14.11.03 free
TAR LAZIO - (sul congedo aggiuntivo per rischio radiologico; sul diniego di riconoscimento di compenso sostitutivo , nel caso di mancata fruizione)
Massima:
Il congedo aggiuntivo per rischio radiologico, attese le sue peculiari finalità (in quanto si configura come misura di prevenzione avente lo scopo di ridurre l'incidenza, anno per anno, del rischio radiologico) e dovendo essere effettuato, ai sensi dell'art. 5, III comma, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, col sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto, non è infatti suscettibile di fruizione mediante cumulo dei periodi non utilizzati negli anni pregressi; né per tali periodi viene in considerazione, in mancanza di espresse disposizioni, alcun compenso sostitutivo, ferma restando la risarcibilità dei danni eventualmente conseguenti all'inosservanza della detta misura di prevenzione
SENTENZA 832/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- Sezione I-bis -
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 15636 del 1996, proposto da XXX , rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Agostino e Luisa Totino, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, via Tibullo n. 16 contro l'Azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata, in persona del Direttore Generale p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Berruti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e nei confronti della Regione Lazio, nella persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita in giudizio
per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di rischio radiologico di cui alla legge 460/88, riconosciutagli dall’Azienda Ospedaliera con nota P87/96, nonché
per l'annullamento della nota del Dirigente del Settore Gestione del Personale n. 1299 del 17 settembre 1996, con cui viene negato al ricorrente il congedo aggiuntivo di gg. 30 spettante ex art. 1, III comma, dell l. 460/88 Visto il ricorso con la relativa documentazione; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2003 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì l'avv. Totino per la parte ricorrente e l'avv. Mastroianni, in sostituzione dell’avv. Berruti, per l’Azienda resistente. Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Il ricorrente – Aiuto ortopedico presso la II Divisione di Ortopedia dell’Ospedale San Giovanni – è stato classificato, in relazione alla tipologia di attività svolta, come professionalmente esposto alle radiazioni ionizzanti ex art. 9 D.P.R. 185/64. Con nota del 31 maggio 1996 venivano all’interessato riconosciuti, a far data dal 24 gennaio 1995, i benefici previsti dalla legge per il personale professionalmente esposto. A fronte della richiesta, avanzata dal ricorrente, di poter usufruire dei benefici di cui alla legge 460/88, l’Azienda Ospedaliera adottava l’avversata determinazione negativa; avverso la quale vengono ora dedotti i seguenti argomenti di censura: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 460/88. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.
Assume il ricorrente – pur non essendo ricompreso fra il personale indicato nell’art. 1 della l. 460/88, ma nondimeno ritenuto professionalmente esposto al rischio radiologico ex D.P.R. 185/64 – di essere titolare dei benefici previsti dalla legge predetta. Rivendica, per l’effetto, la spettanza dell’indennità mensile prevista dal III comma dell’art. 1 per il personale esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, nonché dei giorni di congedo aggiuntivo pure contemplati dall’applicabile disciplina di legge; in proposito rammentando l’orientamento in materia espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 343 del 20 luglio 1992.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura e declaratoria del diritto all’applicazione dei benefici di cui alla ripetuta l. 460/88. L’Azienda resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa. La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta (limitatamente ai periodi di congedo aggiuntivo spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1996, da fruire entro gli anni di relativa competenza) con ordinanza n. 3757, pronunziata nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 1996. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 27 gennaio 2003.
Diritto
1. La disamina del presente gravame impone una previa ricognizione delle pertinenti disposizioni di legge. 1.1 Come noto, con la legge 28 marzo 1968 n. 416 è stata istituita l'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, cui con la successiva legge 27 ottobre 1988 n. 460 sono state apportate modifiche ed integrazioni. L’art. 1 della predetta legge n. 460/88 ha identificato espressamente i destinatari delle disposizioni in essa contenute nel personale addetto ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, ed in quello medico e tecnico di radiologia, di cui all'art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270: vale a dire le persone esposte abitualmente per ragioni professionali al pericolo da radiazioni derivanti da una “zona controllata”, (secondo la definizione dell'art. 9, lett. e) e lett. g), D.P.R. 11 febbraio 1964, n. 185), perché esposte, per ragioni professionali in luogo in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti, con continuità all'azione di dette sostanze, o perché adibite ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, attribuendo loro una maggiorazione dell’importo, pari a lire 200.000 mensili lorde, dell'indennità di rischio radiologico, già istituita con la legge poi novellata.
Il presupposto per il riconoscimento dell'indennità in questione si sostanziava, dunque, nello svolgimento abituale di un'attività lavorativa, predeterminata dal legislatore perché ritenuta pericolosa, secondo una valutazione presuntiva del carattere professionale del rischio, e della inevitabilità dello stesso. Peraltro, come anche chiarito nel corso dei lavori preparatori della legge, tale indennità non rappresenta una forma di monetizzazione o di risarcimento del danno fisico o del rischio patito dai soggetti interessati, bensì costituisce, in via preventiva, un concorso alle spese con finalità di profilassi e terapeutiche, in considerazione del particolare regime di vita cui i medici ed i tecnici di radiologia sono costretti.
Deve rilevarsi che il legislatore, valorizzando l’elemento del rischio in concreto connesso all’ordinaria esplicazione delle mansioni proprie di una categoria del personale sanitario, ha collegato l’indennità allo status della predetta categoria, sottraendo la regolamentazione della stessa alle norme di rango inferiore alla legge ordinaria e demandando, a mente del IV comma dell’art. 1 in esame, alla contrattazione collettiva i soli eventuali successivi adeguamenti economici. Nell’ambito della normativa a favore della predetta categoria di personale sanitario va ricondotto anche il diritto al congedo suppletivo di 15 giorni, di cui all’art. 36 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, in favore del personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
I benefici in parola (indennità di rischio radiologico; congedo aggiuntivo) sono stati dunque considerati strettamente connessi in ragione della attribuzione all’unica categoria del personale di radiologia, tutelata in modo peculiare dalla legge, rispetto ad altre categorie, per le quali sono previsti in via generale altri interventi di favore, in ragione delle diversità di posizione e di status. Il personale non contemplato dall'art. 1, II comma, della legge n. 460/88, eventualmente esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione – in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale medico e tecnico di radiologia e, quindi, solo occasionalmente esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti – beneficiava invece, a mente del successivo III comma dell’art. 1 della citata l. 460/88, della protezione sanitaria prevista in via generale nei confronti dei lavoratori non esposti professionalmente.
Tale personale, individuato secondo le modalità previste dall'art. 58, IV comma, del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e, ove ritenuto esposto in modo saltuario al rischio radiologico, aveva titolo alla corresponsione dell'indennità di lire 50.000 mensili lorde a titolo di ristoro, senza diritto, per quanto sopra argomentato, al congedo aggiuntivo di 15 giorni. Va poi ulteriormente segnalato come il D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 abbia previsto in favore di altra peculiare categoria – quale quella dei medici anestesisti – il congedo aggiuntivo, quantificato in 8 giorni, in relazione all’attività dagli stessi svolta, cui pertanto non potrebbe cumularsi altro beneficio.
1.2 Occorre precisare, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 del 7-20 luglio 1992, ha ritenuto che la presunzione assoluta di rischio valida per il personale di radiologia, con attribuzione automatica dell’indennità in parola, sia tale da non escludere, in via di principio, l’equiparazione ai predetti fini di quel personale che, all’interno di altre categorie, esplichi individualmente attività lavorativa, in modo continuo e permanente, assimilabile a quella propria del personale di radiologia, e, pertanto, destinata a godere dell’indennità nella più alta misura, previo accertamento da parte della Commissione di cui all’art. 58 del D.P.R. n. 270/87.
La Corte Costituzionale ha, al riguardo, chiarito che l’accertamento in parola riguarda pur sempre posizioni del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, in via eccezionale possono usufruire della disciplina dettata a protezione del personale di radiologia, in ragione di accertata esposizione ad un rischio pari per intensità e continuità a quello normalmente sostenuto dai medici e tecnici radiologi. L’indennità in parola, soppressa con la legge finanziaria per il 1994 (n. 537/93), è stata poi reintrodotta con l’art. 5 della legge finanziaria per il 1995 (n. 724/94), in favore oltre che del personale sanitario appartenente alla categoria abitualmente esposta, anche di “quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata”.
In altri termini, il Legislatore ha ancora una volta confermato il sistema sopra delineato (di presunzione, quanto ad esposizione alle radiazioni ionizzanti per una peculiare categoria di personale sanitario, siccome connaturato alle mansioni collegate alla qualifica; e di accertamento, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’erogazione delle indennità in parola, in relazione al personale impiegato in “zone controllate”). E’ intervenuto poi il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (recante l’attuazione delle direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti), con cui è stato abrogato il sopra richiamato D.P.R. 185/64, e sono stati previsti nuovi criteri in merito alla classificazione degli ambienti di lavoro ai fini dell’adozione di misure di protezione, sia in merito alla sorveglianza fisica che alla classificazione dei lavoratori in categorie (art. 82).
In via transitoria, è stata disposta, peraltro, l’operatività delle disposizioni indicate nell’allegato III al D.Lgs. 230/95, relativo alle modalità di classificazione delle aree di lavoro quali “zone controllate” e “zone sorvegliate”, a seconda dei livelli di esposizione alle radiazioni, e conseguente suddivisione del personale esposto in due categorie (A e B), in ragione della misura di esposizione. Peraltro, con il ripetuto D.Lgs. 230/95 sono state dettate le nuove norme di protezione dei lavoratori, ma non è stata affrontata anche la tematica della spettanza delle indennità, con la conseguenza che, in assenza di un’espressa abrogazione di detto istituto, è da ritenere l’attuale e persistente vigenza della norma che da ultimo ne ha trattato (ossia l’art. 5 della legge 724/94), la quale, come sopra ricordato, ha condizionato la concessione dei benefici in parola ai medesimi presupposti precedentemente considerati conformi ai principi costituzionali, ovvero l’esercizio continuo di attività professionale in “zona controllata”.
Ai predetti fini, i valori di esposizione al fine di determinare la “zona controllata”, già indicati all’art. 9, lett. e), dell’abrogato D.P.R. 185/64, vanno invece riferiti ai nuovi parametri di cui al citato allegato III, D.Lgs. 230/95. Le modifiche apportate hanno determinato, in concreto, che: se con il precedente sistema aveva diritto al beneficio in parola il personale esposto in modo continuativo a radiazioni nella misura superiore al limite di 1,5 rem per anno; ora, lo stesso beneficio compete ai lavoratori nei confronti dei quali venga accertata un’esposizione globale superiore, in un anno solare, a 6 mSv di dose efficace, o ai tre decimi dei valori limite per esposizione parziale, per anno solare. 2. Quanto sopra premesso, la fondatezza del presente gravame rileva nei soli limiti dell'accertamento del diritto dell'interessato al riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico nella "misura piena" di lire 200.000; mentre non può trovare accoglimento la pretesa, ulteriormente dedotta, riguardante la cumulabilità dei periodi di congedo (previsti, come sopra rammentato, in ragione di giorni quindici per anno solare) dall'Azienda Ospedaliera di appartenenza negata con l'avversata nota del 17 settembre 1996.
2.1 Quanto al primo degli indicati profili, va osservato come la stessa difesa dell'Azienda resistente non abbia potuto omettere di dare atto dell'intervenuta inclusione del ricorrente - operata dalla competente Commissione per il rischio radiologico nella seduta del 16 giugno 1996 - nel novero del personale classificato come "professionalmente esposto" (decorrenza 25 gennaio 1995).
Non vi è quindi dubbio che, alla stregua di quanto precedentemente osservato circa la riconoscibilità del diritto alla percezione dell’indennità onde trattasi – anche indipendentemente (si confronti, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale supra ampiamente commentata) dalla sussumibilità della posizione del lavoratore interessato nella categorie originariamente individuate dalla l. 460/88 (purché, ovviamente, si tratti di soggetto esplicante attività lavorativa, in modo continuo e permanente, assimilabile a quella propria del personale di radiologia) – spetti all’odierno ricorrente l’indennità in parola nella misura intera, con accessivo riconoscimento del congedo aggiuntivo, attesa la classificazione del dr. Balla nel “gruppo A” di cui al citato D.Lgs. 230/95.
A tale riguardo, è appena il caso di rilevare il carattere pienamente inconferente assunto dalle argomentazioni difensive esplicitate dall’intimata Azienda Ospedaliera con memoria depositata il 14 dicembre 1996: atteso che, al ricorrere dei presupposti di legge, non possono ovviamente assurgere a rilievo ostativo ai fini del riconoscimento dell’indennità in parola: né le “oggettive difficoltà interpretative” lamentate dall’Azienda stessa quanto al quadro normativo di riferimento; né il mancato riscontro, da parte della Regione Lazio, dell’A.R.A.N. e del Ministero della Funzione Pubblica, alla richiesta di parere da quest’ultima formulata;
né, a fortiori, la mancanza di copertura finanziaria. Per completezza espositiva – ed al fine di una compiuta disamina del sottoposto thema decidendum – è opportuno soggiungere che l’indennità in questione, non avendo funzione risarcitoria ma di prevenzione (in quanto configurabile quale concorso alle spese di profilassi e terapia che il personale deve presuntivamente affrontare per ridurre i rischi da esposizione), non dà luogo a rivalutazione monetaria in caso di tardiva corresponsione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 4 aprile 2001 n. 2812 e 30 marzo 1998 n. 1141; Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 103 e 8 settembre 1995 n. 683), ma soltanto alla maggiorazione degli interessi al saggio legale (T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 26 marzo 1997 n. 494).
Per effetto di quanto ora rilevato, i crediti al titolo di cui sopra vantati dal ricorrente saranno quindi suscettibili di determinazione incrementativa in ragione del solo computo degli interessi legali. 2.2 Sfornita di condivisibilità si dimostra, invece, la pretesa con la quale il ricorrente ha invocato la "cumulabilità" dei periodi di congedo aggiuntivo; per l'effetto sostenendone la fruibilità per un arco temporale anche annualmente eccedente la durata di giorni quindici. Il congedo aggiuntivo per rischio radiologico, attese le sue peculiari finalità (in quanto si configura come misura di prevenzione avente lo scopo di ridurre l'incidenza, anno per anno, del rischio radiologico) e dovendo essere effettuato, ai sensi dell'art. 5, III comma, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, col sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto, non è infatti suscettibile di fruizione mediante cumulo dei periodi non utilizzati negli anni pregressi; né per tali periodi viene in considerazione, in mancanza di espresse disposizioni, alcun compenso sostitutivo, ferma restando la risarcibilità dei danni eventualmente conseguenti all'inosservanza della detta misura di prevenzione (T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 5 novembre 1997 n. 1647).
3. Nei limiti di cui sopra dato atto della parziale accoglibilità del proposto gravame – alla quale accede la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento dell’indennità per rischio radiologico nella misura intera; ma non anche l’acclaramento della titolarità al cumulo di più periodi di riposo compensativo, che vanno invece fruiti annualmente – rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – accoglie parzialmente e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’indennità per rischio radiologico in misura intera. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.