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CORTE di CASSAZIONE - (sulla richiesta di rimborso della somma pari all'importo delle ritenute operate dall'ENPAM sulla indennità di fine rapporto, da parte del medico di medicina generale)

23.03.2005
In sintesi:
§ - L'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale a seguito dell'attività prestata, nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, quindi di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16 primo comma lett. c) DPR 917/1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo DPR con la conseguenza che non è applicabile la regola di computo stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto erogate nell'ambito del lavoro dipendente (www.dirittosanitario.net) sentenza 22 febbraio 2005, n. 3560 Svolgimento del processo F.C., medico generico...

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