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L'Ordine professionale è legittimato a richiedere i danni, ma vanno provati.

11/09/2020
In sintesi:
Esiste la legitimatio ad causam degli ordini professionali sia a costituirsi parte civile nel processo penale, sia naturalmente ad agire direttamente in sede civile per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Nel nostro ordinamento tuttavia non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia. ( dott.ssa maurizia lanzano - www.dirittosanitario.net ) *********************** Tribunale Tivoli, Sent., 30-04-2020 IN...

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