In sintesi:
L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 l. 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, d.m. salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria. ************ Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, (ud. 09/04/2024, dep. 21/10/2024), n.27141 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. BERRINO Umberto - Presidente Dott. MANCINO Rossana - Consigliera Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliera Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere Dott. CERULO...
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