** free
ARAN - (Nota di chiarimenti relativa agli artt. 5 e 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria e agli artt. 5 e 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, entrambi del II° biennio economico)
04 giugno 2003
OGGETTO: Nota di chiarimenti relativa agli artt. 5 e 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria e agli artt. 5 e 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, entrambi del II° biennio economico. Agli ASSESSORATI ALLA SANITA' DI TUTTE LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME LORO SEDI Pervengono da parte del Giudice ordinario numerose richieste di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medica e artt. 5 e 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (entrambi riguardanti il II° biennio economico), relative al riconoscimento di servizi pregressi al personale medico veterinario e sanitari in genere ai fini dell'attribuzione della fascia più elevata delle indennità di esclusività. Le richieste di riconoscimento sottoposte all'esame del Giudice riguardano i dirigenti assunti dopo il 5 dicembre 1996 e attengono sia a servizi rientranti tra quelli previsti dagli artt. 53 e 118 del D.P.R. 394/1990 sia ad altri servizi non ricompresi in quelle disposizioni. Con la presente nota si intende sottolineare che le due disposizioni del D.P.R. 384 sopra citate sono state disapplicate con l'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996 rendendo impossibile per il personale assunto dal 6 dicembre 1996 in poi ogni riconoscimento economico dei servizi pregressi equiparabili o meno ai sensi delle norme indicate. Ne consegue, pertanto, che i servizi equiparabili ai sensi degli artt. 53 e 118 del D.P.R. 384 del 1990, da ritenersi utili ai fini della attribuzione della fascia di esclusività sono solo quelli già acquisiti nel patrimonio economico dei dirigenti che - in quanto assunti in servizio entro il 5 dicembre 1996 – avevano potuto beneficiare delle predette disposizioni. In tal senso depone anche la considerazione che - in prima applicazione dell'art. 5 dei rispettivi contratti - l'esperienza professionale dei dirigenti, valutabile ai fini dell'indennità di esclusività, è, comunque, solo quella posseduta al 31 dicembre 1999. Successivamente a tale data, per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, occorre superare una valutazione positiva che non può che riguardare il servizio prestato presso il SSN senza automatismi derivanti dal riconoscimento di servizi pregressi in amministrazioni di comparti diversi dal SSN per coloro che siano stati assunti dopo il 5 dicembre 1996. Nell'identico modo si sono espresse da ultimo anche le parti con il CCNL di interpretazione autentica stipulato per l'area della dirigenza medica e veterinaria il 12 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002), dal quale si evince chiaramente che i servizi utilizzabili ai fini del calcolo dell'esperienza professionale per l'applicazione dell'art. 5 di entrambi i contratti dovevano essere quelli già riconosciuti al personale in servizio al 5 dicembre 1996, prima cioè dell'entrata in vigore della disapplicazione delle citate norme del DPR n. 384 del 1990. Per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, pur non essendo stato siglato un accordo in analoga occasione, la maggior parte del tavolo negoziale si è espressa nella medesima direzione con un apposito verbale. Pertanto, concludendo, si prega di rammentare alle Aziende che la disapplicazione degli artt. 53 e 118 del D.P.R. 384 del 1990 (disposta dall'art. 75 lett. z) – ora lettera x bis nel correttivo apportato dal CCNL del 22 febbraio 2001 - e dall'art. 72 lett. z) rispettivamente dei CCNL del 5 dicembre 1996 dell'area medica – veterinaria e dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) operativa dal 6 dicembre 1996, non ha consentito più in alcun modo, da tale data, alcuna ricostruzione economica della carriera dei servizi a suo tempo equiparabili a norma delle medesime disposizioni disapplicate ed ogni diversa applicazione è onerosa per le Aziende stesse. Di conseguenza per gli assunti dopo tale data, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di esclusività di rapporto in prima applicazione, è possibile solo il riconoscimento dei servizi prestati presso gli Enti del SSN, così come indicato negli artt. 12 e 11 dei rispettivi CCNL dell'8 giugno 2000. Per chiarezza si ricorda, altresì, che gli Enti facenti parte del comparto sono indicati nei CCNQ del 2 giugno 1998, sostituito dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
OGGETTO: Nota di chiarimenti relativa agli artt. 5 e 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria e agli artt. 5 e 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, entrambi del II° biennio economico. Agli ASSESSORATI ALLA SANITA' DI TUTTE LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME LORO SEDI Pervengono da parte del Giudice ordinario numerose richieste di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medica e artt. 5 e 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (entrambi riguardanti il II° biennio economico), relative al riconoscimento di servizi pregressi al personale medico veterinario e sanitari in genere ai fini dell'attribuzione della fascia più elevata delle indennità di esclusività. Le richieste di riconoscimento sottoposte all'esame del Giudice riguardano i dirigenti assunti dopo il 5 dicembre 1996 e attengono sia a servizi rientranti tra quelli previsti dagli artt. 53 e 118 del D.P.R. 394/1990 sia ad altri servizi non ricompresi in quelle disposizioni. Con la presente nota si intende sottolineare che le due disposizioni del D.P.R. 384 sopra citate sono state disapplicate con l'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996 rendendo impossibile per il personale assunto dal 6 dicembre 1996 in poi ogni riconoscimento economico dei servizi pregressi equiparabili o meno ai sensi delle norme indicate. Ne consegue, pertanto, che i servizi equiparabili ai sensi degli artt. 53 e 118 del D.P.R. 384 del 1990, da ritenersi utili ai fini della attribuzione della fascia di esclusività sono solo quelli già acquisiti nel patrimonio economico dei dirigenti che - in quanto assunti in servizio entro il 5 dicembre 1996 – avevano potuto beneficiare delle predette disposizioni. In tal senso depone anche la considerazione che - in prima applicazione dell'art. 5 dei rispettivi contratti - l'esperienza professionale dei dirigenti, valutabile ai fini dell'indennità di esclusività, è, comunque, solo quella posseduta al 31 dicembre 1999. Successivamente a tale data, per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, occorre superare una valutazione positiva che non può che riguardare il servizio prestato presso il SSN senza automatismi derivanti dal riconoscimento di servizi pregressi in amministrazioni di comparti diversi dal SSN per coloro che siano stati assunti dopo il 5 dicembre 1996. Nell'identico modo si sono espresse da ultimo anche le parti con il CCNL di interpretazione autentica stipulato per l'area della dirigenza medica e veterinaria il 12 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002), dal quale si evince chiaramente che i servizi utilizzabili ai fini del calcolo dell'esperienza professionale per l'applicazione dell'art. 5 di entrambi i contratti dovevano essere quelli già riconosciuti al personale in servizio al 5 dicembre 1996, prima cioè dell'entrata in vigore della disapplicazione delle citate norme del DPR n. 384 del 1990. Per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, pur non essendo stato siglato un accordo in analoga occasione, la maggior parte del tavolo negoziale si è espressa nella medesima direzione con un apposito verbale. Pertanto, concludendo, si prega di rammentare alle Aziende che la disapplicazione degli artt. 53 e 118 del D.P.R. 384 del 1990 (disposta dall'art. 75 lett. z) – ora lettera x bis nel correttivo apportato dal CCNL del 22 febbraio 2001 - e dall'art. 72 lett. z) rispettivamente dei CCNL del 5 dicembre 1996 dell'area medica – veterinaria e dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) operativa dal 6 dicembre 1996, non ha consentito più in alcun modo, da tale data, alcuna ricostruzione economica della carriera dei servizi a suo tempo equiparabili a norma delle medesime disposizioni disapplicate ed ogni diversa applicazione è onerosa per le Aziende stesse. Di conseguenza per gli assunti dopo tale data, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di esclusività di rapporto in prima applicazione, è possibile solo il riconoscimento dei servizi prestati presso gli Enti del SSN, così come indicato negli artt. 12 e 11 dei rispettivi CCNL dell'8 giugno 2000. Per chiarezza si ricorda, altresì, che gli Enti facenti parte del comparto sono indicati nei CCNQ del 2 giugno 1998, sostituito dal CCNQ del 18 dicembre 2002.