15.05.03 free
Delib.G.R. 30-3-2001 n. 1364- Principi e criteri direttivi. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa)
Delib.G.R. 30-3-2001 n. 1364
Pubblicata nel B.U. Campania 4 maggio 2001, numero speciale.
Il programma delle attività territoriali distrettuali
Il Programma delle attività territoriali-distrettuali, elaborato con i contenuti e con le modalità di cui all'art. 3-quater, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, con i contenuti previsti dai Regolamenti di esecuzione degli AA.CC.NN. per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta (D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 e D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271), definisce gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie aziendali e sulla base della situazione esistente e del fabbisogno rilevato nell'area di riferimento, individuando le attività da svolgere per conseguirli e la relativa distribuzione delle risorse assegnate.
Il Programma definisce inoltre le modalità di verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle attività.
Il Programma rappresenta l'ambito d'integrazione, sul piano della definizione degli obiettivi e della destinazione delle rispettive risorse, fra i servizi sanitari distrettuali e quelli sociali al fine di offrire al cittadino interventi coordinati e completi, in un'ottica di ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili e sulla base di una comune analisi dei bisogni di salute presenti sul territorio di riferimento.
Il Programma delle attività territoriali-distrettuali è proposto dal Direttore del Distretto, sulla base delle risorse assegnate e coerentemente con la programmazione regionale e aziendale, previa concertazione e coordinamento con i responsabili dei Dipartimenti territoriali e ospedalieri dell'A.S.L. e sentito l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e il Comitato dei Sindaci di Distretto.
La proposta di Programma è trasmessa al Direttore Generale ai fini dell'approvazione, d'intesa con il suddetto Comitato limitatamente alle attività socio-sanitarie.
Ai sensi dei citati D.P.R. n. 270/2000 e D.P.R. n. 271/2000, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori ed all'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è coadiuvato, per il monitoraggio delle attività previste dal Programma, concernenti la medicina generale e la pediatria di famiglia, rispettivamente da un rappresentante dei medici di base e da un rappresentante dei pediatri di famiglia, eletti tra quelli operanti nel Distretto.
LA DIREZIONE DISTRETTUALE
Il direttore del distretto
In coerenza con un'evoluzione organizzativa della funzione di tutela sanitaria della popolazione, il Direttore del Distretto è la figura dirigenziale manageriale incaricata dalla Direzione dell'A.S.L. all'espletamento, in un ambito territoriale prossimo alla comunità locale, della funzione di governo della domanda e delle azioni di salute rispetto alle diverse fasi della malattia (dal primo accesso alla riabilitazione).
Il Direttore del Distretto, nell'ambito della funzione di tutela affidata al Distretto, si configura come il "garante" del complesso delle attività sanitarie e amministrative connesse al percorso terapeutico del paziente. In quanto tale è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di competenza, degli indirizzi strategici della Direzione dell'A.S.L., nonché della direzione delle risorse attribuite e dell'attività svolta dalle strutture assegnate verso il perseguimento di precisi obiettivi programmatrici.
Compete al Direttore promuovere, sul territorio di competenza e nell'ambito della programmazione distrettuale, la rete di risposte sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate che devono essere garantite ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 modificato ed integrato, al fine di soddisfare i bisogni di assistenza primaria della popolazione.
A tal fine il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:
1. analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria e socio-sanitaria della popolazione al fine di garantire percorsi diagnostico-terapeutici con tempi adeguati alle necessità dell'utenza, nell'ambito della programmazione distrettuale;
2. gestione organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al Distretto;
3. allocazione delle risorse attribuite fra le varie strutture pubbliche e private accreditate;
4. organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali, garantendone l'interrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne adeguati livelli di accessibilità da parte della popolazione, di efficacia, efficienza, qualità e continuità nonché l'integrazione fra gli stessi e gli altri servizi alla persona esistenti nell'ambito territoriale;
5. gestione del rapporto con i soggetti convenzionati e con le strutture accreditate presenti sul territorio del Distretto ed allocazione delle risorse assegnate;
6. coordinamento e concertazione con i responsabili dei Dipartimenti territoriali e ospedalieri dell'A.S.L. in merito alla programmazione dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari che il Distretto è tenuto a garantire ed alla formazione professionale degli operatori;7. coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle modalità operative di integrazione rispetto alle attività socio-sanitarie integrate;
8. elaborazione della proposta relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;
9. monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, in attuazione del Programma delle attività territoriali-distrettuali, anche ai fini della descrizione dell'attività svolta, delle risorse impiegate, dei relativi costi e ricavi nell'ambito della relazione annuale di Distretto, che deve essere predisposta, a consuntivo, quale parte integrante della relazione di A.S.L.
Considerate le suddette funzioni, è necessario che il dirigente individuato per l'incarico sia in possesso di adeguate attitudini relazionali e di comprovate competenze nella gestione e nell'amministrazione delle risorse disponibili a fronte della domanda di servizi, nonché di capacità professionale nella gestione di percorsi di sviluppo organizzativo.
Al Direttore del Distretto sono attribuite le risorse definite in rapporto alle funzioni assegnate ed agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento definiti nel Programma delle attività territoriali-distrettuali approvato dal Direttore Generale.
L'espletamento, a livello di Distretto, delle attività connesse alla funzione di tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione, come previsto dal P.S.N., presuppone la dotazione dell'area di direzione distrettuale di adeguate risorse professionali competenti rispetto alla programmazione, alla gestione organizzativa, alla gestione del budget assegnato al Distretto, alla gestione del sistema informativo, all'analisi ed all'elaborazione dei dati, alla gestione delle relazioni interne ed esterne, nonché al supporto amministrativo all'azione di governo propria del Direttore del Distretto ed alle attività di tutte le aree distrettuali.
L'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
Il Direttore del Distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali con funzioni propositive e tecnico-consultive, nonché di interrelazione funzionale e tecnico-operativa rispetto alla rete dei servizi e delle attività distrettuali.
Tale ufficio è composto come previsto dall'art. 3-sexies, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni
L'ufficio è integrato, nelle materie afferenti all'area socio-sanitaria, dal Dirigente del Servizio socio-assistenziale
IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
L'efficace esercizio della funzione del Distretto quale centro di riferimento sanitario della comunità locale, presuppone una completa e costante valorizzazione del ruolo delle autonomie locali.
In tale ottica, il Comitato dei Sindaci di Distretto previsto dall'art. 3-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esplica funzioni consultive propositive sulla programmazione distrettuale delle attività e sul livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.
In particolare, il citato art. 3-quater del decreto D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che compete al Comitato dei Sindaci di Distretto, quale organismo rappresentativo di tutte le amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale del Distretto, quanto segue:
l'espressione del parere sulla proposta, formulata dal Direttore del Distretto, relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;
l'espressione del parere, limitatamente alle attività socio-sanitarie sull'atto del Direttore Generale con il quale viene approvato il suddetto Programma, coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;
la diffusione dell'informazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali e la promozione, a livello di indirizzo politico, delle relative attività in forma integrata e coordinata.
Al Comitato dei Sindaci di Distretto viene inoltre trasmessa, a fini conoscitivi, la relazione annuale sulle attività distrettuali predisposta ai fini dell'elaborazione della relazione annuale dell'A.S.L..
Nei Distretti della A.S.L. del territorio del Comune di Napoli, è istituito il Comitato dei Presidenti di Circoscrizione (in luogo del Comitato dei Sindaci), ai sensi del citato art. 3-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, composto dai Presidenti delle Circoscrizioni comunali facenti capo all'ambito territoriale del Distretto.
Ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, il Comitato dei Sindaci è da intendersi come rappresentativo degli indirizzi relativi alle politiche sociali propri di ciascun Comune e dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali esistenti nell'ambito territoriale del Distretto, dei quali ciascun Sindaco fa parte in qualità di membro dell'organo di indirizzo politico (Assemblea consortile, Assemblea dei Comuni associati e Assemblea Comunità Montana).
Nei Distretti montani, il Comitato dei Sindaci di Distretto è integrato dal Presidente della Comunità Montana coinvolta del progetto.
Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti a scrutinio segreto.
Fino alla nomina del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute dal Sindaco del Comune sede di Distretto.
Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale o suo delegato e il Direttore del Distretto.
Il Comitato dei Sindaci, entro 30 gg. dall'insediamento, approva il regolamento relativo alla propria organizzazione e funzionamento, compreso l'espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del Comune che esprime la Presidenza sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore del Distretto.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente di fini dell'espressione dei pareri sopra citati, previsti dalla legge, qualora lo richieda il Direttore Generale dell'A.S.L. è quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle relative proposte.
LE PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE DEL DISTRETTO A REGIME
La evoluzione organizzativa del distretto a regime è programmata e gestita da ciascuna Azienda coerentemente con la propria specificità locale, con le caratteristiche dell'ambiente e della popolazione di riferimento e con le strategie perseguite.
Lo sviluppo procede pertanto, anche mediante progettazioni sperimentali, previa definizione nell'atto aziendale delle scansioni del percorso, attraverso i seguenti momenti intermedi, i primi due in progressione parallela:
1. Potenziamento e concentrazione a livello di distretto, delle funzioni di tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione per quanto attiene al livello assistenziale territoriale e razionalizzazione, secondo criteri di omogeneità, delle competenze produttive di prestazioni facenti capo rispettivamente al Distretto e alle strutture operative territoriali.
2. Sviluppo e concentrazione nell'organizzazione dipartimentale della produzione dei servizi territoriali ed ospedalieri.
3. Decentramento progressivo, a livello di distretto, della funzione complessiva di tutela sanitaria della popolazione, oggi ancora prevalentemente concentrata a livello centrale aziendale; decentramento che avviene nell'ambito degli obiettivi strategici aziendali stabiliti in sede di programmazione.
Particolare importanza in questo percorso assumono:
a) la sperimentazione di soluzioni organizzative tali da configurare il Distretto quale principale punto d'accesso, non solo ai servizi distrettuali ma alla rete generale dei servizi sanitari. Tale soluzione si sostanzia, operativamente, nell'organizzazione di punti di accettazione territoriale ai quali compete, oltre alla tradizionale funzione di filtro ed informazione, anche l'attivazione di tutte le risposte necessarie a soddisfare la richiesta ed il bisogno del cittadino in connessione con le risorse disponibili. In tale organizzazione il medico di base, prima interlocutore del cittadino, si rapporta al servizio distrettuale con modalità stabilite a livello aziendale e tramite soluzioni informatiche tali da agevolare il più possibile la comunicazione tra i medici stessi e i punti di accettazione;
b) una organizzazione dell'attività distrettuale tale da ottimizzare l'integrazione fra le funzioni sanitarie e socio sanitarie di competenza del Distretto con quelle socio-assistenziali gestite dagli Enti locali o delegate all'A.S.L. dai Comuni e gestite a livello di Distretto.
Le modalità organizzative per l'integrazione socio-sanitaria sono incentrate sullo strumento della convenzione/accordo fra A.S.L. ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali aventi sede nel proprio ambito territoriale, da stipularsi sulla base degli indirizzi stabiliti nei rispettivi atti di programmazione locale. Alla convenzione/accordo segue la definizione del protocollo operativo fra Distretto ed Ente o Servizio socio- assistenziale facente capo al proprio ambito territoriale, nel quale sono definiti i livelli ed i criteri di coordinamento delle prestazioni e dei servizi, le modalità di costituzione e funzionamento delle équipe professionali, le procedure a garanzia della progettazione comune ai fini dell'imputazione degli oneri.
PRINCIPI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI
Gli ambiti territoriali Distretti sono individuati dall'A.S.L. sulla base di quanto disposto dall'art. 3-quater, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione, tenendo conto dei seguenti principi:
1. individuazione degli ambiti distrettuali in funzione dell'obiettivo della territorializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, da perseguire mediante l'adozione di modelli organizzativi ispirati a criteri di efficacia, efficienza, economicità e razionalizzazione nell'erogazione di risposte appropriate rispetto alle rilevate esigenze della popolazione;
2. individuazione del territorio distrettuale. quale ambito di sviluppo di rapporti d'integrazione e di coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella funzione di tutela sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale dei cittadini campani.
Il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e il P.S.N. individuano, infatti, nel Distretto la sede territoriale ottimale ed il livello istituzionale per l'integrazione dell'attività sanitaria con quella socio-sanitaria e sociale a rilievo sanitario, sia sul piano programmatorio che operativo.
È opportunità, pertanto, la coincidenza dell'ambito territoriale distrettuale con uno o più ambiti territoriale di gestione dei servizi socio-assistenziali da parte dei Comuni.
Deroghe al limite stabilito dal decreto legislativo sono previste in considerazione della specificità territoriale e delle caratteristiche geomorfologiche delle seguenti aree:
1. zone montane, coincidenti con una o più Comunità Montane, nelle quali gli aspetti morfologici e culturali assumono particolare rilievo, caratterizzando anche gli aspetti economici e sociali, soprattutto per la prevalenza delle fasce anziane della popolazione;
2. aree estese, a bassa densità di popolazione residente e ad elevata presenza di Comuni con dimensioni demografiche molto ridotte: in queste aree, analogamente a quelle montane e isolane, la dispersione abitativa e le discontinuità territoriali determinano difficoltà di collegamento e di accesso ai servizi di assistenza primaria alla persona, richiedendo quindi adeguati interventi a salvaguardia della peculiarità delle esigenze delle comunità locali.
------------------------