16.05.03 free
TAR CAMPANIA – II sezione ( sull’accertamento dell’equiparazione tra le qualifiche universitarie possedute dal ricorrente e le qualifiche ospedaliere ritenute corrispondenti, ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761/79)
TAR CAMPANIA – II sezione ( sull’accertamento dell’equiparazione tra le qualifiche universitarie possedute dal ricorrente e le qualifiche ospedaliere ritenute corrispondenti, ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761/79)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Seconda Sezione -
composto dai Magistrati
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr. LEONARDO PASANISI Consigliere rel.
dr. SANTINO SCUDELLER Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1459/1998 R.G. proposto da:
……………
rappresentato e difeso dall’avv. ……….., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
contro
L’Azienda Universitaria Policlinico (A.U.P.) - Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
per l’annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, n. 3631 del 18.9.97, nella parte in cui, nel corrispondere la retribuzione di posizione, dà attuazione alla deliberazione n. 3045/97;
b) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico – Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 21/7/97 n. 3045, nella parte in cui provvede alla determinazione della retribuzione di posizione del ricorrente;
c) per quanto possa occorrere, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico – Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 16/4/97 n. 2547;
d) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico – Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 07/03/97 n. 2027 con cui il ricorrente è stato inquadrato, ai fini economici, nel 10° livello ma con esclusione dell’indennità ex art. 45 D.P.R. n. 384/90;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché
per l’accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione senza alcuna decurtazione e dell’indennità ex art. 45 D.P.R. n. 384/90, con conseguente condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 L. n. 1034/1971, al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2003 il dr. Leonardo Pasanisi - i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con atto notificato in data 26 gennaio 1998 e depositato il successivo 11 febbraio, il sig……………… ricorreva innanzi a questo Tribunale contro l’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Al riguardo, il ricorente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
di essere dipendente dell’A.U.P. dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, attualmente inquadrato nell’8° qualifica con il profilo di funzionario tecnico;
che la Legge n. 200 del 16.5.1974 ha sancito, in via generale la piena equiparazione tra personale universitario non docente presso i Policlinici universitari e personale ospedaliero non medico di pari mansioni funzioni ed anzianità e che, per l’attuazione delle relative previsioni, l’art. 31 del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979 ha statuito il diritto del personale universitario appartenente al ruolo tecnico ad una indennità perequativa, utile al conseguimento della predetta perequazione;
che, con la delibera n. 2065 del 10 marzo 1997 il Direttore Generale dell’A.U.P. della predetta Università, provvedeva alla rideterminazione dell’indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/79, dando in tal modo applicazione, ma solo in parte, alla tabella “D” allegata al D.I. 9/11/82 (secondo la quale, all’8° livello universitario corrisponderebbe il 10° livello ospedaliero);
che tuttavia, con la cennata deliberazione n. 2065/97, l’Amministrazione non aveva riconosciuto anche l’indennità ex art. 45 D.P.R. n. 384/90, pure prevista per il personale inquadrato nel 10° livello in applicazione dei contratti precedenti al CCNL valido per il quadriennio 1994/97;
che, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL, il ricorrente era stato inquadrato, sempre ai fini economici, nel 1° livello dirigenziale (con deliberazione n. 3666 del 22/9/97);
che, con delibera n. 3045/97, l’AUP aveva riconosciuto ai dipendenti inquadrati nell’ex 9° e 10° livello retributivo ospedaliero, la retribuzione di posizione, non considerando, tuttavia, una quota parte (57,6%) dell’indennità prevista dall’art. 45 del D.P.R. n. 384/90;
Tanto premesso, il ricorrente, dolendosi di siffatta decurtazione, deduceva l’illegittimità degli impugnati provvedimenti con quattro distinti motivi, essenzialmente incentrati sulla violazione e falsa applicazione degli artt.43, 53 e 58 CCNL per l’area della Dirigenza Sanitaria-Tecnica-Amministrativa per il quadriennio 94/97, dell’art. 45 D.P.R. n. 384/90, nonché sull’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta: a suo parere, la piena equiparazione del personale tecnico dipendente dall’Amministrazione universitaria, postulerebbe l’inserimento nelle voci costituenti la retribuzione di tutte le parti diverse dello stipendio tabellare previste per il corrispondente personale dell’U.S.L., ivi compresa l’indennità ex art. 45 D.P.R. n. 384/90 ed a prescindere dal possesso del diploma di laurea, alla stregua di quanto previsto dal C.C.N.L. 94/97 (art. 45), relativamente ai dirigenti del ruolo tecnico.
L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, del quale, nel merito, ne sosteneva, altresì l’infondatezza.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2003 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Anzitutto necessita verificare secondo quali modalità è possibile pervenire all’accertamento dell’equiparazione tra le qualifiche universitarie possedute dal ricorrente e le qualifiche ospedaliere ritenute corrispondenti, ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761/79.
In secondo luogo ed, in dipendenza di quanto in precedenza riscontrato, verificare se è possibile configurare una specifica posizione retributiva comprensiva dell’indennità ex art 45 D.P.R. n. 384/90, come tale, in grado di fondare una retribuzione di posizione assimilabile a quella dirigenziale.
Iniziando dalla disamina della prima problematica, l’indennità in questione (c.d. indennità De Maria), è stata prevista dall’art. 31 D.P.R. n. 761/79 con specifica funzione perequativa, essendo finalizzata ad equiparare, sulla base della posizione formalmente rivestita, il trattamento economico del personale universitario non docente a quello del personale ospedaliero di pari funzione ed anzianità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 681/97). Il diritto all’indennità trova la sua fonte diretta unicamente nel suddetto art. 31 D.P.R. n. 761/79, che ne condiziona la corresponsione ad un solo adempimento, vale a dire l’adozione della tabella di equiparazione, senza la quale non sarebbe possibile individuare la corrispondenza fra livelli retributivi (cfr. C. di S., Sez. VI, n. 447/95).
Com’è noto, l’approvazione della tabella di equiparazione (tabella “D”) è avvenuta con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 9 novembre 1982 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 dicembre 1982). Ne consegue che, dall’entrata in vigore del cennato D.M., è maturato il diritto del personale universitario non docente in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti di ricovero e cura alla corresponsione dell’indennità di cui alla norma in esame (cfr. C. di S., Sez. VI, n. 5674/01).
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, non è escluso (ed, anzi, è insito nel sistema) che le tabelle di equiparazione del 1982 risultano superate dalla successiva contrattazione. Ne consegue la possibilità che le stesse vengano modificate con atti i quali, se lesivi della posizione giuridica del singolo, devono essere da questo impugnati (cfr. C. di S., Sez. VI, n. 5674/01).
D’altronde siffatta possibilità è espressione dell’autonomia di cui ciascuna istituzione universitaria usufruisce (cfr. art. 33, ultimo comma, Cost.) che indubbiamente rende possibile a ciascun Ateneo l’elaborazione di propri criteri e parametri tabellari di riferimento, considerata anche la particolare esposizione di entrambi i settori coinvolti alla ricerca scientifica ed al progresso tecnologico, ed, in assenza di una normativa omogenea, applicabile su tutto il territorio nazionale, a ciascun Ateneo di elaborare propri criteri e parametri tabellari di riferimento. In tal modo sarà possibile rimanere al passo, sia con l’aggiornamento delle qualifiche sul versante universitario, sia mettere a confronto queste ultime con le corrispondenti qualifiche operanti sul versante Sanitario, pure esse soggette a rapido e repentino aggiornamento, specie dopo la “contrattualizzazione” del relativo Comparto, la qual cosa avendo comportato, in sede di contrattazione collettiva, l’individuazione di nuove figure professionali.
Per quanto riguarda la situazione dei due Atenei napoletani, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ritenendo che la suddetta tabella “D” non fosse più applicabile (per il sopravvenuto mutamento nel regime delle qualifiche, per effetto del C.C.N.L. recepiti con D.P.R. n. 270/1987 e D.P.R. n. 384/1990) ha approvato, con le delibere del C.d.A. n. 41 dell’11.5.1992, n. 5 dell’8.6.1992 e n. 36 del 28.9.1992 (recepite dalla Seconda Università degli Studi di Napoli con D.R. n. 17 dell’1.12.1992), le nuove tabelle di equiparazione, nelle quali viene sancita la corrispondenza del collaboratore tecnico e del funzionario tecnico rispettivamente al 7° ed all’8° livello retributivo del personale ospedaliero.
Ciò posto, venendo al merito della questione, occorre rilevare che l’assunto del ricorrente, secondo cui il personale tecnico dipendente dall’Amministrazione universitaria debba avere piena equiparazione economica al personale Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, per modo che tutto ciò che è riconosciuto spettante agli uni, a titolo di retribuzione di posizione dirigenziale, debba spettare ed essere automaticamente esteso anche agli altri, sulla base di una presunta promiscuità dei ruoli con negazione di ogni diversità esterna ed interna agli stessi comparti, operata unicamente sulla base dell’art. 31 del D.P.R. n. 761/79, non è assolutamente condivisibile.
Ed, invero, a voler seguire il ragionamento del ricorrente, con un’inaccettabile ed arbitraria inversione dei nessi logici rinvenibili fra causa ed effetti, una volta assunta apoditticamente e data per scontata l’assimilabilità in toto, sotto il profilo economico (ma, come subito si dirà, anche a tal fine, non è sufficiente l’attribuzione dell’indennità ex art. 31 più volte citato) della posizione dei Funzionari e Collaboratori tecnici (rispettivamente: VII ed VIII livello) dell’area tecnica del personale (non medico) dell’Università, espletante funzioni assistenziali, vorrebbesi, da tale presunta ed artificiosa equiparazione, eliminare ogni distinzione, sul piano giuridico, prima ancora che su quello economico, fra i ruoli.
In proposito, devesi rilevare che è propria la previsione di un’autonoma indennità con specifica funzione perequativa che trova la sua ragion d’essere nella diversità delle situazioni da mettere a confronto, utilizzando un’unica unità di misura (consistente in tabelle di comparazione, in grado di omogeneizzare grandezze in origine eterogenee), per modo che, al termine dell’operazione comparativa può sostenersi che la diversità cui sopra si accennava si riveli ancora più accentuata. A ben riflettere ciò è anche una conseguenza della diversa via che hanno imboccato i due Comparti interessati, quello universitario che continua ad essere disciplinato per legge, e quello sanitario, oramai contrattualizzato, mentre è proprio ed unicamente la presenza delle comuni funzioni assistenziali a giustificare un’operazione di giustizia perequativa volta ad eliminare irragionevoli ed intollerabili disparità di trattamento economico fra i due Comparti.
Senonchè, al di là di tale funzione di giustizia sostanziale, in funzione perequativa, l’indennità in questione non può andare non potendosi accedere alla tesi di un totale e meccanico appiattimento retributivo, in grado di azzerare le diversità sul piano giuridico-istituzionale che continuano a caratterizzare i due settori in comparazione e che soltanto un equivoco di fondo (individuabile nella previsione dell’indennità ex art. 31 più volte citato, ritenuto “causa” di tale unificazione, mentre è vero, piuttosto, che esso, come su dimostrato, ne rappresenta un ulteriore conseguenza della diversità) poteva portare a ritenere superate.
In buona sostanza, l’indennità in discussione non può essere chiamata ad assolvere anche un funzione positiva, apprezzabile, specie sul piano giuridico, di equiparazione in toto dello status giuridico (oltre che economico) delle categorie interessate dalle operazioni di comparazione, al punto da stravolgere non solo le regole che presiedono alla disciplina di ciascun comparto (neutralizzandone, per tal guisa, la loro stessa ragion d’essere), ma, addirittura, i principi generali dell’ordinamento giuridico del pubblico impiego, ivi compresi quelli relativi all’accesso alla dirigenza pubblica.
Nella fattispecie, la pretesa del ricorrente è volta a conseguire l’estensione, in favore del personale del ruolo tecnico delle AA.UU.PP. con funzioni assistenziali (Funzionari e Collaboratori, rispettivamente: VII ed VIII livello), sic et simpliciter di ogni forma di emolumento spettante al personale inquadrato nel X livello ospedaliero (al quale, tuttavia, ci si potrebbe riferire solo ipotizzando l’applicazione della tabella “D” del 1982, nel senso auspicato dal ricorrente: la qual cosa, tuttavia, non è condivisibile, stante la diversa previsione contenuta nelle delibere – peratro non impugnate - del C.d.A. dell’Università dell’11/5/92 e dell’8/6/92, che hanno infatti posto diverse corrispondenze).
Senonchè, l’argomento prova troppo perché ignora o, quantomeno, sottovaluta l’esistenza di una retribuzione di posizione ricavabile dal trattamento retributivo riservato dal Legislatore in favore del personale del ruolo tecnico delle Università, in quanto tale.
Nel caso di specie, senz’altro esula quale componente fissa a carattere continuativo del predetto trattamento, l’”indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico delle U.S.S.L.”, prevista dall’art. 45 del D.P.R. 28.11.1990, n. 384, una volta preso atto che, per tal guisa, la parte ricorrente finirebbe con il rivendicare in proprio favore, una retribuzione di posizione di matrice indubbiamente dirigenziale, riconosciuta esclusivamente in favore del personale di cui ai livelli IX, X ed XI dei predetti ruoli, anche in considerazione del Diploma di Laurea posseduto.
Infatti, siffatta indennità si pone quale componente immancabile e significativa delle funzioni dirigenziali ad essa connesse ed è normativamente prevista con una disposizione tassativa, inderogabile ed insuscettibile, così, in genere, come tutti i riconoscimenti di diritti patrimoniali legislativamente sanciti, di qualsiasi interpretazione estensiva o analogica, sì come prevista esclusivamente in favore del personale dei siffatti livelli, quale componente fissa della loro retribuzione di posizione.
L’art. 31 più volte citato, in definitiva, assolve ad una funzione equiparativa soltanto in relazione agli emolumenti ordinari della retribuzione, ma non anche rispetto a quelli concernenti uno specifico status o una specifica funzione, quale l’indennità ex art. 45 D.P.R. n. 348/90.
Pertanto, può fondatamente sostenersi che la resistente Amministrazione, proprio facendo corretta applicazione dell’art. 42 del C.C.N.L. 94/97 decideva l’eliminazione dell’indennità ex art. 45 D.P.R. n. 384/90, in ragione della non possidenza da parte del ricorrente del diploma di laurea specifica (circostanza, questa, superabile solo per chi risultasse già investito dello status dirigenziale, con le connesse responsabilità).
La pretesa sostanziale del ricorrente è in definitiva infondata anche perché la sua posizione retributiva non è rapportabile a quella del personale dirigente. Infine, si rileva - contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - che la circostanza della corresponsione “per ragioni di opportunità” soltanto del 50% dell’indennità perequativa, per le anzidette ragioni, non è indice della volontà di non applicare una normativa contrattuale inderogabile, ma, anzi, si rivela opportuna misura cautelativa, onde evitare che l’emananda normativa, anche per opera dell’A.R.A.N., che si dovrà occupare anche del personale in posizione atipica, e svolgente attività non dirigenziale, renda a posteriori necessario ricorrere ad azioni di recupero o di rivalsa.
Conclusivamente, ogni altra eccezione o deduzione ex adverso proposta disattesa, la pretesa patrimoniale della parte ricorrente ad una complessiva rideterminazione del trattamento economico-retributivo a lei riservato si presenta infondata e, pertanto, il proposto gravame va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2003.
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.