2016-11-25 free
Concorsi a pubblici impieghi - Graduatoria concorsuale vigente - Obbligo di scorrimento - Esclusione
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto nell'anno 2010 dalla A.S.L. per un posto di Dirigente Medico di Neurologia, collocandosi tra gli idonei al terzo posto nella graduatoria di merito; tuttavia la A.S.L. ha successivamente indetto una procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto di Dirigente, poi assegnato ad altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 35 comma quinto ter, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti non sussiste l'obbligo, bensì la facoltà, per la Pubblica amministrazione di utilizzare la graduatoria concorsuale vigente, cosicché l'eventuale decisione di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima è da considerarsi legittima quando sia adeguatamente motivata, in relazione alle esigenze specifiche che hanno indotto tale scelta in luogo dello scorrimento della graduatoria.
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T.A.R. Piemonte sez. II, 26/09/2016 sentenza n. 1170
omissis
Premesso, in fatto:
che la ricorrente dott.ssa Be. (specializzata in neurologia, attualmente in servizio presso il Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa di Andria in forza di contratti a termine) ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto nell'anno 2010 dalla A.S.L. TO-4 per un posto di Dirigente Medico di Neurologia, collocandosi tra gli idonei al terzo posto nella graduatoria di merito;
che la A.S.L. TO-4 ha dapprima chiesto alla ricorrente, con telegramma del 2 febbraio 2016, la disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Neurologia presso l'Ospedale di Ivrea - Chivasso, ottenendone l'immediato assenso;
che tuttavia la A.S.L., anziché provvedere ad assumere la ricorrente, ha poi indetto una procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto di Dirigente, con la deliberazione qui impugnata;
che infine, con deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. TO-4 n. 473 dell'11 maggio 2016, è stata accolta l'istanza di trasferimento del dott. Ca. Ci. (Dirigente Medico di Neurologia proveniente dalla A.O.U. Maggiore della Carità di Novara), con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
che la ricorrente chiede l'annullamento di tutti gli atti indicati in epigrafe, deducendo la violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994, dell'art. 18 del d.P.R. n. 483 del 1997, nonché l'eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità;
che la A.S.L. TO-4 si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso;
Ritenuto, in diritto:
che la delibera con la quale la A.S.L. ha stabilito di procedere alla copertura del posto di Dirigente Medico di Neurologia mediante mobilità, in luogo dello scorrimento della graduatoria di concorso, appare correttamente motivata nei termini che si riportano: "(...) Ravvisato che a fronte delle recenti carenze manifestatesi nell'ambito della dotazione organica della S.C. Neurologia Ivrea - Chivasso, è sorta l'esigenza di acquisire una nuova unità di Dirigente Medico per tale disciplina la quale debba possedere, come evidenziato dal Direttore della Struttura medesima, con nota prot. n. 18945 del 2.03.2016, specifiche caratteristiche professionali quali l'esperienza in: a) elettromiografica elettroneurografia; b) trattamento con tossina botulinica; c) esecuzione dei potenziali evocati motori tramite stimolazione magnetica transcranica; d) elettroencefalografia con video e dinamica per lo studio dell'epilessia e delle patologie del sonno allo scopo di migliorare le prestazioni del Reparto nell'ambito delle patologie neurologiche a competenza specifica";
che i requisiti professionali, così descritti nella delibera e nell'impugnato avviso pubblico per mobilità volontaria, riproducono quelli indicati nella lettera del Direttore della S.C. di Neurologia dell'Ospedale di Ivrea, con l'esplicita finalità di "(...) di avviare e migliorare le nostre prestazioni in ambito di patologie neurologiche a competenza specifica, ampliando il laboratorio di Neurofisiologia (...) di estendere anche per la S.C. di Chivasso, coordinando il personale tecnico, tali prestazioni sviluppando ad Ivrea presso il Presidio Ospedaliero un II livello diagnostico" (doc. 10 della difesa della A.S.L.);
che, viceversa, il bando di concorso risalente al 2010, dal quale è scaturita la graduatoria in cui è inserita la ricorrente, richiedeva esclusivamente il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione nella disciplina di Neurologia o in disciplina equipollente, oltre all'iscrizione all'Albo professionale;
che peraltro la ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti preferenziali previsti dall'avviso di mobilità;
che la giurisprudenza (Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2011; Id., sez. V, n. 178/2014; Id., sez. V, n. 3724/2015) ha chiarito che non sussiste l'obbligo, bensì la sola facoltà dell'amministrazione di utilizzare la graduatoria concorsuale vigente, cosicché l'eventuale decisione di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima è da considerarsi legittima quando sia adeguatamente motivata, in relazione alle esigenze specifiche che hanno indotto tale scelta in luogo dello scorrimento della graduatoria;
che, nella fattispecie controversa, la A.S.L. ha comprovato di aver legittimamente perseguito le esigenze rappresentate dal Direttore della S.C. di Neurologia dell'Ospedale di Ivrea;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso, con compensazione delle spese processuali (avuto riguardo alle peculiarità della vicenda ed all'affidamento inizialmente ingenerato nella ricorrente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 SET. 2016.