In sintesi:
§ - La giurisprudenza nazionale, che ha proceduto alla disapplicazione della limitazione temporale dell'art. 8, co. 2, d.lgs. 257/91, ha eliso la norma interna valorizzando il fatto che nella direttiva comunitaria non v'è spazio alcuno per discriminazioni di carattere temporale di tal genere; però, disapplicato l'art. 8, c. 2, del d.lgs. 257/91, il concreto diritto che verrebbe riconosciuto allo specializzando (cioè, la borsa di studio in quel preciso ammontare e il cui onere ricade su quei precisi soggetti) è un diritto che discende non "direttamente" dalla normativa comunitaria, ma ancora una volta dal solo diritto interno: non si è fatta alcuna interpretazione ma si è semplicemente applicato retroattivamente il diritto nazionale, con una operazione che non appare consentita...
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