05/12/2007 free
I.N.A.I.L. - Circ. 2-7-2007 n. 27 - (Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)
Rivalutazione dal 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle rendite per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Quadro normativo
- D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Titolo I - Capo V
- legge n. 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”
- legge n. 41 del 28 febbraio 1986: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1986)".
- Circolare n. 56 del 6 novembre 1991: “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”.
- Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Art. 11.
- Circolare n. 42 del 25 settembre 2006: "Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. Rivalutazione 1° luglio 2005.
- Circolare n. 9 del 10 febbraio 2006: "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2005.
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 414 del 30 ottobre 2006: “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Inail in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".
- D.M. 4 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.N.A.I.L. in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" (G.U. n. 77 del 2 aprile 2007)
Premessa
Sulla base del decreto ministeriale citato nel Quadro Normativo, è stata approvata [2] la rivalutazione delle prestazioni economiche in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Liquidazione delle prestazioni
L'Istituto procede con decorrenza 1° luglio 2006 alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall'ISTAT nella misura dell'1,7 per cento.
Oltre alla predetta operazione occorre, altresì, procedere alla rideterminazione delle retribuzioni convenzionali precedentemente stabilite a partire dal 1° gennaio 2003. Ciò in quanto nel corso del secondo semestre del 2006 si è completato l'iter di acquisizione dei dati economico retributivi necessari all'accertamento della misura della variazione percentuale prevista [3].
Conseguentemente, accertato che la retribuzione dei medici radiologi ospedalieri nel periodo intercorrente tra gli anni 2000 e 2002 è aumentata del 10,44 per cento, la nuova retribuzione convenzionale annua, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è pari ad Euro 45.293,32, cioè aumentata del 10,44 per cento rispetto a quella presa a base per l'ultima rivalutazione al 1° gennaio 2001 (41.011,70 x 1,1044).
La nuova retribuzione riassorbe l'incremento ISTAT applicato dal 1° luglio 2002 [4].
Condizione simile a quella di cui sopra si è verificata nel periodo intercorrente tra gli anni 2002 e 2004, in cui la retribuzione è aumentata dell'11,01 per cento rispetto a quella presa a base per l'ultima rivalutazione riferita all'anno 2003, e, pertanto, la nuova retribuzione convenzionale annua a decorrere dal 1° gennaio 2005 è pari a euro 50.280,11 (45.293,32 x 1,1101).
La nuova retribuzione riassorbe l'incremento ISTAT applicato dal1° luglio 2004.
Pertanto, le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:
decorrenza 1° gennaio 2003 euro 45.293,32
decorrenza 1° luglio 2004 euro 46.425,65
decorrenza 1° gennaio 2005 euro 50.280,11
decorrenza 1° luglio 2006 euro 51.134,87
L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi è rapportato alle predette retribuzioni secondo le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.
[3] Legge n. 41 del 1986, art. 20 commi 4 e 5.
[4] Decreto legislativo n. 38 del 2000 art. 11.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite in corso e delle altre prestazioni economiche ad esse collegate, sulla base delle retribuzioni di cui alla tabella sopra riportata.
Detta retribuzione si applica:
- in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti e dell'assegno una tantum a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data.
Il pagamento dei conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite è stato effettuato con il rateo di giugno 2007.
Restano invariate le istruzioni operative per le Unità territoriali precedentemente comunicate [5].
[5] Circolare n. 18 del 13 aprile 2007.
Comunicazione agli interessati ed indagine anagrafica
Tramite i moduli 170/I mecc. E 171/I mecc., la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha comunicato agli interessati:
- l'avvenuta riliquidazione;
- il relativo conguaglio;
- la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati aggiornati inviando la dichiarazione stampata sul retro dei moduli debitamente compilata, entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
Allegato 1
D.M. 4 gennaio 2007
Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.N.A.I.L. in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L.;
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;
Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 2000 al 2002;
Visto che tali retribuzioni sono variate per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 10,44 per cento per gli anni 2000 al 2002;
Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 11,01 per cento per gli anni 2002 al 2004;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 concernente la rivalutazioni delle prestazioni economiche dell'I.N.A.I.L. in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2005; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. n. 414 del 30 ottobre 2006;
Visto che si è verificata la variazione minima non inferiore al 10 per cento prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e vi è, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione della misura della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle prestazioni economiche con decorrenza rispettivamente 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2005;
Considerata la necessità di provvedere alla rideterminazione delle medesime retribuzioni annue per gli anni 2004 e 2006 applicando gli indici ISTAT;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari a 2,5;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari 1,7;
Considerato che per l'anno 2005 non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 13 dicembre 2006, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:
dal 1° gennaio 2003 euro 45.293,32;
dal 1° luglio 2004 euro 46.425,65;
dal 1° gennaio 2005 euro 50.280,11;
dal 1° luglio 2006 euro 51.134,87.
Art. 2
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione pari ad euro 45.293,32 al 1° gennaio 2003 riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2002. La retribuzione pari ad euro 50.280,11 al 1° gennaio 2005 riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2004. Gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2006 dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41 del 1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.