14.04.2008 free
TAR PUGLIA – Il servizio di pronta disponibilità,obbligo per ciascun dipendente
Il servizio di pronta disponibilità non comporta alcuna modifica nella situazione d'organico del dipendente.
Tale istituto risulta disciplinato dall'art. 25 del D.P.R. 348/1983, il quale così dispone;"Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze.
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico-terapeutica."
A ciò consegue che lo stesso si configura come un obbligo di ciascun dipendente sanitario, obbligo non comportante alcun pregiudizio sulla carriera lavorativa.
Lecce Sez. II sentenza del 16-02-2008, n. 517
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso all'esame il ricorrente insorge avverso il provvedimento con il quale l'USL intimata disponeva che lo stesso, a far data dall'11.5.1992 e sino a nuove determinazioni, garantisse la propria disponibilità presso il "Nido" della divisione di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Scorrano.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico.
Secondo il ricorrente, con il provvedimento all'esame l'Amm.ne avrebbe rimosso di fatto il medesimo dalla Divisione di Pediatria di Maglie per scopi estranei a quelli istituzionalmente da perseguire; tanto più che vi è altro giudizio (ricorso n. 2605/91) pendente dinanzi al Tar nel quale il ricorrente rivendica il diritto ad assumere le funzioni interinali di primario in seno alla Divisione di pediatria del P.O. di Maglie.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.
Il provvedimento in esame risulterebbe, sempre a dire del ricorrente, contraddittorio rispetto a precedenti manifestazioni dell'azione amministrativa della USL LE/8, in quanto, con delibera del Comitato di gestione n. 515 del 25.5.1990, in considerazione della contrazione della spedalizzazione, si era stabilito di spostare due medici addetti alla sala "Nido" del P.O. di Scorrano (il dott. C. ed il dott. C.) alla Divisione Pediatrica di Maglie.
3) Violazione dell'art. 3 legge 7.8.1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato non risulta sufficientemente motivato.
Con atto depositato in data 27 agosto 1992 si è costituita in giudizio
Nella pubblica udienza del 28 novembre 2007 la causa è stata riservata per la decisione.
Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa uslina, in considerazione della infondatezza del ricorso.
Il provvedimento impugnato, richiamando la seduta dell'ufficio di direzione del 7.5.92, nella quale " per una migliore e più organica assistenza ai nati presso
- dr. C. dall'11.5.92 al 20.5.1992 compresi;
- dr. C.A. dal 21.5.1992 al 31.5.1992 compresi.
La circostanza suindicata, esclude, oltre al denunciato vizio motivazionale, anche le censure di cui al primo motivo di ricorso con le quali il ricorrente deduce che
La circostanza che il provvedimento sia rivolto non solo al ricorrente, ma anche ad altro medico in servizio presso la medesima divisione ospedaliera, per un periodo di tempo limitato e senza che lo stesso comporti alcuna "deminutio" od, ancor meno, rimozione del ricorrente dalla Divisione Pediatrica di Maglie, evidenzia che
Né, tale atto può in alcun modo risultare pregiudizievole per l'aspirazione del ricorrente ad assumere le funzioni interinali di primario in seno alla Divisione di pediatria del P.O. di Maglie .
Il servizio di pronta disponibilità, difatti, non comporta alcuna modifica nella situazione d'organico del dipendente.
Tale istituto risulta disciplinato dall'art. 25 del D.P.R. 348/1983, il quale così dispone;"Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze.
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico-terapeutica."
A ciò consegue che lo stesso si configura come un obbligo di ciascun dipendente sanitario, obbligo non comportante alcun pregiudizio sulla carriera lavorativa.
Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso.
Invero nessuna contraddittorietà si rinviene nell'atto odiernamente impugnato, rispetto alle precedenti decisioni assunte con la richiamata delibera del Comitato di Gestione n. 515 del 25.5.1990
Con tale provvedimento, che prendeva atto del verbale dell'Ufficio di Direzione in data 23.2.1990, si disponeva che "temporaneamente e senza apportare alcuna modifica all'attuale dotazione strutturale, in attesa dei provvedimenti regionali attuativi della L. 109/88", l'attività pediatrica in situazione di ricovero ospedaliero venisse concentrata in un'unica struttura, precisandosi , al contempo che" nelle due divisioni di Ostetricia - Ginecologia esistenti nei due PP.OO. (Scorrano e Maglie) ai neonati debba essere assicurata l'assistenza pediatrica".
L'atto impugnato, regolando la pronta disponibilità presso il Nido della divisione di Ostetricia e Ginecologia del presidio di Scorrano, assicura l'assistenza pediatrica ai neonati in tale presidio, in coerenza con le disposizioni dettate nella delibera n. 515 del 1990.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, respinge il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce il 28 Novembre 2007.