rapporto di impiego dei dipendenti u.s.l., ai sensi dell’art. 47 della legge n. 833 del 1978. In conclusione, come affermato dalla giurisprudenza alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, a seguito dell’art. 47, comma 10, l. 833/78 – che fa divieto di corrispondere al personale delle u.s.l. compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura – l’attività certificativa svolta dai sanitari delle u.s.l. ai sensi dell’art. 94 t.u. 1124/1965, in quanto rientrante fra i compiti istituzionali delle u.s.l., non dà diritto a favore dei sanitari stessi a compensi, non essendo espressamente previsti dagli accordi collettivi (C.S., V. 11.12.1992 n. 1463; Cass. civ., S.U., 7.12.1999 n. 863; Tar Emilia-Romagna, Bologna, I, 19.9.2003 n. 1554). Quanto alla domanda proposta in via subordinata, essa va respinta in quanto genericamente dedotta e del tutto sfornita di prova. 3 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge; compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 18 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est. F.to Eugenio Lazzeri F.to Saverio Romano
Firenze, lì 4 OTTOBRE 2004