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  Ministero della salute - Decreto ministeriale 26 giugno 2026  Adozione del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa (PNGLA) 2026-2028 e relativi allegati.

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Ministero della salute - Decreto ministeriale 26 giugno 2026
Adozione del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa (PNGLA) 2026-2028 e relativi allegati.


Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2026, n. 195, S.O.
[2]Emanato dal Ministero della salute.
Preambolo
Art. 1. Adozione del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2026-2028 e relativi allegati da A a G, tra cui allegato B, recante le linee di indirizzo previste dall'art. 3, commi 5 e 7, del decreto-legge n. 73/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 107/2024
Art. 2. Disposizioni per Regioni e PPAA
Art. 3. Disposizioni finali
Allegato Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2026 - 2028
Allegato A Strumenti di supporto alla prescrizione
Allegato B Linee di indirizzo omogenee a livello nationale sistemi CUP
Allegato C Approccio metodologico al modello RAO per i ricoveri programmati
Allegato D Linee di indirizzo
Allegato E Glossario in materia di liste di attesa
Allegato F Glossario per il cittadino in materia di liste di attesa
Allegato G Prestazioni oggetto di monitoraggio
Preambolo
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, commi 2 e 3 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 172, che prevede la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 280, che dispone la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 282, della predetta legge n. 266 del 2005, che prevede il divieto per le aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni rientrati nei livelli essenziali di assistenza, nonché il successivo comma 284, che stabilisce la sanzione amministrativa applicabile ai soggetti responsabili della violazione del menzionato divieto;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 120, recante Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 23 marzo 2005, che istituisce una serie di adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza da parte delle regioni e delle province autonome (Rep. atti n. 2271/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, recante «Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali»;
Visto l'art. 1, comma 510 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e l'art. 23-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» e, in particolare, l'art. 11;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 20 agosto 2019;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 29 che ha previsto disposizioni urgenti in materia di liste d'attesa;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare l'art. 26, che ha previsto misure volte al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 276 e 277;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare l'art. 1, commi 218 e 219 in relazione all'incremento delle tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanitario di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 34 del 2023 e il successivo comma 232;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 127;
Visto il decreto del Ministro della salute, 7 dicembre 2016, n. 262, recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019 che introduce il Nuovo sistema di garanzia (NSG) operativo dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, concernente «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2022, n. 144;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2022, n. 305;
Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019);
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato in data 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea;
Vista, in particolare, la Missione 6 del PNRR di competenza del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale «Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto altresì il comma 7 di detto art. 3, per il quale «Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5 sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita»;
Considerato che con decreto del direttore della ex Direzione generale della Programmazione sanitaria del 21 dicembre 2023 è stato costituito il «Tavolo tecnico per l'elaborazione e l'operatività del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2024-2026», con il compito di elaborare il suddetto Piano e di definire e promuovere le modalità attuative dei principi in esso contenuti ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, di ricovero e dei percorsi di presa in carico dei pazienti nel rispetto dei principi di qualità e sicurezza delle cure e nell'ottica della riduzione delle disuguaglianze di salute e di accesso;
Preso atto dell'istruttoria svolta dal predetto Tavolo tecnico finalizzata all'elaborazione del Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 e dei relativi allegati da A a G, parte integrante dello stesso;
Ritenuto opportuno procedere con il presente provvedimento all'adozione del Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 e dei relativi allegati da A a G, tra cui l'allegato «B» denominato «Linee di indirizzo omogenee a livello nazionale sistemi CUP, previsto dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 73/2024;
Acquisita l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 giugno 2026 (Rep. atti n. 88/CSR);
Decreta:
Art. 1. Adozione del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2026-2028 e relativi allegati da A a G, tra cui allegato B, recante le linee di indirizzo previste dall'art. 3, commi 5 e 7, del decreto-legge n. 73/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 107/2024
In vigore dal 24 agosto 2026
1. Al fine di garantire le modalità attuative di erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, di ricovero e dei percorsi di presa in carico dei pazienti nel rispetto dei principi di qualità e sicurezza delle cure e nell'ottica della riduzione delle disuguaglianze di salute e di accesso è adottato il Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa (PNGLA) 2026-2028 con i relativi allegati da A a G, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Gli allegati di cui al comma 1, sono indicati di seguito:
A «Strumenti di supporto alla prescrizione»;
B «Linee di indirizzo omogenee a livello nazionale sistemi CUP»;
C «Approccio metodologico al modello RAO per i ricoveri programmati»;
D «Linee di indirizzo requisiti e monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa sui siti web di regioni, province autonome e aziende sanitarie»;
E «Glossario tecnico in materia di liste di attesa»;
F «Glossario per il cittadino in materia di liste di attesa»;
G «Prestazioni oggetto di monitoraggio».
3. In particolare l'allegato B contiene, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 73/2024, le linee di indirizzo omogenee a livello nazionale riguardanti l'attivazione a cura dei Centri unici di prenotazione (CUP), di un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche da remoto, nonché i sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, e ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3, disciplina le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, se non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita.
Art. 2. Disposizioni per Regioni e PPAA
In vigore dal 24 agosto 2026
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di adozione del Piano nazionale di Governo delle liste di attesa e relativi allegati, parte integrante dello stesso, acquisita la previa Intesa, le Regioni e le PPAA adottano i propri Piani regionali di Governo delle liste d'attesa, prevedendone l'aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 73/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 107/2024.
Art. 3. Disposizioni finali
In vigore dal 24 agosto 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Allegato
Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2026 - 2028
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato A
Strumenti di supporto alla prescrizione
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato B
Linee di indirizzo omogenee a livello nationale sistemi CUP
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato C
Approccio metodologico al modello RAO per i ricoveri programmati
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato D
Linee di indirizzo
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato E
Glossario in materia di liste di attesa
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato F
Glossario per il cittadino in materia di liste di attesa
In vigore dal 24 agosto 2026
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Allegato G
Prestazioni oggetto di monitoraggio
In vigore dal 24 agosto 2026

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