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La struttura ospedaliera puo' essere ritenuta responsabile anche se il medico è esente da colpa.

08/03/2023
In sintesi:
Nell'ambito dei danni conseguenti all'esercizio dell'attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all'insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato. ***************** Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 25/11/2022) 21/02/2023, n. 5380 REPUBBLICA ITALIANA IN...

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