In sintesi:
Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, sulla base di un contratto scritto con la pubblica amministrazione, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002. Di conseguenza, in caso di ritardo nei pagamenti dovuti, spettano alle strutture private gli interessi legali di mora ex art. 5 del medesimo decreto. ********* Tribunale Napoli, Sez. X, Sent., 02/07/2025, n. 6697 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale civile di Napoli X^ sezione civile Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4148/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata...
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