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Le prestazioni Mediche, rese innanzi alla Autorita' Giudiziaria, sono soggette ad IVA - Requisiti e differenze
Agenzia delle Entrate
Direzione generale del Veneto
Ufficio fiscalità generale
Venezia 27 maggio 2004
Oggetto: Interpello 907-215/2004 - Articolo 11, legge 212/00.
Procura generale della Repubblica - Venia - Codice fiscale 80015350277 - Istanza presentata il 11 maggio 2004 n. prot. 907-20319/2004
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 10 Dpr 63 3/72, e' stato esposto il seguente
Quesito
Il Dirigente della Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia svolge, tra l'altro, la funzione di funzionario delegato per le spese di giustizia (cap 1360) per gli Uffici requirenti del distretto Veneto. Nell'ambito di tale attivita' si pone il problema circa l'assoggettabilita' ad Iva dei compensi erogati agli esercenti attivita' medico-sanitarie, per consulenze rese all'Autorita'giudiziaria. Si chiede di conoscere il trattamento tributario cui assoggettare detti compensi, alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia della Comunita' europea e della modifica apportata dall'articolo 2, n. 36 della finanziaria 2004, che ha sostituito la lettera f) dell'articolo 47 comma 1 del Tuir.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Viste: - le recenti sentenze della Corte di giustizia della Comunita' europea, con le quali e' stato chiarito che la "nozione di prestazioni mediche non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello delle diagnosi, delle cure e, nella misura del possibile, della guarigione di malattie effettuate per ragioni diverse da quelle di tutelare nonche' di mantenere o di ristabilire la salute delle persone non possono beneficiare dell'esenzione dell'Iva"; - la modifica apportata dall'articolo 2, n. 36, della finanziaria 2004, che ha sostituito la lettera f) dell'articolo 47, comma 1, del Tuir, per la quale, a partire dal 1 gennaio 2004, i redditi per prestazioni rese a favore dell'autorità giudiziaria per perizie, consulenze, ecc. da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 del richiamato Tuir sono da assoggettare ad Iva; il Dirigente della Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha ritenuto di applicare il seguente regime: - soggetti che svolgono attività medico-sanitaria in regime di lavoro autonomo: sono assoggettati all'imposizione Iva e alla ritenuta d'acconto Irpef, - soggetti che svolgono attività medico-sanitaria in regime di lavoro dipendente: sono assoggettati alle ritenute Irpef e alle addizionali regionali e comunali.
Parere dell'agenzia delle entrate
In via preliminare si precisa che la risposta viene formulata nell'ambito dell'ordinaria consulenza resa dalla scrivente in base alla Circolare 99/2000, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 212/00. Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, l'articolo 10 n. 18 del Dpr 633/72, dispone l'esenzione delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Tu delle leggi sanitarie, approvato con Rd 1265/34, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Fìnanze. Al riguardo, la Corte di giustizia delle Comunità europea, con sentenza 141/02, ha confermato che l'esenzione, prevista dall'articolo 13, parte A, n. 1 lettera e) della sesta direttiva comunitaria (direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 388), deve essere interpretata restrittivamente, dato che deroga il principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tale orientamento è stato ribadito pure dall'Amministrazione finanziaria (cfr. la Ris. n. 184 del 24 settembre 2003).
Agenzia delle Entrate
Con specifico riferimento alle prestazioni rese dai medici all'Autorità giudiziaria si segnalano le seguenti pronunce della Corte di giustizia,sentenza 384/98 del 14 settembre 2000: qui, trattandosi di analisi biologiche destinate a stabilire l'affinità genetica di individui, la Corte ha stabilito che tali operazioni, per loro intrinseca natura, non potevano essere considerate esenti, ritenendo irrilevante il fatto che il medico perito fosse stato incaricato da un giudice; - sentenza 212/01 del 20 novembre 2002, con la quale, la Corte ha disposto che I'esenzione dall'Iva non si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità.
La circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito". Alla luce di tali interventi, si desume che le consulenze che i medici effettuano al fine di permettere ad un terzo - Autorità giudiziaria - di prendere una decisione che produce effetti giuridici nel confronti della persona interessata o di altre persone, avendo un obiettivo diverso da quello di prevenire, diagnosticare o curare la malattia della persona, esulano dal regime di esenzione dell'Iva, con la conseguenza che i relativi corrispettivi devono essere assoggettati ad imposta con aliquota propria. Chiaramente, tale soluzione parte dell'assunto che sussista il presupposto soggettivo Iva, pertanto l'analisi deve necessariamente procedere in materia di imposte sui redditi, ed in particolare con riferimento all'articolo 50 (già 47), comma 1, lettera f), del Tuir, come modificato dall'articolo 2, comma 36, della legge 350/03 (finanziaria per il 2004). Invero, a decorrere dall'1 gennaio 2004 la richiamata lettera f) assimila ai redditi di lavoro dipendente " le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché non siano rese da un soggetto che esercita un'arte o una professione di cui all'articolo 49 (ora 53, ndr), comma 1, e non siano effettuata nell'esercizio dell'impresa commerciale".
Ne consegue che per i soggetti che svolgono attività medico-sanitaria in regime di lavoro autonomo, i compensi in parola, percepiti successivamente al I' gennaio 2004: I. sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% ex articolo 25 del Dpr 600/73; 2. sono imponibili ai fini dell'Iva in quanto si realizza il presupposto soggettivo d'imposta di cui all'articolo 5 del Dpr 633/72. Per i soggetti che non esercitano la professione di cui all'articolo 53 del Dpr 917/86, considerando che i compensi vengono corrisposti da un'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio di pubbliche funzioni, (cfr. Cassazione penale 4062/99; ordinanza Corte costituzionale 128/02), si ritiene che sussistano congiuntamente i due presupposti richiesti dall'articolo 47, comma 1, lettera 9 del Tuir.
Pertanto, tali retribuzioni devono essere assoggettate al regime fiscale previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e agli stessi verrà applicata, per l'espresso rinvio operato dall'articolo 52 del Tuir, la disciplina dei redditi di lavoro dipendente prevista dall'articolo 51 del medesimo Tu.