10.04.2008 free
TAR PUGLIA - Quali gli atti organizzativi della asl che possono legittimare l'interesse concreto dei sanitari ad impugnarli - Creazione di ambulatorio
- L’atto generale di determinazione delle piante organiche definitive dei presidi, servizi e uffici presuppone approvazione regionale ; viceversa non e' necessaria, per un atto di organizzazione dei servizi, quale l’atto che istituisce un ambulatorio, senza incidere sulla struttura ospedaliera, ma solo sull’organizzazione del lavoro, trasferendo parte dell’attività di analisi dall’Ospedale ad un ambulatorio collocato sul territorio.
Il provvedimento è di competenza del Direttore Generale, in quanto riconducibile a quella autonomia organizzativa e gestionale propria della sua funzione.
- Senza considerare la legittimità o meno del provvedimento, ogni atto di macroorganizzazione, che incida sulla organizzazione del lavoro di un determinato servizio o settore, fa sorgere in capo ai soggetti assegnati al settore un interesse a contestarne la legittimità.
E' indubbio che esiste, per i medici interessati, un profilo morale relativo alla conservazione dell’assetto preesistente e che la creazione di un ambulatorio determina una riduzione di prestazioni e quindi, potendo anche determinare un minor introito economico per le prestazioni rese in plus – orario, fa sorgere un interesse attuale e concreto all’annullamento del relativo provvedimento.( Avv.
Sentenza del 11-01-2008, n. 70
omissis
Svolgimento del processo
I ricorrenti sono dirigenti medici del Servizio di Anatomia Patologica dell'Azienda USL di Lecce, allocato nell'ambito del P.O. Vito Fazzi. Detto servizio è unico in tutto il comprensorio territoriale dell'Azienda USL LE/1, e, in base all'attuale pianta organica, è dotato di un dirigente medico di II livello, e altri otto medici dirigenti.
Nel medesimo servizio opera una biologa,
Con delibera n. 1456 del 16.5.06 è stato istituito un ambulatorio territoriale di citologia clinica e strumentale presso il distretto socio sanitario di Lecce, cui viene assegnato come responsabile il Dott. V., odierno controinteressato.
Avverso la delibera di istituzione del laboratorio, i ricorrenti articolano i seguenti motivi di illegittimità:
1) Falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto. Carenza istruttoria e motivazionale. Sviamento incompetenza, violazione dell'assetto degli uffici e dei servizi e del piano ospedaliero regionale; violazione dell'art
sostengono i ricorrenti, con articolate argomentazioni, che, contrariamente a quanto posto nella motivazione del provvedimento, la maggior richiesta di esami è di indagini istologiche e non citologiche e pertanto non vi è ragione per scorporare il servizio; l'Amministrazione avrebbe tra l'altro posto dei dati relativi al servizio di anatomia patologica non esatti. Viene altresì rilevato che il provvedimento avrebbe comportato una illegittima modifica dell'assetto degli uffici dell'Amministrazione sanitaria, modifica che doveva essere effettuata dalla Regione.
Si costituivano in giudizio l'Amministrazione Sanitaria intimata e il controinteressato, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con atto del 5.9.2007
Con motivi aggiunti depositati in data 17.9.2007 i ricorrenti impugnano la delibera del Commissario Straordinario del 6.7.07 n. 2521 con cui si dispone l'attivazione dell'Ambulatorio presso il Poliambulatorio del Distretto S.S. di Lecce, nonché gli atti a firma del Direttore Sanitario con cui viene ordinata la trasmissione del materiale dal Servizio di Patologia al laboratorio di Patologia.
Avverso questi ultimi provvedimenti i ricorrenti articolano le seguenti censure:
1) Perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; carenza istruttoria e motivazionale, illogicità manifesta, sviamento; incompetenza, violazione dell'assetto degli uffici e dei servizi e del piano ospedaliero regionale; violazione dell'art
Alla pubblica udienza del 14 Novembre 2007 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) I ricorrenti, medici dirigenti del Servizio di Anatomia Patologica dell'Azienda USL LE/1, posto nell'ambito del P.O. V. Fazzi, impugnano i provvedimenti con cui è stato istituito un ambulatorio territoriale di citologia clinica e strumentale da allocarsi presso il distretto socio-sanitario di Lecce.
2) Va preliminarmente preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della Dott. G., che con nota del 5.9.07 ha dichiarato di aver cessato il proprio rapporto lavorativo con l'Azienda USL LE/1. Per tale ragione il ricorso va in parte dichiarato improcedibile.
3) Nel costituirsi in giudizio sia l'Amministrazione intimata che il controinteressato hanno rilevato l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse, per l'assenza di un interesse attuale e concreto rispetto ad un provvedimento teso a migliorare il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie.
L'eccezione non ha pregio. Si deve infatti considerare che, in disparte la legittimità o meno del provvedimento, ogni atto di macroorganizzazione, che incida sulla organizzazione del lavoro di un determinato servizio o settore, fa sorgere in capo ai soggetti assegnati al settore un interesse a contestarne la legittimità.
Nel caso di specie è indubbio che esiste un profilo morale relativo alla conservazione dell'assetto preesistente e che la creazione dell'Ambulatorio determina una riduzione di prestazioni e quindi, potendo anche determinare un minor introito economico per le prestazioni rese in plus - orario, fa sorgere un interesse attuale e concreto all'annullamento.
4) Nel merito il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Deve ricordarsi che la scelta di istituire un nuovo servizio come quella di scorporare un reparto, è considerata atto di alta amministrazione, sindacabile, in questa sede, solo per illogicità manifesta o violazione dei canoni di ragionevolezza, essendo invece precluso il sindacato sul merito delle scelte e dell'opportunità e convenienza dell'azione amministrativa.
5) Alla luce di queste premesse può esaminarsi il primo motivo di ricorso (punti 1.0 e 1.1.), in cui viene contestata l'esattezza delle premesse del provvedimento: secondo i ricorrenti l'attività diagnostica citologica è sempre stata assicurata dal servizio di anatomia patologica, mentre solo le prestazioni istologiche sono in sofferenza. Pertanto non vi sarebbe necessità di istituire un supporto esterno per l'attività citologica, che viene garantita dal reparto.
Il Collegio osserva che la delibera pone a base il raffronto numerico tra gli esami citologici effettuati nell'U.O. di Anatomia e quelli effettuati dalle strutture private accreditate e si sorregge sulle seguenti motivazioni: l'esigenza di migliorare in termini di efficacia ed efficienza la capacità di risposta alla domanda di prestazioni del bacino d'utenza, mediante l'attivazione di una struttura territoriale di diagnosi citologica; la possibilità di alleggerire il carico di lavoro della struttura ospedaliera consentendo di rientrare nella tempistica regolamentare ed evitando in tal modo il ricovero; la possibilità di realizzare l'iter diagnostico in tempi brevi.
Il provvedimento non risulta censurabile quindi né per erronea presupposizione né per carenza istruttoria o motivazionale: risultano quindi infondate le censure di cui ai punti 1.0 e 1.1., in cui vengono anche riportate inammissibili valutazioni di merito delle scelte organizzative operate dall'Azienda Ospedaliera resistente.
Non è infatti ravvisabile una scelta illogica o irrazionale, atteso che è stata data attuazione ai criteri di razionalizzazione delle risorse tecniche, strumentali ed umane, al fine di contenere i costi dei ricoveri, istituendo un ambulatorio esterno, senza tuttavia creare alcuna duplicazione, visto che l'Ambulatorio soddisfa le esigenze dell'utenza ambulatoriale, mentre il Servizio di Patologia continua ad operare per i ricoverati, ottenendo così il duplice risultato di contenere i costi e di razionalizzare le risorse.
6) Va distintamente esaminata la censura riportata nel punto 1.2: l'istituzione dell'ambulatorio, secondo la tesi di parte ricorrente, avrebbe determinato una modifica del piano ospedaliero regionale e una autonoma modifica della pianta organica. Da qui la violazione del modello organizzativo territoriale regionale, che prevede una sola unità di anatomia e degli artt.
La censura non è fondata.
Deve ritenersi dimostrato che l'Amministrazione non ha duplicato l'U.O. di Anatomia patologica, ma ha creato un ambulatorio/laboratorio potenziando il filtro sul territorio, come previsto dal piano di riordino della rete ospedaliera, creando un sistema di integrazione tra attività ospedaliera e territorio.
L'azione della amministrazione non si pone in contrasto con le norme regionali richiamate, in quanto, lungi dal creare una seconda unità operativa, l'Amministrazione con gli atti impugnati si è limitata ad una diversa organizzazione, che non abbisogna di approvazione regionale.
Le norme invocate da parte ricorrente prevedono l'approvazione regionale per l'atto generale di determinazione delle piante organiche definitive dei presidi, servizi e uffici, ma certamente non impongono l'approvazione regionale per un atto di organizzazione dei servizi, quale l'atto che istituisce un ambulatorio, senza incidere sulla struttura ospedaliera, ma solo sull'organizzazione del lavoro, trasferendo parte dell'attività di analisi dall'Ospedale ad un ambulatorio collocato sul territorio.
Per tale ragione il provvedimento è di competenza del Direttore Generale, in quanto riconducibile a quella autonomia organizzativa e gestionale propria della sua funzione.
Riguardo, infine, all'affermazione secondo cui "gli specifici indirizzi di pianificazione regionale, nell'ambito dei programmi di screening oncologici prevedono quali unici referenti degli esami le sole unità operative di anatomia patologica" secondo quanto previsto anche dall'art 34 bis comma
7) Secondo quanto sopra esposto, cade anche la censura posta nel punto 1.3, in cui viene lamentata la mancata indicazione della modalità con cui l'Amministrazione provvederà ad assegnare concretamente le diverse figure professionali previste per l'ambulatorio ( il dirigente medico, i tre tecnici e i tre infermieri professionali): trattandosi di un atto di organizzazione, la mancata indicazione del personale da assegnare non concreta una illegittimità del provvedimento.
8) Con i motivi aggiunti vengono gravati i provvedimenti attuativi dell'atto di istituzione - la delibera con cui si dispone l'attivazione dell'Ambulatorio, assegnando il Dott. V. come dirigente medico, e le comunicazioni a firma del Direttore Sanitario con cui si dispone il trasferimento del materiale dall'U.O. all'ambulatorio - lamentando l'illegittimità per invalidità derivata dalla delibera n. 1456 del 16.5.2007, nonchè per ulteriori profili.
Anche i motivi aggiunti sono da rigettare.
Si richiama quanto sopra dedotto per respingere le censure proposte nei motivi aggiunti, che ripetono le medesime censure introdotte con il ricorso principale.
Va solo precisato che con la delibera originaria l'Amministrazione ha chiaramente voluto creare un servizio ambulatoriale, che svolgesse sia l'attività di prelievo che quella diagnostica: il differente utilizzo del termine Laboratorio/ambulatorio non concreta quindi alcuna illegittimità.
Le motivazioni poste a base dei provvedimenti gravati sono poi sufficienti per dimostrare che l'istituzione dell'ambulatorio si colloca nell'ambito di un progetto di realizzazione di servizi sul territorio e non per depotenziare o smembrare un reparto.
9) Conclusivamente il Collegio, a fronte della rinuncia della Dott. G., dichiara in parte il ricorso improcedibile per il resto lo respinge, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.