25.05.2004 free
CONSIGLIO di STATO - Moduli organizzativi (sulla decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384)
Massima:
In sede di prima applicazione, spettano i benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384,con decorrenza dal 1° dicembre 1990, solo nella ipotesi in cui la struttura sanitaria entro la data del 31 ottobre 1990, fissata dal secondo comma, abbia individuato i moduli organizzativi ovvero qualora i sanitari abbiano svolto in precedenza funzioni di responsabilità nell’ambito di settori o moduli già esistenti ed operanti in virtù di pregressi provvedimenti organizzatori adottati dall’amministrazione sanitaria, essendo le indennità le stesse collegate all’effettiva istituzione del modulo.
Sentenza N. 3244/04
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20 maggio 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 486 del 2001, proposto da .., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Larussa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tibullo n. 13 c o n t r o
- Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, in persona del Direttore dell’ASL n. 7, quale commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Cambareri ed elettivamente domiciliata in Roma, via C. Facchinetti n. 13 presso lo studio dell’Avv. Fernando Amodio - Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Gallo dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna n. 50 presso la sede dell’Ufficio della Delegazione Romana della Regione Calabria - Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Scalzi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso Corace, via della Balduina n. 28
per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 1629 del 27.12.1999. Visto l’atto di appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti Larussa, Scalzi per sé e per delega dell’avv.to Cambareri; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
A seguito dell’istituzione della speciale indennità per la direzione di moduli organizzativi attivati all’interno delle divisioni degli ex presidi ospedalieri, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, l’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro deliberava, in data 13.11.1996, la nuova organizzazione individuando 91 moduli organizzativi. Con deliberazione n. 458 del 5.5.1997 attribuiva al personale sanitario, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, l’incarico delle nuove strutture, liquidando le indennità previste dallo stesso art. 116 a decorrere dall’1.12.1990. Il Collegio dei revisori dei conti riteneva, però, che il trattamento economico relativo alla preposizione al modulo dovesse avere decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e, pertanto, l’Azienda, con deliberazione n. 993 del 31.7.1997, si conformava al rilievo, riconoscendo ai dipendenti interessati i benefici economici di cui trattasi con effetto dalla data di adozione del provvedimento di conferimento del modulo.
Gli interessati, tra i quali l’appellante, proponevano ricorso dinanzi al TAR Calabria denunciando la violazione dell’art. 36 della Cost., dell’art. 116, comma quinto, del d.P.R. n. 384 del 1990 e dell’art. 4, comma settimo, della L. n. 412 del 1991, dell’art. 13 del d.l. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché il vizio di eccesso di potere sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità con decorrenza 1.12.1990. Le parti intimate, costituitesi in giudizio, hanno illustrato i motivi di infondatezza del ricorso. La Regione ha anche eccepito, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva (avendo l’art. 15 della L.R.Calabria n. 39 del 1996 previsto, nell’ambito della piena soggettività della Gestione liquidatoria, la rappresentanza in giudizio in capo al commissario liquidatore) ed ha, pertanto, chiesto di essere estromessa dal giudizio.
Il TAR dopo avere disatteso l’eccezione della Regione, ha respinto il ricorso. L’appellante chiede l’annullamento della sentenza che ritiene illegittima, immotivata ed erronea perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati (la delibera n. 993 del 31.7.1997 e il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 28 del 1997), ed avrebbe, inoltre, esorbitato dall’ambito della domanda di annullamento dei provvedimenti suddetti, pronunciandosi sugli aspetti sostanziali della vicenda. Reitera, quindi, i motivi di gravame.
La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, ha rinnovato l’eccezione relativa alla sua carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha genericamente chiesto la reiezione dell’appello. L’Azienda ospedaliera e la Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, con le loro memorie di costituzione, hanno illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
D I R I T T O
La questione sollevata dalla Regione Calabria in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva, così come è stata dedotta, è da considerare irrilevante nel presente giudizio, in quanto non solo la Regione ma la stessa Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro risultano prive di legittimazione passiva per più radicali ragioni. Questa Sezione ha già avuto occasione di chiarire che le Aziende Unità Sanitarie Locali, derivanti dal procedimento di riorganizzazione delle precedenti UUSSLL, sono succedute a titolo universale, mentre le gestioni liquidatorie (subentrate, in base all’art. 2, XIV comma, della L. 28.12.1995 n. 549, alle gestioni stralcio istituite con l’art. 6, I comma, L. 23.12.1994 n. 724 ed alle quali le Regioni forniscono la provvista finanziaria per il ripianamento dei debiti delle ex UUSSLL) sono succedute a titolo particolare, con la sola attribuzione di provvedere alla gestione dei debiti e dei crediti delle soppresse UUSSLL.
Ha, inoltre, precisato che, negli altri rapporti, e, in particolare, nel rapporto di pubblico impiego, alla USL è subentrata l’Azienda USL, che ne ha ereditato le funzioni e tutti gli altri rapporti giuridici secondo le regole che disciplinano in via ordinaria la successione fra enti (cfr. dec. n. 4865 del 20.9.2000; n. 927 del 15.2.2002; n. 1553 del 18.3.2002). Pertanto, vertendosi nel caso in esame, di un rapporto di pubblico impiego corrente con l’Azienda ospedaliera, succeduta alla ex USL, è solo quest’ultima legittimata passiva e, in conseguenza, la Regione Calabria e la Gestione liquidatoria vanno estromesse dal giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato. Va premesso che l’appellante non ha ragione di dolersi del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto, nella specie, l’azione è sostanzialmente diretta alla rivendicazione di una pretesa economica che deriva direttamente dalla legge e che è, pertanto, suscettibile di diretto accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, a prescindere da ogni indagine sulla legittimità dell’atto con il quale si è provveduto a riconoscere il diritto del dipendente a percepire l’emolumento rivendicato.
Ciò premesso, in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, che, secondo l’appellante, ai sensi di quanto previsto dal successivo quinto comma, dovrebbe essere riconosciuto dall’1.12.1990, si osserva quanto segue. L’art. 116 del cit. d.P.R. ha delineato un nuovo assetto organizzativo per le unità sanitarie locali mediante l’istituzione di settori o moduli all’interno dell’organizzazione divisionale o dipartimentale ai quali sono stati preposti, a seguito di apposita selezione, medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una determinata anzianità.
Lo stesso art. 116, al quinto comma, riconosce, con decorrenza 1.12.1990 il beneficio di cui al primo comma (l’indennità medico specialistica e l’indennità di dirigenza) ai dipendenti medici e veterinari in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, “ancorché l’affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente”. L’appellante sostiene, quindi, in base a quanto disposto dall’appena menzionato comma, di avere diritto ai benefici economici anzidetti con decorrenza 1.12.1990, sebbene la preposizione al modulo organizzativo sia avvenuta in epoca di gran lunga successiva, avendo l’Azienda ospedaliera individuato le nuove strutture solo con la delibera n. 1271 del 13.11.1996.
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui si discute non può trovare applicazione nel senso indicato dall’appellante. L’art. 116 subordina a due condizioni il diritto alla corresponsione delle indennità previste dal primo comma e cioè all’istituzione del modulo organizzativo ed all’attribuzione della relativa responsabilità, previa selezione; pertanto, deve ritenersi che, in sede di prima applicazione, le indennità di cui trattasi spettino dal 1° dicembre 1990, nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria entro la data del 31 ottobre 1990, fissata dal secondo comma, abbia individuato i moduli organizzativi ovvero qualora i sanitari abbiano svolto in precedenza funzioni di responsabilità nell’ambito di settori o moduli già esistenti ed operanti in virtù di pregressi provvedimenti organizzatori adottati dall’amministrazione sanitaria, essendo le indennità le stesse collegate all’effettiva istituzione del modulo.
Infatti, a mente di quanto disposto dal quinto comma, si può prescindere solo dal formale affidamento delle predette funzioni, ma non certo dalla preventiva ricognizione delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze del servizio degli enti interessati.
In altri termini la disposizione in esame è derogatoria, in quanto non esige, per l’attribuzione dell’indennità, il formale affidamento delle funzioni, ma non può interpretarsi come norma eccezionale di salvaguardia congegnata per consentire l’immediato godimento dei benefici economici, oltre che in assenza dell’affidamento formale delle funzioni, anche in assenza delle previste procedure di riassetto delle strutture organizzative dell’ente. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, previa estromissione dal giudizio della Regione Calabria e della Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Alfonso QUARANTA Presidente Corrado ALLEGRETTA Consigliere Goffredo ZACCARDI Consigliere Claudio MARCHITIELLO Consigliere Nicolina PULLANO Consigliere est.