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Lo stato patologico pregresso del paziente, concausa naturale dell’evento dannoso, riduce il quantum del risarcimento.

18/07/2024
In sintesi:
In caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. **************** Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 gennaio 2024| n. 2776 Data udienza 11 settembre 2023 IGIENE E SANITA' - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere Dott....

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