Ministero della salute - Circolare 26 febbraio 2026
Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA) - DPCM 1° giugno 2022. Indicazioni operative.
[1]Emanata congiuntamente dal Ministero della salute, Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello stato ispettorato generale per la spesa sociale.
Destinatari
Preambolo
Cast d'uso ANA
Portale ANA
Libretto sanitario dematerializzato del SSN
Servizi di ANA a supporto della risoluzione delle anomalie
Gestione delle casistiche di indisponibilità dei servizi ANA
Servizio di assistenza agli utenti di ANA
Servizi ana disponibili per il sistema NSIS
Subentro di ANA ai servizi dell'anagrafe assistiti sistema TS
Cronoprogramma per l'avvio di ANA
Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
Com'è noto nella Gazzetta Ufficiale, n. 240 del 13 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 (DPCM 1° giugno 2022) che, in attuazione dell'articolo 62-ter del Codice dell'amministrazione digitale, ha istituito l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) ossia l'Anagrafe unica a livello centrale che sostituirà le anagrafi e gli elenchi degli assistiti delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali (ASL).
Successivamente, il decreto del Ministero della salute 14 maggio 2025 ha aggiornato l'allegato E del DPCM 1° giugno 2022 e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2025 ha modificato gli Allegati B, C e D del medesimo DPCM 1° giugno 2022. Pertanto, si fa riferimento al testo vigente del DPCM 1° giugno 2022.
Nel corso delle attività per l'implementazione dell'ANA è emersa la necessità di dettagliare la gestione di alcuni casi d'uso, anche al fine di evitare che il disallineamento delle informazioni con altre banche dati nazionali pregiudichi l'accesso ai servizi del Servizio sanitario nazionale (SSN) a coloro che ne hanno diritto.
Innanzitutto, si ritiene utile specificare quanto segue.
Precisazioni sulle tipologie di assistenza di cui all'Allegato E del DPCM 1° giugno 2022
1. rientrano nel "tipo 1" dell'allegato E i cittadini italiani assistiti nella medesima ASL di residenza. La scelta dell'assistenza in una ASL diversa, sebbene appartenente alla stessa regione o provincia autonoma, rientra nella casistica della "domiciliazione sanitaria" ("tipo 2" dell'Allegato E) di cui alla circolare del Ministero della salute n. 1000 del 1984 e siffatta iscrizione non può avere durata inferiore ai tre mesi e superiore a un anno, eventualmente rinnovabile;
2. la distinzione tra cittadini UE e cittadini extra UE di cui all'allegato E si riferisce al tipo di assistenza garantita ai cittadini al fine di distinguere il tipo di trattamento spettante. La classificazione quale "cittadino UE", dunque, ricomprende, oltre ai Paesi appartenenti all'Unione Europea, anche i Paesi che hanno accordi che attribuiscono ai propri cittadini analoga tutela, quali i Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) o la Svizzera.
L'elenco di tali Paesi è fornito dal Ministero della salute ad ANA ed è aggiornato in caso di modifiche alla composizione dell'Unione Europea o della stipulazione di nuovi accordi;
3. l'assistenza relativa al ricongiunto genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino italiano o comunitario fiscalmente a carico deve essere inviata come "tipo 4" dell'allegato E con diritto all'assistenza obbligatoria secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della salute 24 luglio 2019, n. 21901;
4. rientrano nel "tipo 4" dell'allegato E anche i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi che danno titolo all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario regionale (SSR) ulteriori rispetto ai due previsti nell'allegato E (lavoro e ricongiungimento familiare), per i quali si deve procedere all'iscrizione temporanea al SSR sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno in attesa del rilascio del titolo di soggiorno definitivo, al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'esercizio del diritto alla salute, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012, recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome italiane" (Rep. Atti n. 255/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013).
Si riportano di seguito, organizzati in paragrafi per facilità di consultazione, i chiarimenti su specifiche casistiche esaminate nelle attività propedeutiche per l'avvio di ANA.
Cast d'uso ANA
1. Disallineamenti anagrafici con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
1.1. Comunicazione mutazione dati anagrafici da parte di ANPR
Come d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di notifica di mutazione dei dati anagrafici da parte di ANPR, ANA provvede a darne comunicazione alla regione o provincia autonoma, o Servizio di assistenza sanitaria per il personale navigante (SASN) e ASL di competenza, sia di residenza che di assistenza, provvedendo, contestualmente, alla modifica del dato. Se la mutazione comporta l'annullamento di una precedente notifica di cambio di residenza, ANA provvede al ripristino della posizione anagrafica dell'interessato e notifica alle ASL coinvolte che provvedono senza indugio alla riattivazione della posizione sanitaria anche in deroga ai massimali e senza interruzione dell'assistenza. Di conseguenza ANA provvede a dare notifica dell'avvenuta mutazione al soggetto interessato.
1.2. Non tempestiva registrazione in ANPR della dichiarazione di cambio di residenza
Se un cittadino si rivolge alla ASL per scegliere il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) e dichiara di aver già presentato la richiesta di cambio di residenza da almeno due giorni, la ASL può procedere alla registrazione della scelta del MMG o PLS anche se il cambio di residenza non è ancora stato comunicato da ANPR ad ANA.
In questo caso, la ASL registra in ANA, nel campo del domicilio sanitario, una residenza autocertificata dall'assistito che permette al cittadino di effettuare la scelta del MMG o PLS.
All'atto della presa in carico dell'assistito nella nuova ASL di residenza autocertificata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del DPCM 1° giugno 2022, ANA chiude automaticamente l'assistenza presso la ASL precedente, dandone comunicazione alla stessa con una notifica, garantendo in tal modo l'univocità di registrazione dell'assistito presso un'unica ASL sul territorio nazionale.
La residenza autocertificata ha una validità massima di dodici mesi.
Quando ANPR notifica il cambio di residenza ad ANA, il dato relativo alla residenza diventa definitivo, e la ASL competente aggiorna la data di fine assistenza.
In seguito all'attivazione di nuovi servizi messi a disposizione da ANPR tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), se il cittadino dichiara di aver presentato il cambio di residenza attraverso il Portale ANPR, la ASL è tenuta prima alla verifica della presenza della dichiarazione interrogando ANPR tramite ANA.
Solo se la verifica ha esito positivo, la ASL potrà impostare in ANA una residenza autocertificata, sempre per un periodo massimo di dodici mesi.
La tipologia di assistenza, di cui all'allegato E del DPCM 1° giugno 2022, da utilizzare in caso di attribuzione della residenza autocertificata a cittadini italiani residenti in Italia deve essere "tipo 2". Per i cittadini UE ed extra UE la tipologia di assistenza da utilizzare è quella specificata nei diversi casi dell'allegato E.
2. Decorrenza della cancellazione della residenza o assistenza
L'articolo 10, comma 1, del DPCM 1° giugno 2022 prevede che, in caso di cambio di residenza, ANA comunichi all'interessato "il termine di sessanta giorni lavorativi entro il quale dovrà effettuare la scelta del MMG/PLS". Tale termine è calcolato in 'novanta giorni solari', da parte di ANA. Detto termine ha come obiettivo quello di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria nella fase di passaggio a una nuova ASL di assistenza.
Per questo motivo il termine indicato si applica anche ai seguenti motivi di cancellazione comunicati da ANPR ad ANA:
a) trasferimento di residenza conseguente alla bonifica da parte del Comune di un'anomalia segnalata in fase di subentro (casi residuali);
b) trasferimento di domicilio "senza fissa dimora";
c) rettifiche post censuarie;
Negli altri casi di cancellazione per cui è prevista la notifica da ANPR ad ANA la chiusura dell'assistenza avviene con decorrenza dalla data dell'evento comunicato.
3. Erronea comunicazione di decesso
In caso di notifica da parte di ANPR di una mutazione dei dati anagrafici consistente nell'annullamento di un evento di decesso precedentemente registrato, a seguito di intervento del Comune competente, ANA provvede conseguentemente ad aggiornare la posizione anagrafica dell'interessato dandone tempestiva comunicazione alle ASL di residenza e di assistenza, le quali provvedono alla riattivazione della posizione sanitaria, comprensiva dell'associazione con il medico, al fine di assicurare la continuità di cura e il rapporto di fiducia medico-paziente.
4. Cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'articolo 5, comma 4, prevede che: "Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza", mentre il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, inerente a "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" all'articolo 42, comma 4, precisa che "L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno". Ne discende che l'ordinamento garantisce l'assistenza sanitaria durante il periodo di rinnovo, se questo è richiesto nei termini, ovvero sessanta giorni prima della scadenza.
Al tal fine ANA consente alla ASL di inserire un'apposita proroga provvisoria dell'assistenza. Nello specifico, se entro la data di fine assistenza il soggetto si presenta alla ASL mostrando la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nei termini previsti dalla normativa vigente (sessanta giorni), la ASL comunica ad ANA la proroga dell'assistenza e dell'associazione con il MMG o PLS in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, per il tempo previsto dalla richiesta di rinnovo dello stesso (fino a un massimo di dodici mesi).
In prossimità della scadenza della proroga provvisoria, ANA invia una notifica alla ASL di assistenza. A seguito della notifica, la ASL può procedere con l'inserimento di una nuova proroga provvisoria fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. In ogni caso, se, durante il periodo di proroga provvisoria, il soggetto presenta alla ASL documentazione comprovante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno, la ASL inserisce una nuova data di fine assistenza in coerenza con quanto previsto dalla documentazione in possesso dell'assistito.
Se ANPR notifica ad ANA la cancellazione della residenza, ANA procede di conseguenza alla chiusura dell'assistenza dell'interessato e alla notifica alla ASL di ultima residenza e assistenza.
5. Notifica della scadenza di iscrizione
L'articolo 10, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022 prevede che "in prossimità della scadenza del termine di iscrizione temporanea di cui alla legislazione vigente, ANA notifica al soggetto interessato e alla ASL di assistenza l'imminente scadenza". Tale notifica è fornita da ANA trenta giorni solari prima della scadenza dell'iscrizione, al fine di garantire un congruo termine al soggetto interessato per procedere con il rinnovo dell'iscrizione e assicurare così la continuità dell'assistenza.
Per le medesime finalità la stessa notifica, "avviso imminente scadenza assistenza", è fornita trenta giorni solari prima della scadenza dell'assistenza anche nel caso di iscrizione volontaria e nelle altre ipotesi di scadenza dell'assistenza registrata in ANA.
In mancanza di rinnovo dell'iscrizione, ANA applica la scadenza dell'assistenza ai fini della cancellazione dell'assistito dagli elenchi della ASL di assistenza, comprensiva della scelta del MMG o PLS, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022.
6. Assistenza in deroga
L'articolo 2, comma 1, lettera c), del DPCM 1° giugno 2022, definisce "assistito" "il soggetto che ha diritto all 'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed ha effettuato la scelta del Medico di medicina generale (MMG) o del Pediatra di libera scelta (PLS)".
Tuttavia, sussistono casistiche in cui il soggetto, pur non avendo effettuato la scelta nel senso formale del termine, anche per mancata disponibilità di MMG o PLS sul territorio, risulta comunque assistito dal SSN in altro modo; quindi possono essere considerati "assistiti" anche i soggetti per i quali non è stata effettuata la scelta del medico e che rientrano nelle seguenti categorie:
- minori assistiti da pediatra ospedaliero;
- soggetti residenti, senza medico assegnato, assistiti da ambulatori (previsto nei servizi puntuali e non nella fase di impianto);
- soggetti assistiti da ambulatori fuori dalla ASL di residenza (domiciliati senza medico);
- soggetti ospiti di RSA fuori dalla ASL di residenza (domiciliati senza medico);
Per l'individuazione di tali soggetti nelle specifiche tecniche di AN A sono previsti appositi codici nel campo "scelta in deroga" che sono comunicati ad ANA dalla ASL di assistenza.
7. Data di decorrenza nella modifica della scelta del medico
Al fine di uniformare le procedure sinora adottate dalle regioni e province autonome sulla data di decorrenza della scelta del medico, in ANA, in caso di scelta di un nuovo MMG o PLS, la nuova assistenza decorre dal giorno della scelta e coincide con la data di cessazione della scelta precedente.
In particolare, ANA, automaticamente, imposta in maniera univoca l'abbinamento tra T assistito e il proprio MMG o PLS:
a) chiudendo l'abbinamento con il precedente MMG o PLS alle ore 00:00 del giorno della scelta;
b) inizializzando alle ore 00:01 del medesimo giorno della scelta l'abbinamento con il nuovo MMG o PLS.
8. Acquisizione delle informazioni relative alle deleghe
Le informazioni relative alle deleghe all'accesso ai servizi ANA verso genitori, tutori e legali rappresentanti, di cui agli Allegati B e D del DPCM 1° giugno 2022, sono a carico del Sistema gestione deleghe (SGD) gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto 30 marzo 2022. Come previsto dal DPCM 1° giugno 2022, così come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2025, nelle more dell'operatività del Sistema SGD, l'Anagrafe consensi e revoche di INI, una volta operativa, rende disponibili le funzionalità per la consultazione da parte di ANA di tali dati. Di conseguenza, i dati di contatto dei genitori, tutori o rappresentanti legali presenti nelle anagrafi regionali degli assistiti o negli elenchi delle ASL non devono essere trasmessi dai Sistemi di Accoglienza Regionale (SAR), ovvero, in caso di subentro di ANA, dalle singole ASL, tra i dati riguardanti l'assistito minore o incapace, in quanto i dati di contatto dei genitori, tutori o rappresentanti legali sono comunicati tra le informazioni relative a questi ultimi.
9. Notifiche relative ai minori
A seguito dell'attivazione delle apposite funzionalità per la gestione delle deleghe di cui al punto 8, per i minorenni, ANA renderà disponibile l'invio di una notifica ai relativi soggetti delegati, novanta giorni solari prima della scadenza dell'associazione con il PLS, prevista dall'Accordo collettivo nazionale (ACN), comunicando che viene meno l'associazione minore-PLS e si deve procedere con la scelta di un MMG, ciò al fine di garantire la continuità assistenziale.
Sempre a seguito dell'attivazione delle apposite funzionalità per la gestione delle deleghe di cui al punto 8, è reso inoltre disponibile l'invio di una notifica ai soggetti delegati per l'assistito di minore età, novanta giorni solari prima del compimento del diciottesimo anno di età del minore, segnalando la necessità di una comunicazione dei dati di contatto da parte dell'interessato a partire dal giorno del compimento del diciottesimo anno di età. Infatti, a partire dal raggiungimento della maggiore età, le deleghe dei genitori o esercenti la potestà genitoriale vengono meno, pertanto le comunicazioni relative al neomaggiorenne non possono più essere inviate ai dati di contatto precedentemente individuati dai genitori o tutori.
10. Canali per le notifiche di ANA all'assistito
Le notifiche previste dal DPCM 1° giugno 2022 sono rese disponibili all'assistito interessato sul Portale ANA e i portali delle regioni e province autonome che gestiscono i SAR. Su disposizione delle singole regioni e province autonome, le notifiche sono rese disponibili anche per il tramite degli sportelli delle ASL.
La pluralità di canali previsti per le notifìche è funzionale a garantire la comunicazione con l'assistito e a consentirgli la gestione puntuale e consapevole della sua assistenza sanitaria.
I dati delle notifìche sono conservati da ANA nei propri archivi per trecentosessantacinque giorni e sono recuperabili dai soggetti interessati (destinatari) per un tempo di centottanta giorni.
11. Dati anagrafici dell'assistito gestiti da ANA
Nella fase di impianto, a seguito della comunicazione degli assistiti da parte delle regioni o province autonome o SASN, ANA comunica i dati di residenza presenti in ANPR o, in alternativa, per i soggetti non presenti in ANPR, i dati di domiciliazione fiscale presenti in Anagrafe Tributaria, ai SAR ovvero, per i casi di subentro di ANA, alla ASL ovvero al SASN. I dati di dettaglio sono indicati nelle specifiche tecniche pubblicate sul Portale ANA.
Per i residenti nel Comune di Roma, ANA, attraverso l'interconnessione con il Comune di Roma, recupera l'abbinamento dell'indirizzo di residenza comunicato da ANPR con il relativo codice municipio mediante i dati del toponimo. Nel caso di mancato abbinamento tra l'indirizzo di residenza comunicato da ANPR e il codice municipio, ANA segnala tale anomalia al Comune di Roma.
12. Gestione delle esenzioni
La gestione delle esenzioni per patologia, condizione e reddito avviene attraverso diversi sistemi (ANA, Sistema Tessera sanitaria (TS), SAR) che coinvolgono diversi attori del SSN (ASL, regioni e province autonome, SASN, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)-Ragioneria generale dello Stato (RGS)). In particolare:
a) i codici di esenzione per patologia e condizione (nazionali e regionali, collegati, laddove previsto, con i codici di esenzione nazionali, inclusi eventuali sottocodici e prestazioni sanitarie collegate) sono resi disponibili ad ANA dal Sistema TS, che ne gestisce anche gli aggiornamenti;
b) le associazioni tra l'assistito e i codici esenzione per patologia e condizione, comprensivi dei relativi sottocodici, sono trasmessi ad ANA dai SAR o, nei casi di subentro, dalle ASL di residenza così come certificate da ANPR, mentre per gli assistiti del SASN sono comunicate da quest'ultimo. Si rinvia all'organizzazione delle singole regioni e province autonome la predisposizione di apposite procedure per gestire la richiesta e il rilascio on line dell'esenzione;
c) esclusivamente nella fase di impianto iniziale dell'ANA, come previsto nelle specifiche tecniche, i dati dell'associazione tra l'assistito e i codici di esenzione per patologia e condizione di cui sopra sono trasmessi ad ANA dai SAR o, nei casi di subentro, dalle ASL sia per i propri residenti sia per i propri domiciliati;
d) le associazioni tra l'assistito e i codici di esenzione per patologia e condizione, comprensivi dei relativi sottocodici per i soggetti classificati come Stranieri temporaneamente presenti (STP) e, entro i limiti di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni dell'11 maggio 2022 (Rep.atti 78/CSR), relativamente ai soggetti classificati come Europei non iscritti (ENI), sono trasmesse ad ANA dalle regioni e province autonome e ASL di assistenza;
e) in caso di variazione di un'esenzione da parte della regione o provincia autonome o della ASL di residenza, ANA ne dà notifica all'ASL di assistenza, se diversa da quella di residenza, anche tramite il SAR;
f) il Sistema TS rende disponibili ad ANA i codici e le associazioni tra assistiti ed esenzioni per reddito, comprese le eventuali autocertificazioni di esenzione per reddito comunicate allo stesso Sistema TS dalle regioni, province autonome, ASL o Ministero della salute per gli assistiti SASN, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 11 dicembre 2009;
g) in caso di trasferimento di residenza o di assistenza dell'assistito, ANA trasferisce automaticamente alla nuova regione o provincia autonoma e ASL di residenza o assistenza le esenzioni nazionali associate all'assistito comprensive dei relativi sottocodici, indicando l'ente che le ha rilasciate. Resta ferma l'obbligatorietà dei sottocodici come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); pertanto in assenza del sottocodice, ove previsto, ANA non procede con il trasferimento delle esenzioni;
h) in caso di trasferimento di residenza o di assistenza dell'assistito in ima nuova ASL della stessa regione o provincia autonoma, ANA trasferisce anche le esenzioni regionali. Se il trasferimento di residenza avviene in regione o provincia autonoma diversa, le esenzioni regionali per patologia e condizione e per reddito non vengono trasferite;
i) se il trasferimento di residenza avviene in regione o province autonoma diversa, le autocertificazioni per esenzioni da reddito non vengono trasferite, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 11 dicembre 2009.
13. Conservazione delle notifiche di ANA
I dati delle notifiche di ANA alle regioni, province autonome, ASL e Ministero della salute per gli assistiti S ASN restano disponibili per un massimo di 180 giorni.
14. Servizi per la verifica dell'univocità di STP, ENI e contatti
Relativamente ai soggetti privi di codice fiscale (STP ed ENI), comunicati dai SAR, ovvero, in caso di subentro di ANA, dalle singole ASL, ANA, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato A del DPCM 1° giugno 2022, verifica l'eventuale presenza del soggetto in ANA, sulla base dei dati anagrafici minimi (nome, cognome, data di nascita, sesso, Stato, comune e provincia di nascita) e, in caso non sia già presente, attribuisce al soggetto l'identificativo univoco (c.d. ID ANA), restituendo l'esito al SAR, ovvero, in caso di subentro di ANA, alla ASL ovvero al SASN che ha trasmesso il dato. Qualora, invece, i medesimi dati minimi del soggetto siano già presenti in ANA, i SAR, ovvero, in caso di subentro di ANA, le singole ASL possono inserire il soggetto in ANA, qualora ne confermino l'omonimia, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale ANA.
15. Presa in carico da parte delle ASL di assistiti SASN
Per consentire la presa in carico da parte delle ASL di soggetti precedentemente assistiti dal SASN, è necessario che gli assistiti preventivamente procedano con la chiusura del relativo contratto presso il SASN stesso. A seguito della chiusura del contratto è possibile la presa in carico da parte della ASL.
Portale ANA
A supporto dell'ANA, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del DPCM 1° giugno 2022, è stato realizzato un Portale dedicato, disponibile all'indirizzo www.anagrafesanitaria.gov.it che costituisce il punto di accesso all'Anagrafe nazionale. Detto Portale consta di un'area pubblica e due aree riservate, una per gli assistiti e una per gli operatori, a cui è possibile accedere previa autenticazione.
Nella sezione pubblica del Portale ANA, disponibile in versione multilingue, sono riportati:
a) gli indicatori di cui al decreto attuativo dell'articolo 3, comma 8, del DPCM 1° giugno 2022;
b) le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 del DPCM 1° giugno 2022 e altra documentazione tecnica relativa al Portale;
c) le fasi temporali dell'attuazione di ANA;
d) l'informativa da rendere all'interessato, in versione bilingue, tedesco per gli assistiti e assistibili della Provincia autonoma di Bolzano, francese per gli assistiti e assistibili della Regione Valle d'Aosta e sloveno per gli assistiti e assistibili della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Nella sezione riservata agli assistiti, ogni assisto ha a disposizione, previa autenticazione, in versione bilingue, tedesco per gli assistiti e assistibili della Provincia autonoma di Bolzano, francese per gli assistiti e assistibili della Regione Valle d'Aosta e sloveno per gli assistiti e assistibili della Regione Friuli-Venezia Giulia:
a) le notifiche allo stesso inviate da ANA (cfr punto 10 della presente circolare);
b) il proprio libretto sanitario dematerializzato del SSN;
c) lo storico dei dati anagrafici e sanitari registrati in ANA, a partire dalla data di avvio di ANA;
d) lo storico degli accessi, eseguiti dal medesimo assistito, ai propri dati;
e) il libretto riportante i dati relativi alle proprie esenzioni nonché l'elenco delle prestazioni sanitarie previste a carico del Servizio sanitario nazionale o regionale per eventuali esenzioni per patologia, sia nazionali che regionali comunicate dal Ministero della salute e dalle singole regioni e province autonome al Sistema TS.
L'accesso al Portale ANA è disponibile a tutti i soggetti presenti in ANA, sia maggiorenni con identità digitale (SPID, CIE, CNS) sia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o agli altri legali rappresentanti per i minori di età o per i soggetti legalmente incapaci, fermo restando quanto indicato al paragrafo 8.
Nella sezione riservata agli operatori sono rese progressivamente disponibili, d'intesa con le regioni e province autonome e il Ministero della salute, le funzionalità web relative ai processi puntuali previsti nell'allegato D del DPCM 1 ° giugno 2022, tra cui la funzionalità per la gestione degli assistiti risultanti presenti negli elenchi di più ASL o SASN (c.d. "posizioni multiple").
Libretto sanitario dematerializzato del SSN
ANA, per gli assistiti e gli assistibili registrati in ANA, genera in formato digitale il libretto sanitario personale del SSN e, per chi ne ha diritto, l'attestazione di iscrizione al SASN.
Nel libretto sanitario sono indicati oltre ai dati anagrafici e di residenza dell'assistito anche il domicilio sanitario (se diverso dalla residenza) nel caso di iscrizione temporanea, i dati di inizio e fine assistenza nonché i dati del MMG o PLS scelto.
Il libretto sanitario attestante l'assistenza sanitaria, può essere scaricato dall'assistito dall'area riservata al cittadino del Portale ANA, in formato elettronico firmato digitalmente da ANA; nella stessa area riservata è possibile scaricare il documento contente i dati relativi alle esenzioni di cui alla lettera -e) del paragrafo relativo al Portale ANA.
Servizi di ANA a supporto della risoluzione delle anomalie
In fase d'impianto, ANA rende disponibili gli esiti della validazione ai SAR, ovvero, in caso di subentro di ANA, alle ASL ovvero al SASN, dei dati trasmessi dai medesimi SAR, ASL o SASN. In caso di esito negativo della validazione, poiché lo stesso soggetto presenta molteplici posizioni sanitarie inviate da diverse ASL o SASN, ANA contrassegna il nominativo come soggetto con "anomalie" e rende disponibili apposite funzionalità sul portale ANA nell'area riservata agli operatori ASL o SASN per la risoluzione delle stesse.
Gestione delle casistiche di indisponibilità dei servizi ANA
In caso di assenza di risposta di ANA entro i livelli di servizio previsti e pubblicati sul Portale ANA, è ammissibile una chiamata asincrona da parte della ASL ovvero dal SAR, ovvero dal SASN, secondo quanto indicato nel documento tecnico sulle modalità di gestione nei casi di indisponibilità. Sul portale ANA, nell'area riservata agli operatori, sono inoltre pubblicate le statistiche per il monitoraggio del funzionamento di ANA.
Servizio di assistenza agli utenti di ANA
A partire dalla data di avvio, ANA, nonché le regioni e province autonome, rendono disponibile un servizio di help desk per supportare i rispettivi utenti nell'utilizzo del Portale ANA e dei servizi previsti nel sistema di interscambio con i SAR, ovvero, in caso di subentro di ANA, con le singole ASL ovvero con il SASN, ovvero con il Ministero della salute.
Servizi ana disponibili per il sistema NSIS
ANA rende disponibile, al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, l'associazione (ID-ANA; CUNI), applicando le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, al fine di consentire al sistema NSIS di utilizzare i servizi di consultazione ed estrazione dei dati ANA previsti all'articolo 16, comma, 1, del DPCM 1° giugno 2022.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto 7 dicembre 2016, n. 262, ANA rende disponibile il servizio di verifica della validità dei dati identificativi dell'assistito per le finalità di invio dei dati nell'ambito dei flussi informativi previsti dal Ministero della salute.
Subentro di ANA ai servizi dell'anagrafe assistiti sistema TS
La cessazione dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe degli assistiti del Sistema TS, prevista dall'articolo 6, comma 3, del DPCM 1° giugno 2022, è subordinata alla verifica congiunta fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e la regione o provincia autonoma interessata.
Le modalità tecniche per la gestione del subentro di cui al presente paragrafo sono descritte nel relativo documento tecnico pubblicato sul Portale ANA.
Nelle more di tale subentro, ANA e Anagrafe assistiti del Sistema TS devono essere allineate a cura delle regioni, province autonome e SASN.
Cronoprogramma per l'avvio di ANA
L'articolo 3, comma 1, del DPCM 1° giugno 2022, prevede che l'ANA subentri alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL, nonché dal SASN, attraverso specifici cronoprogrammi condivisi tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le regioni e province autonome, tenuto conto delle eventuali banche dati regionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 (c.d. SAR).
L'avvio progressivo a regime di ANA è previsto a partire dal 9 gennaio 2026, secondo il cronoprogramma, pubblicato sul portale www. anagrafesanitaria. gov.it, concordato tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le singole regioni e province autonome.
ANA rende disponibili i servizi per la fornitura, da parte del Ministero della salute delle anagrafiche previste dal DPCM 1° giugno 2022, necessarie per l'avvio e l'operatività a regime di ANA.
Al termine delle attività di impianto progressivo, la data di avvio di ANA è pubblicata sul Portale ANA.
A seguito del completamento della fase di impianto, ANA rende disponibili nell'area riservata agli operatori nel Portale ANA:
a) la funzionalità di gestione delle anomalie, anche ai fini della verifica della soglia del 95% di cui all'Allegato A del DPCM 1° giugno 2022;
b) i servizi e le no tifiche previste nel DPCM 1° giugno 2022.
Successivamente, in attuazione dell'articolo 3, comma 8, del DPCM 1° giugno 2022, con specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno definiti gli standard e gli indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANA nella fase di subentro e inizializzazione, resi disponibili attraverso il sito web dedicato ANA.
Il Direttore generale dell'unità di missione PNRR
Doti. Achille Iachino
L'ispettore generale per la spesa sociale
Dott.ssa Angela Adduce