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CONSIGLIO di STATO sez. III - Parere 11 marzo 2003 (valutazione del servizio prestato da sanitari presso strutture private convenzionate come titolo di carriera nonche’ ai fini dell’anzianità richiesta per l’accesso concorsuale)
CONSIGLIO DI STATO-ADUNANZA III SEZIONE 11.03.2003 N. 3164/2002 OGGETTO. Ministero della Salute. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Dott. Aldo MORELLI avverso la decisione della Commissione incaricata della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità spinale presso l’Azienda ospedaliera Careggi di Firenze, decisione con la quale il ricorrente è stato escluso dalla selezione medesima. La Sezione Vista la relazione del 19 agosto 2002 n. DIRP VIII.PR3.4520 tris n. 1062, trasmessa con nota in pari data n.DIRP VIII/PR.3/4520 tris/1114 e pervenuta alla Sezione il 29 agosto successivo, con la quale il Ministero della Salute (Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto; Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Damiano Nocilla; Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell’Amministrazione; Premesso Con deliberazione n. 596 del 4 maggio 1999 il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Careggi di Firenze indiceva avviso pubblico per la selezione diretta al conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile per la direzione dell’unità spinale (corrispondente a dirigente di secondo livello), ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del DPR n. 484 del 1997. Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla predetta selezione e, conseguentemente, veniva invitato con comunicazione del 13 ottobre 1999 a sostenere il relativo colloquio per il giorno 10 novembre 1999, previo accertamento dei requisiti specifici di ammissione. Lo stesso 10 novembre, con lettera del Presidente della Commissione n.60463/60.3, veniva comunicato all’interessato che la Commissione aveva ritenuto che egli non poteva essere ammesso alla selezione, perché "non in possesso dell’anzianità di servizio prevista dall’art. 5 del DPR n. 484 del 1997, in quanto non può essere equiparabile ai servizi prestati quello presso la Fondazione Pro Iuventute Don Carlo Gnocchi di Pozzolatico esercitante attività di rieducazione funzionale già in regime di convenzione con il S.S.N. ex art. 26 L. n.. 833 del 1978, trasformato in accreditamento provvisorio con il S.S.R. toscano". Contro questa tale deliberazione della commissione il dott. Carlo Morelli proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 22 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483. Nella relazione citata in epigrafe l’Amministrazione – dopo aver richiesto la riunione del ricorso all’affare n. 2440/02 scaturente dal ricorso proposto dal medesimo dott. Aldo Morelli per l’annullamento della deliberazione n. 1424 del 26 novembre 1999, con la quale il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Careggi di Firenze aveva approvato gli atti della suddetta selezione pubblica per titoli e colloquio indetta con deliberazione n. 896 del 4 maggio 1999 e conferito al dott. Sergio Aito l’incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione – controdeduceva per l’inammissibilità del ricorso attraverso il riferimento alla relazione inviata in ordine al ricorso n. 2440/02. Considerato La Sezione si è già pronunciata in ordine all’affare n. 2440/02 nell’adunanza del 9 gennaio 2003 e pertanto la richiesta di riunione da questo ricorso al ricorso in oggetto non può essere accolta. Il ricorso in oggetto appare infondato. L’art. 10 DPR 10 dicembre 1997, n. 484 prevede che l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo sanitario del S.S.N. "deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali". Tale disposizione impedisce perciò che il servizio prestato presso una struttura privata, anche se convenzionata con il S.S.N., possa essere utile ai fini dell’ammissione alle selezioni per titoli ed esami per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo sanitario. Né può accogliersi l’argomento del ricorrente, che fa leva sulla natura di pubblico servizio dell’attività esercitata in regime di convenzione con il S.S.N. da strutture sanitarie private, per attribuire a queste ultime la natura di amministrazione pubblica. Lo svolgimento di un’attività rivolta alla soddisfazione di interessi pubblici non comporta, per ciò stesso, che chi la svolge assuma la qualità di amministrazione pubblica in senso soggettivo. In materia di rapporti di lavoro il D. Lgs. n. 165 del 2001 offre già all’art. 1, comma 2, un’indicazione ampia ed attendibile di quelle che possono considerarsi amministrazioni pubbliche in senso soggettivo: e fra queste non è davvero possibile far rientrare una struttura privata che svolga attività in regime di convenzione con il S.S.N., quando quest’ultimo non è in grado di far fronte al servizio con le proprie strutture (art. 26 della L. n. 833 del 1978) (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 1996, n. 63). Diversamente opinando ogni istituto privato diventerebbe soggetto pubblico in quanto sia chiamato ad espletare prestazioni di tutela della salute a carico del S.S.N., con la conseguenza che in tale modo verrebbe a riconoscersi, ai fini della presente questione, anche il servizio prestato presso qualsiasi Clinica privata o, al limite, da un libero professionista (Cons. Stato, Sez. III, Ad. del 9 gennaio 2003, n. 2440/02). Né appare possibile applicare al servizio prestato dal ricorrente l’art. 22, comma 3, del DPR 10 dicembre 1997, n. 483, che stabilisce che "il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza". Tale disposizione ripete il comma 3 dell’art. 23 del D.M. 30 gennaio 1982 sulla disciplina dei concorsi nelle USL ed implica che il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con servizio continuativo sia equiparato, ai fini della valutazione, come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25% della sua durata, ma solo ai fini della sua valutazione come titolo di carriera; sicchè la statuizione della norma de qua non implica altresì l’equipollenza del servizio prestato presso le case di cura convenzionate all’anzianità richiesta come requisito di ammissione ai pubblici concorsi. Diversamente opinando il servizio prestato presso case di cura convenzionate sarebbe valutato due volte, sia come requisito di ammissione, sia come titolo nei concorsi di assunzione, in pregiudizio dei servizi prestati dai dipendenti pubblici ospedalieri (Cons. Stato. Sez. V, 25 febbraio 1991, n. 192). Quando il legislatore ha inteso, infatti, che un certo servizio dovesse essere valutato ai fini dell’ammissione e della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, lo ha detto esplicitamente, come nell’art. 20, comma 1, del citato DPR n. 483 del 1997 (che corrisponde all’art. 21, comma 1, D.M. 30 gennaio 1982), attraverso una formulazione diversa da quella seguita dal suddetto comma 3, dell’art. 22 DPR 10 dicembre 1997, n. 483. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso in oggetto debba essere respinto. Presidente (Roberto Cortese) L'estensore (Damiano Nocilla)