30.04.2016 free
Negato il risarcimento al dirigente medico per mancata nomina a sostituto del direttore UOC.
Non è stato ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto dal Dirigente Medico operante in una Unità Operativa complessa che aveva convenuto l’Ente datore di lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere risarcito del danno per perdita da chances nonché del danno esistenziale e professionale.
Il medico asserendo di essere in possesso dei requisiti necessari per poter essere nominato sostituto del direttore di struttura complessa, lamentava di aver subito, a seguito della mancata riapertura della procedura per il conferimento del relativo incarico, un danno da perdita di chances, oltre che un danno esistenziale, professionale e all'immagine professionale. Ciò anche in quanto egli era stato verbalmente illuso in un prossimo conferimento.
Il Tribunale ha osservato che in tema di risarcimento danno da perdita di chances, è sul lavoratore che grava l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta e non ipotetica probabilità di vittoria.
(Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. lavoro; Sent. del 14.03.2016
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24/03/2015 il Dott. F.R., Dirigente Medico dell'U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Ospedale X., conveniva in giudizio l'A.M. al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere risarcito del danno per perdita da chances nonché del danno esistenziale e professionale e per l'effetto condannare l'Ente convenuto al pagamento a tale titolo in suo favore della somma complessiva non superiore ad Euro.26.000,00.
Evidenziava il Sig. F. di aver prestato continuamente servizio presso l'Ospedale "C. e G. X." di Ascoli Piceno sin dal 1978, dapprima presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia e, in seguito, presso il servizio di Terapia Fisica e Riabilitazione, divenuto poi Dipartimento di Riabilitazione e Lungodegenza; di essere stato affidatario nel corso di tutti questi anni di diversi incarichi quali quello di Responsabile del Territorio, di Alta specializzazione sul territorio e di struttura semplice "Visite fisiatriche ambulatoriali" e di essere stato dal 2003 al 2007 membro effettivo del Comitato di Dipartimento. Con particolare riferimento al suddetto incarico di struttura semplice "Visite fisiatriche ambulatoriali" il Sig. F. riferiva che lo stesso gli veniva conferito con determina n. 556 del 18.6.2010 mai trasmessa ai fini dell'esecuzione all'incaricato né al responsabile del presidio ospedaliero e del dipartimento di riabilitazione e lungodegenza e, pertanto, rimasta senza effetti. Solo con determina n. 429 del 30.9.2010, con la precisazione che l'incarico era riferito alle sole visite ambulatoriali ospedaliere, si stabiliva che il termine iniziale di attribuzione dell'incarico doveva decorrere dal 30.9.2010 e si provvedeva alla trasmissione a chi dovuto ai fini dell'esecuzione. A decorrere dal 1.6.2010 il direttore medico della struttura complessa di medicina fisica e riabilitazione, Dott. F.S. è cessato dal servizio e l'incarico è stato affidato a sostituti in forza della normativa di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e all'art.18 del CCNF dirigenza medica e veterinaria. L'A.M. affidava l'incarico dapprima alla Dott.ssa M.M. per dodici mesi; in seguito, dopo 18 mesi di vacanza, l'incarico veniva affidato al Dott. I.N. che, di rinnovo in rinnovo, lo ricopriva continuativamente per un periodo ben superiore a quello previsto come massimo dalla normativa di legge e contrattuale.
Il Dott. F. quindi, in quanto in possesso dei requisiti necessari per poter essere nominato sostituto del direttore di struttura complessa, lamentava di aver subito, a seguito della mancata riapertura della procedura per il conferimento del relativo incarico, un danno da perdita di chances, oltre che un danno esistenziale, professionale e all'immagine professionale. Ciò anche in quanto egli era stato verbalmente illuso del fatto che l'incarico gli sarebbe stato affidato e in ragione delle modalità temporali di conferimento dell'incarico medesimo alla Dott.ssa M.. Il Dott. F. rilevava che lo stato di grave afflizione personale che gli era derivato dai fatti esposti in ricorso lo aveva anche scoraggiato dal presentarsi al concorso per la definitiva copertura del ruolo di direttore medico di struttura complessa.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22/01/2016 la causa, definita dal Giudice di pronta soluzione, veniva decisa come da dispositivo letto al termine della Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
La domanda non è fondata ed il ricorso va pertanto rigettato.
Infatti, l'art. 15-ter D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede che ".....Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni non si applica l'art.2103, primo comma, c.c". l'individuazione del sostituto viene effettuata, sempre secondo questa norma, dal responsabile della struttura stessa. In conformità a tale normativa l'art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede che le sostituzioni nel caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento del titolare della struttura non configurano mansioni superiori, in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza medica. Quanto al corrispettivo, si prevede alcun emolumento per i primi due mesi mentre qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo e per ogni altro eventuale periodo di sostituzione, anche se ripetuto nel corso dello stesso anno, al dirigente spetta un'indennità mensile per tutta la durata della sostituzione.
Inoltre, con riferimento alla scelta, nel conferimento dell'incarico di sostituto, dei Dott.ri M. e I., va rilevato che la stessa veniva legittimamente fondata su una comparazione dei curricula professionali; e il Dott. F. risultava essere in possesso di un'esperienza professionale inferiore rispetto agli altri concorrenti, come da documentazione prodotta agli atti di causa.
E comunque rispetto a tali scelte alcuna contestazione veniva a quel tempo sollevata dal ricorrente né con il ricorso viene evidenziato un errore di valutazione da parte dell'Ente convenuto.
E, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento danno da perdita di chances, è sul lavoratore che grava l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta e non ipotetica probabilità di vittoria (da ultima Cass.n.5119/2010).
E nel caso di specie alcuna prova è stata fornita dal ricorrente del danno subito nei termini di cui sopra.
Con riferimento infine alle voci di danno esistenziale e di danno all'immagine professionale, va preliminarmente evidenziato come il ricorrente non presentava domanda di partecipazione per la selezione da Direttore di Struttura Complessa di "Medicina Fisica e Riabilitazione" (bando con scadenza al 1 settembre 2014), anzi in data 08/05/2014 presentava domanda di risoluzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, anche in questo caso va sottolineata la assoluta mancanza di prova del danno asseritamente patito da parte del ricorrente.
Né meritevole di accoglimento risulta la richiesta di prova orale come formulata dal ricorrente nel suo atto introduttivo in quanto da un lato avente ad oggetto circostanze da provare documentalmente e dall'altro circostanze valutative non demandabili alla capacità dei testi.
Per quanto sopra, ne consegue che la domanda come esposta deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro.1.400,00 oltre 15% per rimb., IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno, il 22 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2016.