07.04.2011 free
TAR ABRUZZO - Impiego pubblico - Mobilità esterna - Mera cessione di un contratto - Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
La mobilità esterna nell'impiego pubblico è una mera cessione di un contratto già in essere e, come tale, è ricompresa nella cognizione del Giudice Ordinario che ha giurisdizione sull'unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti. Ne consegue nel caso concreto, avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di mobilità volontaria interregionale riservato ai dirigenti medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indetto dalla Asl resistente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila, Sezione 1
Sentenza 10 marzo 2011, n. 126
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2011, proposto da:
Ni.Ve., rappresentato e difeso dall'avv. Lu.Di.Al., con domicilio eletto presso Ri. Avv. Al. in L'Aquila;
contro
Asl 106 - Teramo, rappresentato e difeso dall'avv. Sa.Pe., con domicilio eletto presso Sa.Pa. in L'Aquila;
nei confronti di
Ma.Dr.Ci.;
per l'annullamento
AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE RISERVATO AI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO INDETTO DALLA ASL DI TERAMO - DELIBERA N. 1163 DEL 29/10/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 106 - Teramo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso diretto ad avversare un diniego di ammissione ad una procedura di mobilità volontaria interregionale per dirigenti medici, indetta dalla ASL di Teramo;
Considerato che per giurisprudenza costante nell'impiego pubblico la mobilità esterna è una mera cessione di un contratto già in essere e, come tale, è ricompresa nella cognizione del giudice ordinario che ha giurisdizione sull'unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti (cfr. C.S. 8234/2010);
Rilevato che va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adìto giudice, con onere di riproposizione della causa avanti all'AGO ai sensi dell'art. 11 CPA;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione;
Spese compensate:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola - Presidente
Paolo Passoni - Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini - Consigliere
Depositata in Segreteria il 10 marzo 2011.