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TAR LOMBARDIA - (sulla individuazione delle posizioni dirigenziali e sulla determinazione dei parametri, al fine del calcolo della voce economica)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -
Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorsi n. 450/1998 e 1401/1999 proposti da VIRGILI LUIGI, MATTELLONI GIANFRANCO, PALAZZI GUALTIERO, CELARDO ANGELO, GAGLIOTTI GIOVANNI, SIMONI GIUSEPPE, BIANCHI BRUNO rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Meneghini ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Brescia, Via Solferino n. 48;
contro
nel ricorso n. 450/1998 A.S.L. di BRESCIA in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Paola Vilardi e Donatella Mento, ed elettivamente domiciliata presso la prima in Brescia, Via F.lli Lechi n. 8; e nel ricorso n. 1401/1999 COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EX AZIENDA USL N. 18 DI BRESCIA non costituito in giudizio; e nei confronti di
in entrambi i ricorsi GIUSEPPE MAZZILLI GIOVANNI CATINA costituiti nel solo giudizio n. 450/1998 e rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Massari, elettivamente domiciliati presso lo stesso in Brescia, Via Crispi n. 3; per l’annullamento dei seguenti atti: deliberazione n. 2499 del 17.12.97 del Commissario straordinario dell'Azienda Usl n. 18, avente ad oggetto graduazione delle funzioni e delle responsabilità della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa; deliberazione n. 2495 del 17.12.97 del Commissario straordinario dell'Azienda Usl n. 18, avente ad oggetto retribuzione di posizione per incarichi di responsabilità di struttura a direzione apicale.
Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl di Brescia e dei controinteressati Sigg. Giuseppe Mazzilli e Giovanni Catina; Visti gli atti tutti della causa; Designato, quale relatore alla pubblica udienza dell’11.3.2003, il Dott. Gianluca Morri; Uditi i difensori delle parti; Ritenuto in fatto il diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, della loro qualità di dirigenti dell'ex Azienda Usl n. 18, inquadrati nel ruolo professionale, amministrativo e tecnico, impugnano le deliberazioni con le quali l'Amministratore straordinario ha individuato le posizioni dirigenziali e determinato i parametri al fine del calcolo del relativo valore retributivo, relativamente la voce economica "retribuzione di posizione". I ricorrenti si dolgono, in sostanza, dei differenti valori del punto parametrale di base, attribuito alle diverse categorie dirigenziali, che indicano nelle seguenti misure: £ 463.552 per i dirigenti sanitari non medici, £ 365.959 per i dirigenti amministrativi e £ 307.745 per i dirigenti del ruolo professionale.
Tale differenza, secondo i ricorrenti, costituirebbe violazione dell'art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 54 comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro allora vigente per l'area della dirigenza amministrativa, sanitaria, professionale e tecnica, in forza dei quali l'Amministrazione avrebbe invece dovuto assicurare la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionali con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario e, di conseguenza, attribuire la stessa valenza economica ai relativi incarichi di direzione di struttura.
Si è costituita in giudizio, nel ricorso n. 450/98, l'Azienda sanitaria locale di Brescia, eccependo l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Si sono costituiti altresì, nello stesso ricorso, i controinteressati eccependo anch'essi l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.
All'udienza dell’11.3.2003 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO Si dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in quanto connessi da evidenti ragioni oggettive e soggettive.
È necessario esaminare preliminarmente le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso n. 450/98 proposto nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Brescia, sollevate dall'Amministrazione resistente e dai controinteressati.
Le eccezioni sono infondate. I controinteressati prospettano l'irricevibilità del ricorso con riferimento alla delibera n. 2495 del 17.12.1997, in quanto la stessa risulta essere stata pubblicata nell'albo della sede legale dell'Azienda Usl n. 18 dal giorno 30.12.1997 per quindici giorni consecutivi, mentre il ricorso è stato notificato il 23.3.1998. Detto ricorso deve, tuttavia, considerarsi ricevibile, poiché diretto contro provvedimenti non aventi natura organizzativa ed autoritativa, ma paritetica, finalizzati alla determinazione del trattamento economico del lavoratore, ancorché limitato a una componente accessoria. Ne consegue che la posizione dei ricorrenti costituisce un vero e proprio diritto soggettivo in ordine al quale trova applicazione il termine di prescrizione dei crediti lavorativi e non quello di decadenza.
L'Azienda Usl di Brescia prospetta, a sua volta, l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto gli atti impugnati sono stati annullati, con decorrenza 1.1.1998, con le deliberazioni n. 1416 e 1942, assunte in via di autotutela, rispettivamente in data 17.7.1998 e 23.9.1998, dal Direttore generale della neocostituita Azienda sanitaria locale di Brescia subentrata alla soppressa Azienda Usl n. 18. Al riguardo viene citato un precedente di questa Sezione deciso con sentenza n. 757/99 del 9.7.1999, avente ad oggetto questi ultimi provvedimenti allora impugnati dal Commissario liquidatore della gestione stralcio della ex Azienda Usl n. 18. Tuttavia, deve rilevare il Collegio, che il caso trattato con la citata sentenza riguardava un'ipotesi diversa, in quanto gli effetti degli atti adottati in via di autotutela venivano limitati ad un periodo temporale del rapporto di lavoro di esclusiva competenza della neocostituita Azienda Usl di Brescia, senza alcun riflesso sulla gestione liquidatoria.
Di conseguenza non vi era alcun interesse, da parte dell’allora ricorrente, ad ottenere la rimozione dei citati atti di annullamento, in quanto la competenza dei commissari liquidatori è limitata esclusivamente alla situazione debitoria pregressa a fino a tutto il 1997. L'Azienda Usl di Brescia prospetta, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i residui effetti dei provvedimenti impugnati, a seguito dell'annullamento in via di autotutela di cui si è detto in precedenza, risulterebbero limitati al periodo antecedente l'1.1.1998, di competenza della gestione liquidatoria della soppressa Usl n. 18, attribuita all'Azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia. L'eccezione non può essere condivisa, poiché l'Azienda Usl di Brescia è subentrata all'Azienda Usl n. 18 e pertanto, a norma delle “Prime disposizioni in ordine alla gestione delle nuove Aziende Sanitarie”, diramate dalla Direzione Generale Sanità – Servizio Amministrativo e Risorse, della Regione Lombardia, con nota prot. 76853 del 29.12.1997, il pagamento di emolumenti arretrati a favore del personale dipendente per prestazioni effettuate fino al 31.12.1997, deve essere effettuato dalle nuove Aziende che ne chiederanno il contestuale rimborso alla Azienda titolare della gestione liquidatoria.
Di conseguenza, in caso di soccombenza, sussisterà responsabilità solidale dell'Azienda Usl di Brescia e della gestione liquidatoria della ex Azienda Usl n. 18. Nel merito ricorso è infondato e deve essere respinto.
Al fine di valutare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, occorre delineare la natura e la funzione della retribuzione legata alla posizione dirigenziale, nonché i meccanismi di calcolo stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale in questione. A norma del CCNL 1994-1997 la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50 comma 3 dello stesso CCNL, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente. Nel quadro della riforma della dirigenza del servizio sanitario nazionale, la retribuzione di posizione caratterizza le attività organizzativo-gestionali nonché professionali proprie della funzione dirigenziale cui è affidato il conseguimento dei fini istituzionali aziendali previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992. A sua volta la graduazione delle funzioni viene effettuata sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa, attraverso l'approvazione di specifiche metodologie (art. 50 CCNL 1994-1997): - complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti;
- grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; - grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali; - affidamento e gestione di budget; - consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; - importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
- svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attività direzionali; - grado di competenza specialistico - funzionale o professionale; - grado di responsabilità negli interventi e nelle decisioni degli altri dirigenti dell'unità operativa appartenenti alla medesima professione; - grado di autonomia nella direzione della cura per i profili sanitari ove ciò sia previsto dalle leggi che regolano il relativo ordinamento professionale;
- utilizzazione, nell'ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente; - affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda od ente; - produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente; - rilevanza degli incarichi di cui all'art. 54 e 55 del citato CCNL, interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale; - ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
- valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico - è effettuata dalle aziende in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche cui al D.P.R. n. 384 del 1990. Tale graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito. Al finanziamento della retribuzione di posizione si provvede mediante uno specifico fondo denominato “Fondo per la retribuzione di posizione”, costituito presso ogni azienda o ente al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse responsabilità. A sua volta il fondo in oggetto non è libero nel suo ammontare, ma viene determinato da ciascun ente attraverso un calcolo fondato sulla spesa storicizzata sostenuta per ogni categoria dirigenziale (sanitaria, veterinaria e professionale), sulla base dei seguenti parametri (art. 58 commi 2 e 3 CCNL 1994-1997, relativamente al personale dirigenziale dei ruoli professionali):
a) ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993: - alle indennità previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. n. 384 del 1990;
- alle indennità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 384 del 1990 (partecipazione all'Ufficio di Direzione, Coordinamento); - alle indennità dell'art. 47 del D.P.R. n. 384 del 1990 nella percentuale spettante ai vari ruoli; b) una somma pari allo 0,25% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente del ruolo amministrativo, e una somma pari allo 0,20% del monte salari dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico, individuato al medesimo modo. Inoltre, a decorrere dal 1.1.1997, il fondo come sopra determinato viene incrementato: - di un importo pari a 30 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall'art. 61 commi 6 e 7 del D.P.R. n. 384 del 1990 con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente dei ruoli citati;
- di un importo pari a 65 ore annue procapite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del D.P.R. n. 384 del 1990, riferito ai soli dirigenti dei ruoli citati già appartenenti agli ex X ed XI livello.
In sintesi il complesso meccanismo di calcolo della retribuzione di posizione, come sopra disciplinato, si fonda essenzialmente sul seguente schema logico-procedurale: a) le amministrazioni provvedono, preliminarmente, a determinare l'importo del fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione che, come si è visto, viene calcolato in base a precisi limiti economici senza possibilità di apportarvi incrementi discrezionali non previsti dal CCNL, a norma dell'articolo 45 comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, che impone il rigoroso controllo della spesa del personale;
b) la seconda fase si caratterizza per aspetti più marcatamente organizzativi, in quanto le amministrazioni determinano, in relazione alle peculiarità della propria struttura, la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico in oggetto;
c) la fase di graduazione delle funzioni termina generalmente, come avvenuto anche nel caso in esame, con la predisposizione di una griglia di punteggi per ciascuna posizione individuata nella struttura (c.d. pesatura), al fine di attribuire ad ognuna di esse un peso ponderato rispetto alle altre posizioni; d) la determinazione del valore economico di posizione avviene attraverso una ripartizione proporzionale del fondo di cui alla precedente lettera a), sulla base dei pesi attribuiti a ciascuna posizione. In sostanza il valore economico della singola posizione dirigenziale viene a dipendere da due fattori. Il primo è rappresentato dall'entità del fondo da ripartire proporzionalmente fra tutte le posizioni, il cui ammontare complessivo, come si è visto, é esattamente delimitato da parametri vincolati e collegati alla spesa storica. Il secondo fattore è rappresentato dal peso attribuito a ciascuna posizione all'interno della struttura, determinato con riferimento alla graduazione delle funzioni di cui si è detto precedenza. Appare evidente che le censure mosse all'operato dell'Amministrazione si rivolgono esclusivamente verso il secondo fattore determinante il valore economico di ciascuna posizione dirigenziale, ossia la pesatura effettuata in sede di graduazione delle funzioni.
Nessuna censura è stata mossa, invece, per quanto riguarda la determinazione del fondo, avvenuta, nel caso specifico (dirigenza professionale), con delibera 13.10.1997 n. 2036, richiamata nella premessa della delibera n. 2499 del 17.12.1997 oggetto di impugnazione. Per le altre posizioni dirigenziali la costituzione del relativo fondo è avvenuta con le delibere in pari data n. 2037 (dirigenza area medica – allegato A e veterinaria – allegato B) e n. 2038 (dirigenza area sanitaria non medica). In assenza di censure rivolte contro i predetti atti è quindi da presumere che l'Amministrazione abbia applicato correttamente i criteri (vincolati) di calcolo del fondo cui al citato articolo 58 del CCNL 1994-1997.
Dall'esame degli atti deliberativi adottati in data 17.12.1997, con i quali l'Amministrazione ha determinato la graduazione delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali, rispettivamente n. 2496 (dirigenza medica), n. 2497 (dirigenza veterinaria), n. 2498 (dirigenza sanitaria non medica), n. 2499 (dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa), emerge l’utilizzo di una metodologia comune per tutte le posizioni dirigenziali, che sono state articolate in quattro fasce, due di natura strutturale e due collegate a specifici carichi (dirigenti di struttura A-B e dirigenti con incarichi C-D).
Ogni posizione dirigenziale (sanitaria medica, sanitaria non medica, veterinaria e professionale) è stata poi ricondotta ad una delle predette fasce, sulla base di punteggio attribuito in base ai parametri valutativi di cui si è detto in precedenza. Avendo adottato una metodologia valutativa e una griglia classificatoria comune per tutte le posizioni dirigenziali, l'Amministrazione ha sostanzialmente adempiuto l'obbligo cui all'art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del 1993, recepito dall'art. 54 comma 5 del CCNL 1994-1997, che imponeva alla stessa di assicurare la corrispondenza di funzioni dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionali con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario, a fronte di strutture organizzative di analoga rilevanza e complessità.
Ne consegue che il diverso valore del punto parametrale riscontrato fra le varie categorie dirigenziali (sanitaria non medica, amministrativi e ruolo professionale), quale oggetto di doglianza da parte dei ricorrenti, non è dipeso dall'applicazione della metodologia valutativa di graduazione (pesatura) delle funzioni, ma dalla diversa dimensione del fondo riferito a ciascuna di esse.
In sostanza avendo a disposizione distinti fondi vincolati, da ripartire fra le rispettive posizioni dirigenziali, il punto parametrale di minore entità si è riscontrato per quelle categorie dirigenziali più numerose a parità di fondo oppure, a parità numerica di posizioni, aventi a disposizione un fondo minore.
Ne consegue che non possono trovare accoglimento le censure mosse all'attività amministrativa sotto i profili prospettati dai ricorrenti, in quanto l'Amministrazione ha garantito, attraverso la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'equiparazione imposta dalla citata normativa, attribuendo pesi sostanzialmente equivalenti a posizioni dirigenziali di struttura analoga, sia del ruolo professionale che di quello sanitario.
Non avrebbe, invece, potuto l'amministrazione incrementare il fondo oltre i limiti ad essa imposti dal CCNL, pena la violazione dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, che impone in sede decentrata il rispetto dei vicoli derivanti dalla sovraordinata contrattazione nazionale. Esistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando respinge i ricorsi in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Brescia, l’11 Marzo 2003, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Francesco Mariuzzo - Presidente Sergio Conti - Giudice Gianluca Morri - Giudice relat. est. NUMERO SENTENZA 387 / 2003 DATA PUBBLICAZIONE 02 – 04 - 2003