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CORTE di CASSAZIONE - (criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale)

03.11.2005
In sintesi:
§ - La liquidazione del danno non patrimoniale non presuppone l'accertamento di un fatto reato posto che alla risarcibilità di questa forma di danno non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato e che non ostano neppure la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno o la non qualificazione del fatto dannoso in termini di reato (www.dirittosanitario.net) Sentenza 01-07-2005 n. 14107 Svolgimento del processo omissis 1. Lello P., con atto del 10 novembre 1990, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma la srl Casa di cura s. Anna ed i dottori ..., chiedendone la condanna in solido al...

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