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CORTE di CASSAZIONE - (sui criteri che presiedono la liquidazione del danno biologico e sull' utilizzo delle cd. tabelle)

11.11.2005
In sintesi:
§ - La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette “tabelle”), purché ciò, attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all’adeguamento del valore medio del punto...

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