17.03.2010 free
SENTENZA N. 20101/09
20101/09
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5966/2005 proposto da:
A.L., A.R., A.F., in
qualità di eredi ex lege della signora S.G.
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 217 SC D,
piano 3^ interno 5, presso lo studio dell'avvocato FALIVENE FILIPPO,
che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
L.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO
D'AQUINO 105, presso lo studio dell'avvocato MAGNONI FABIO,
rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARINELLI CESARE giusta delega
in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
REG LAZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 416/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Prima
Sezione Civile, emessa il 16/12/03, depositata il 26/01/2004; R. G.N.
935/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/03/2009 dal Consigliere Dott. D'AMICO PAOLO;
udito l'Avvocato CHIARINELLI CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Rieti l'Unità Sanitaria Locale Rieti (OMISSIS) ed il medico L.I. chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa dell'errato iter diagnostico - chirurgico cui era stata sottoposta dal convenuto L. presso l'ospedale di (OMISSIS). I convenuti si costituivano in giudizio contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda da quest'ultima proposta.
Il processo, interrotto a seguito della soppressione della USL Rieti (OMISSIS), veniva riassunto nei confronti - oltre che del L. - della Regione Lazio e dell'ASL Rieti.
Nella contumacia della Regione Lazio, la causa, era definita con la sentenza n. 710/2001 con la quale il Tribunale di Rieti rigettava la domanda dichiarando integralmente compensate le spese del processo.
L., R. e A.F., quali eredi di S.G., proponevano appello convenendo nel giudizio di gravame esclusivamente il medico L. e
Il L. contestava la fondatezza dell'impugnazione.
La causa, nella contumacia della Regione Lazio, era decisa con sentenza n. 416/2004.
dichiarava integralmente compensate le spese processuali.
Propongono ricorso per cassazione L., R. e A. F., che hanno anche depositato memoria.
Resiste con controricorso L.I..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza
Tale decisione è stata giustificata dalla Corte sostenendo che l'eventuale accertamento della loro falsità, nei termini proposti dal querelante, non avrebbe esplicato alcun rilievo nè in ordine alla valutazione della fondatezza o no dell'impugnazione, nè sulle responsabilità del chirurgo convenuto o della struttura presso la quale è stato eseguito l'intervento.
La medesima Corte ha altresì valutato negativamente l'opportunità di dar corso ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio per ovviare alle predette lacune a quasi quindici anni di distanza dai fatti, e dopo il decesso della danneggiata.
A fronte di tali decisioni parte ricorrente propone due motivi di ricorso con il primo dei quali denuncia "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 196, 221 e 355 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 4); insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 3".
Rilevano i ricorrenti una situazione d'incertezza determinata da numerose irregolarità ed omissioni nella cartella clinica e precisano che tale situazione non è affatto priva di conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori, come invece ritiene il Collegio, riversando comunque sull'appellante l'onere di "fornire i fatti e gli elementi di prova utili alla ricostruzione delle terapie e degli interventi effettuati ed all'accertamento della responsabilità dei convenuti".
In conclusione, secondo i ricorrenti,
Parimenti critico è il ricorso sul diniego dell'istanza di rinnovazione della Consulenza Tecnica in relazione alla quale si segnala "una serie sconcertante di sviste ed omissioni risultanti per tabulas dal raffronto con le cartelle cliniche in atti, relative alle circostanze oggettive del trattamento medico al quale la signora Salvatori è stata sottoposta".
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Non è vero infatti che l'eventuale accertamento della falsità delle cartelle cliniche e del referto radiografico, nei termini prospettati dal querelante, non esplicherebbe alcun rilievo in ordine alla valutazione della fondatezza o meno dell'impugnazione perchè il medico ha l'obbligo di controllare la loro completezza e l'esattezza del loro contenuto, venendo altrimenti meno ad un proprio dovere e venendo a configurarsi un difetto di diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2 e un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione medica (Cass. 5.7.2004, n. 12273). E la difettosa tenuta della cartella clini-ca, se non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici, in relazione alla patologia accertata, ed il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarlo, consente anzi il ricorso alle presunzioni (Cass. 21.7.2003, n. 11316).
Nè giustificato è il diniego della C.t.u., fondato sulla genericità e contraddittorietà delle allegazioni di parte attrice nella esposizione dei fatti e nella mancata produzione di documentazione fondamentale ai fini della ricostruzione della vicenda.
L'ammissibilità o no della ctu non dipende infatti dalla quantità e qualità delle allegazioni di parte ma dalla necessità di offrire all'attività del giudice l'ausilio delle conoscenze tecniche di un esperto.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2236, 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 2, nn. 3, 4 e 5".
Sostengono in primo luogo gli A. che
In secondo luogo i ricorrenti criticano
La tesi è fondata.
In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa nè, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico (Cass. 24 maggio 2006, n. 12362). In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, infatti, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. 11/01/2008, n. 577; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362).
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009