13.07.03 free
TAR VENETO - ( sulle diverse finalita' tra l’istituto dell'incentivazione ovvero del plus orario e quelle del lavoro straordinario)
Ric. n. 955/1994 Sent. n. 3535/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente, relatore
Claudio Rovis - Consigliere
Mauro Springolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 955/1994 di LONFRANCO GIANLUCA, RIZZETTO ANNALISA e FONTANA RAFFAELE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Pomari e Wanda Falciani, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Venezia, San Marco, 3472, come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 33 di Villafranca (VR), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Venezia-Mestre, Via Ospedale, n. 9/12, come da mandato a margine del controricorso;
PER
l'annullamento della deliberazione n. 728/93/AS Reg. Delib, dell’11.11.1993 dell’Amministratore Straordinario dell’U.L.S. n. 33, a mezzo della quale sono stati approvati i piani di lavoro definitivi del personale medico, anno 1993, II semestre.
Visto il ricorso, notificato il 26.2.1994 e depositato presso la Segreteria il 23.3.1994 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.L.S.S. n. 33, depositato il 31.3.1995;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 28.5.2003 - relatore il Presidente Umberto Zuballi – gli avvocati Bertagnolli, in sostituzione di Pomari, per i ricorrenti e Ruffo, in sostituzione di Sala, per la ULSS;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, tutti medici presso l'unità locale socio sanitaria n. 33, operano presso il servizio di psichiatria dell'ospedale di Isola della Scala. Hanno peraltro constatato come, nonostante che nell'ultimo semestre i loro impegni fossero notevolmente aumentati, le ore conteggiate a titolo di impegno medio settimanale ai fini del calcolo dei compensi di incentivazione alla produttività sono stati diminuiti, al di sotto del debito orario medio settimanalmente attribuito. Nonostante le proteste, l'amministratore straordinario non ha modificato il conteggio.
A sostegno illustrano i seguenti motivi di ricorso:
n. 1 eccesso di potere per travisamento e mancata valutazione dei fatti e illogicità. Il primo più grosso errore commesso è stato di aver ignorato completamente l'avvenuta attivazione del centro diurno, e l’aver equiparato le prestazioni dello psichiatra impegnato in tale servizio a quelle fornite mediante il cosiddetto day hospital.
Il calcolo effettuato, relativamente a un'ora per paziente al day hospital e di 15 minuti per ogni accesso successivo al primo, può valere per alcune prestazioni mediche, ma non certo per interventi di tipo psichiatrico, che richiedono tempo maggiore per l'individuazione dei problemi nonché per la cura. I pazienti che frequentano il centro diurno per la maggior parte sono schizofrenici, e richiedono quindi una sorveglianza che non viene accordata agli altri pazienti. Ciò vale anche per i pazienti ricoverati stabilmente presso il reparto psichiatrico, per cui l’impegno medio giornaliero di soli 35 minuti appare errato e illogico. L'impegno per paziente richiede giornalmente almeno un'ora, mentre il primo accesso almeno due.
Sono stati poi sottovalutati gli impegni esterni, e ancor più il tempo speso in viaggi. Le caratteristiche peculiari delle cure psichiatriche comportano che esse non possono essere effettuate in tempi standard di venti minuti per visita, ma richiedono un tempo almeno doppio. I ricorrenti prestano servizio anche presso ambulatori esterni sparsi sul territorio, e almeno una volta alla settimana svolgono anche delle visite domiciliari. Il tempo speso in viaggi quindi è il doppio rispetto alle due ore calcolate dall'unità locale socio sanitaria n. 33.
2 eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà. Situazioni diverse non possono essere trattate dalla pubblica amministrazione in modo eguale. I ricorrenti spendono in viaggi un tempo quasi triplo rispetto agli altri colleghi medici, per cui il conteggio non può essere effettuato indistintamente tra i vari gruppi. Ne consegue l’illogicità e la disparità di trattamento.
3 violazione degli artt. 33 del dPR 270 del 97 e 125 dPR 384 del 1990. Fra i criteri previsti, si osserva come l'obbligo dell'attività ambulatoriale viene valutata secondo modalità operative e indici di produttività che comportano un incremento di impegno. L'attivazione del centro diurno, presso il quale vengono curati pazienti schizofrenici, ha comportato un aumento di impegno a carico del gruppo del servizio psichiatrico, per cui esso deve essere valutato secondo indici obbiettivi.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato. In successiva memoria la ULSS 33 eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, cioè i soggetti facilmente individuabili che hanno interesse al mantenimento dei piani di lavoro così come approvati.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati va disattesa, in quanto nella fattispecie i ricorrenti si lamentano unicamente del calcolo del plus orario per la parte che li riguarda, laddove un eventuale accoglimento del ricorso nulla toglierebbe agli altri soggetti interessati, anche nella considerazione che avendo gli stessi svolto l’attività in plus orario sulla base della specifica autorizzazione dell'amministrazione, nulla potrebbe mai essere recuperato nei loro confronti.
Va poi premesso che, in relazione agli atti dell'amministrazione sanitaria disciplinanti il servizio in regime di "plus" orario, di cui all'art. 101 e ss. d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, la posizione giuridica dei dipendenti è di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, attesa la natura autoritativa degli atti con i quali l'amministrazione sanitaria, nell'esercizio del potere discrezionale, stabilisce le modalità di attuazione del servizio pubblico, anche attraverso l'articolazione delle relative prestazioni lavorative, ripartendo le ore di lavoro effettuabili in coerenza con le finalità pubbliche da perseguire (T.A.R. Piemonte sez. II, 2 marzo 2000, n. 220).
La questione principale all’esame del Collegio riguarda le modalità di calcolo, nella predisposizione dei piani di lavoro riguardanti i medici dell'area psichiatrica operanti nel presidio psichiatrico di Isola della Scala, di alcuni parametri, riguardanti in particolare i tempi di effettuazione delle varie prestazioni mediche, i tempi di viaggio relativi alle attività ambulatoriali esterne.
I ricorrenti considerano i calcoli effettuati illogici e non corretti, anche in relazione ai calcoli relativi ad altri gruppi di lavoro.
La censura svolta dei ricorrenti appare fondata, non tanto per la mancata correttezza dei parametri effettuati, trattandosi questa di una questione di merito e tecnica non sindacabile in questa sede se non per manifesta illogicità, quanto per il rilievo decisivo che la stessa parametrazione relativa all'istituto di incentivazione della produttività non appare corretta, in quanto basata su dati non meglio verificabili e comunque non sugli obiettivi da perseguire da parte dei vari gruppi di medici.
Invero il calcolo risulta effettuato sulla base di un mero dato storico, evidentemente relativo al periodo pregresso, mentre nulla si dice né sugli obiettivi da raggiungere, né sulle prestazioni particolari che sole possono formare oggetto dell'incentivazione della produttività.
In sostanza, la ULSS ha adottato un criterio semi automatico, in mancanza di quella analisi dei dati concreti nonché dell’attività delle singole equipe che la normativa presuppone necessaria proprio per formulare gli obiettivi, laddove, come noto, ai fini della corretta applicazione del trattamento retributivo a titolo d'incentivazione della produttività al personale sanitario ex art. 66 e 101, d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, l'unità sanitaria locale deve anzitutto individuare le specifiche unità lavorative presso le quali tale istituto va attivato - così delimitando gli operatori sanitari destinatari del beneficio, che, quindi, non può essere attribuito indiscriminatamente ai dipendenti di tutti i settori - in quanto solo gli operatori che concorrono in via personale all'erogazione delle prestazioni incentivate va riconosciuto il diritto di percepire il predetto beneficio, con conseguente illegittimità di attribuzioni patrimoniali sulla base di meccanismi automatici, che non tengano conto degli obiettivi prefissati (Consiglio Stato sez. V, 24 settembre 1999, n. 1155).
Va in sostanza rilevato che il sistema di calcolo del plus orario adottato dall’amministrazione, il quale tiene conto nelle schede del lavoro normalmente effettuato dai vari gruppi di lavoro, ha sostanzialmente trasformato il plus orario in una prestazione straordinaria retribuita in maniera diversa da quella usuale, con una palese violazione dei criteri normativi che richiedono una differenziazione qualitativa e non solo quantitativa rispetto alle prestazioni ordinarie. Invero, come noto, e come più volte ribadito da una costante giurisprudenza, l’istituto dell'incentivazione ovvero del plus orario presenta finalità ben diverse da quelle del lavoro straordinario, in quanto ha come scopo un incremento della produttività, e non semplicemente un prolungamento oltre l’orario di lavoro della medesima attività svolta in via normale dai medici e dal restante personale (T.A.R. Lazio sez. I, 11 febbraio 1989 n. 146).
Quanto fin qui acclarato risulta sufficiente per accogliere il ricorso e annullare l’impugnata deliberazione, nella parte che concerne i ricorrenti, anche nella considerazione che le restanti censure appaiono ictu oculi subordinate in via meramente logica a quella testè esaminata.
Concorrono tuttavia giusti motivi per compensare le spese e competenze del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,
lo accoglie,
come da motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 28 maggio 2003