20.11.03 free
TAR PUGLIA - (Primario di Anestesia - sul diniego del diritto alla liquidazione degli emolumenti a titolo di compenso sostitutivo per ferie non godute)
§ - Le ferie del pubblico dipendente costituiscono un credito di lavoro cui si applica il principio contenuto nell’art. 1218 c.c. secondo cui al creditore incombe la prova del solo inadempimento, mentre al debitore incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità dello stesso; pertanto il pagamento della indennità sostitutiva di ferie non godute è dovuto ove sia comprovato dal ricorrente la mancata fruizione delle stesse e l’Amministrazione non fornisca prova che il mancato godimento è dipeso unicamente dalla volontà del lavoratore e non da esigenze di servizio
SENTENZA N. 2991/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n.1992/1999) proposto da xxxxxx rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Papa presso il cui studio in Bari, Via Dalmazia, n. 161 è elettivamente domiciliato
contro
- la Azienda Unità Sanitaria Locale, FG/3 in persona del Direttore Generale pro tempore, inizialmente rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Mescia e successivamente dall’avvocato Mario Carrescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Raffaele Daloiso in Bari, Via Putignani, n. 75;
- la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. FG/8, in persona del legale rappresentante pro tempore, inizialmente rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Mescia e successivamente dall’avvocato Mario Carrescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Raffaele Daloiso, in Bari, Via Putignani, n. 75
per l’accertamento - del diritto del ricorrente alla liquidazione degli emolumenti da lui pretesi a titolo di compenso sostitutivo per ferie non godute negli anni 1992-1993-1994-1995 pari a complessivi n. 155 giorni, e,
per la condanna - delle intimate Amministrazioni al pagamento della relative somme oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. - Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.U.S.L. FG/3 e della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. FG/8.
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Relatore, alla Camera di consiglio del 25.06.2003, il Referendario dott. Fabio Mattei.
Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da verbale d’udienza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto (n. 1992/1999) notificato il 6-7 agosto 1999 il sig. Ernesto Carrillo, ha adito questo Tribunale per l’accertamento del suo diritto a percepire gli emolumenti a lui spettanti a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, per complessivi giorni n. 155, con conseguente condanna della intimate Amministrazioni al pagamento delle relative somme oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
2. Afferma di essere dipendente di ruolo della A.U.S.L. FG/3 con la qualifica di primario e di essere attualmente responsabile della Unità operativa di anestesia e rianimazione presso l’Azienda ospedaliera-universitaria, Ospedali riuniti di Foggia. 3. Riferisce di non aver usufruito, negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, dell’intero periodo di congedo ordinario previsto per tale periodo a causa della carenza di personale presso l’Unità operativa di anestesia e rianimazione, nonché per indifferibili esigenze di servizio, e di aver per tale ragione conseguentemente richiesto alla Amministrazione di appartenenza il pagamento del compenso sostitutivo delle ferie da lui non godute per complessivi n. 155 giorni.
4. Non avendo ricevuto alcunché a tale titolo il ricorrente ha adito l’intestato Tribunale deducendo le seguenti censure: a) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dei principi in materia di ingiustificato arricchimento; violazione dell’art. 19 del D.P.C.M. 4.8.1995; eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
5. Si sono costituite in giudizio la A.U.S.L. FG/3 e la gestione Liquidatoria della ex U.S.L. FG/8 che hanno chiesto il rigetto del gravame.
6. Ai fini del decidere in merito alla pretesa avanzata dal ricorrente concernente il compenso a lui dovuto per le ferie non godute negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 il Collegio richiamando un consolidato e costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo non può, nel caso di specie, che riaffermare che le ferie del pubblico dipendente costituiscono un credito di lavoro cui si applica il principio contenuto nell’art. 1218 c.c. secondo cui al creditore incombe la prova del solo inadempimento, mentre al debitore incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità dello stesso; pertanto il pagamento della indennità sostitutiva di ferie non godute è dovuto ove sia comprovato dal ricorrente la mancata fruizione delle stesse e l’Amministrazione non fornisca prova che il mancato godimento è dipeso unicamente dalla volontà del lavoratore e non da esigenze di servizio (C. Stato, Sez. V, 30 marzo 1998, n. 374; C. Stato, Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1230; C. Stato, Sez. V, 29 agosto 2002, n. 4332).
7. Rileva il Collegio che dagli atti di causa risultano depositate le richieste di fruizione del congedo ordinario non goduto per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 le quali, benché recanti in calce l’attestazione di diniego per esigenze di servizio apposta e sottoscritta dal Direttore sanitario della ex U.S.L. FG/8, sono state dalla difesa delle intimate Amministrazioni contestate in quanto non risultanti iscritte nel registro di protocollo degli atti né tantomeno fornite della relativa numerazione, punto sul quale il ricorrente non ha provveduto ad offrire alcuna prova documentale contraria.
8. Orbene, se da un lato il dott. xxxxx ha fornito prova, non contestata dall’Amministrazione, di non aver potuto usufruire di n. 155 giorni di congedo ordinario relativamente agli anni 1992-1995, dall’altro non ha dimostrato documentalmente che la mancata fruizione del periodo di congedo ordinario de quo sia dipesa dalla dichiarata volontà dell’Amministrazione dipendente da esigenze di servizio, anche in considerazione del fatto che il ricorrente, in quanto primario del Servizio di anestesia e rianimazione anzidetto, programmava egli stesso i turni di congedo ordinario dei propri dipendenti, autogestendosi le proprie ferie.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono le censure dedotte appaiono prive di fondamento con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto. 10. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari - Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe. Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25.06.2003