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La struttura sanitaria, nel caso di intervento di urgenza, non puo' invocare l'esimente dello stato di necessità

13/07/2016
In sintesi:
Non puo' invocarsi che una struttura sanitaria che esegua all'interno di essa, un intervento chirurgico di urgenza, agisca in stato di necessità e possa di conseguenza essere ritenuta non responsabile ex articolo 2045 dei danni riportati dei pazienti, ove gli stessi abbiano subito un danno ingiusto. Ne consegue che all'interno di tale situazione si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità della struttura sanitaria: a fronte della contrazione, da parte di un paziente, di epatite post trasfusionale grava sulla struttura ospedaliera l'onere di provare di aver eseguito sul sangue somministrato tutti i controlli all'epoca dei fatti previsti.PRELEVA IL FILE PDF ( in alto sulla graffetta ) 13919/16

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