28.05.03 free
TAR VENETO - ( sul diritto alla indennita' sostitutiva di ferie non godute e sull'onere della prova, a carico della P.A., che il mancato godimento e' dipeso dalla volonta' del dipendente )
Ric. n. 1516/1992 Sent. n. 2527/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente, relatore
Claudio Rovis - Consigliere
Mauro Springolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1516/1992 di GUALANDI VITTORINA, rappresentata e difesa dall’avv.to Paolo Zanardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 “Vicenza”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Cacciavillan con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
PER
l'accertamento del diritto al pagamento del corrispettivo relativo ai periodi di congedo ordinario non goduti e per la condanna dell’U.L.S.S. n. 8 alla corresponsione dei relativi emolumenti con rivalutazione e interessi.
Visto il ricorso, notificato il 15.5.1992 e depositato presso la Segreteria il 21.5.1992 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.L.S.S. n. 8 di Vicenza, depositato il 2.9.1993;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12.3.2003 - relatore il Presidente Umberto Zuballi – gli avvocati Zanardi per la ricorrente e Cacciavillan per la ULSS;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, medico pediatra, al momento del collocamento a riposo chiedeva che le venissero liquidate le somme corrispondenti alle giornate di congedo ordinario non godute. Alla richiesta formulata in tal senso, l'unità sanitaria locale rispondeva con un diniego, in quanto il mancato godimento delle ferie non sarebbe dipeso da fatto dell'amministrazione.
La ricorrente ritiene illegittimo il diniego, per violazione dell'articolo n. 36 della costituzione, e dei principi in materia. Fa presente infatti che il mancato godimento delle ferie è dipeso da ragioni lavorative, e l'amministrazione ne era perfettamente a conoscenza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato, in particolare in quanto il mancato godimento delle ferie sarebbe dipeso dalla ricorrente.
In vista della discussione in pubblica udienza, sia la ricorrente sia la ULSS n. 8 hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
DIRITTO
Secondo una costante giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non trova ragioni per discostarsi, il dipendente di un ente pubblico, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, deve provare soltanto il mancato godimento delle ferie stesse, mentre incombe sull'amministrazione l'onere di provare documentalmente che il mancato godimento è dipeso unicamente dalla volontà del dipendente e non da ragioni di servizio. Circa il "quantum" del credito, il compenso sostitutivo per ferie non godute va corrisposto in misura doppia all'ordinaria retribuzione, secondo gli importi di volta in volta vigenti ed è soggetta alle ritenute tributarie (T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 9 novembre 2000, n. 1872).
Orbene, nel caso in esame la ricorrente ha provato il mancato godimento delle ferie, né vi è alcun elemento che faccia considerare la circostanza a lei imputabile.
Per completezza va aggiunto come l'amministrazione, nell'ambito dei suoi indiscutibili poteri di organizzazione, anche in relazione al principio costituzionale di buon andamento, non solo può modificare le richieste di ferie presentate dai dipendenti, ma può altresì imporre in via autoritativa il godimento delle ferie stesse quando lo ritenga più opportuno. Il mancato utilizzo di questo potere - dovere rende responsabile l'amministrazione del pagamento delle ferie non godute, salva l'ipotesi, che è suo onere provare, in cui sia lo stesso dipendente l'unica causa del mancato godimento delle ferie medesime.
Quanto fin qui esposto appare sufficiente per accogliere il ricorso e accertare il diritto della ricorrente a percepire il dovuto, con condanna dell’amministrazione a corrisponderle il dovuto, con gli accessori di legge.
Le spese ed onorari di giudizio, secondo la regola generale, fanno carico alla parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,
lo accoglie,
come da motivazione.
Condanna la ULSS n. 8 alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 ( euro duemila/00), esclusi IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 2003.
Il Presidente - Estensore
Il Segretario