10/03/2018 free
Diniego di assegnazione del turno di medicina specialistica ambulatoriale a titolare di GM
Il disposto dall'art. 10 comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 500/1996, recependo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali - consentirebbe - ad avviso dell'appellante - ai medici in possesso di specializzazione, anche se titolari di guardia medica, l'attribuzione dei turni disponibili di specialistica ambulatoriale.
Il Collegio non è dello stesso avviso: infatti il succitato art. 10 lett. d) D.P.R. n. 500/1996 - il quale, tra gli aventi diritto all'attribuzione dei turni disponibili, individua "lo specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale ed a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza" - non può che essere interpretato, in conformità alla sua lettera ed alla ratio, come riferentesi non già a qualsiasi sanitario munito di specializzazione e titolare di un rapporto di dipendenza o di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ma soltanto agli specialisti ambulatoriali convenzionati "interni", già titolari del relativo incarico alla data del 31 dicembre 1993, ai quali, in base alle eccezionali disposizioni di carattere transitorio contenute nei preesistenti accordi di settore, era stato consentito di mantenere un rapporto di convenzionamento per la specialistica ambulatoriale interna insieme con la titolarità di altro rapporto di dipendenza o di convenzionamento, per la specialistica esterna con il Servizio Sanitario nazionale.
Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 21-11-2017) 22-01-2018, n. 403
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10389 del 2010, proposto dal signor G.G.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato Vittorio Romeo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Sebastiano Mastrobuono in Roma, via Fabio Massimo n. 60;
contro
L'Azienda U.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Zeni, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore n. 22;
la Regione Puglia, in persona del Presidente protempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 1416/2010, resa tra le parti, concernente il diniego di assegnazione del turno di medicina specialistica ambulatoriale di geriatria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda U.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l'Avvocato Antonio Tallarida, su delega dell'Avvocato Vittorio Romeo, e l'Avvocato Renzo Cuonzo, su delega dichiarata dell'Avvocato Mariano Zeni;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - Il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia titolare di guardia medica dal 24 novembre 1993 ed in possesso di diploma di specializzazione in geriatria conseguito in data 27 giugno 1994, chiedeva l'attivazione, in suo favore, dell'incarico convenzionale per la specialistica ambulatoriale in relazione alle disponibilità e ai turni vacanti pubblicati in data 15 giugno 1999, alla luce di quanto disposto dall'art. 10 comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 500/1996, che - recependo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali - consentirebbe - ad avviso dell'appellante - ai medici in possesso di specializzazione, anche se titolari di guardia medica, l'attribuzione dei turni disponibili di specialistica ambulatoriale.
Tuttavia, l'A.U.S.L. TA/1 rigettava la richiesta dell'istante, motivando sulla base dello sbarramento al conferimento di nuovi incarichi di cui all'art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 517 del 1993.
Avverso tale provvedimento l'odierno appellante proponeva il ricorso n. 2926 del 1999, che il Tribunale amministrativo regionale di Lecce respingeva con la sentenza qui impugnata.
Deduce l'appellante a riguardo:
1 - la mancata considerazione da parte del Tribunale di prime cure dell'art. 10, lett. d), D.P.R. n. 500/96, che prevede, nell'ordine di priorità, al quarto posto lo specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale e che si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale;
2 - inoltre la sentenza appellata non avrebbe considerato la carenza di motivazione del provvedimento.
Si è costituita l'AUSL per resistere.
II - Osserva il Collegio che il primo motivo di appello risulta infondato.
L'art. 10 del D.P.R. n. 500 del 1996 ha previsto le "Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili".
"Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili", esso dispone "il seguente ordine di priorità":
"a) specialista che nella specialità esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attivita' ambulatoriale";
"b) specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale...in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione";
"c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico";
"d) specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza";
"e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato per la medicina dei Servizi";
"f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale";
"g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione";
"h) specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3";
"i) specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM".
L'appellante sostiene di rientrare nella previsione di cui alla lett. d), deducendo di essere titolare di guardia medica nell'ambito dell'A.U.S.L. TA/1 in virtù di rapporto convenzionale sorto il 24 novembre 1993 e di essere disponibile a svolgere attività ambulatoriale specialistica.
Tuttavia, l'Azienda respingeva la domanda, ritenendo che il richiedente non rientrasse nella previsione normativa.
A tal riguardo, l'Azienda ha ritenuto che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 517 del 1993 non fosse possibile più l'immissione in ruolo di altro personale; l'appellante, invece, sostiene che l'espressione "personale sanitario", cui fa riferimento tale decreto, dovrebbe ritenersi ricomprendente anche i medici già titolari di convenzioni in atto con le Aziende, e quindi anche lo stesso istante titolare di guardia medica.
Il Tribunale di prime cure condivideva la tesi difensiva dell'Azienda, ritenendo che l'interpretazione congiunta del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del D.P.R. n. 500 del 1996 non consentisse l'attribuzione di turni a personale non legato - alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 517 del 1993, da rapporto convenzionale nello stesso settore (c.d. specialisti convenzionati interni).
L'invocato art. 10, lett. d), non si porrebbe in contrasto con i dd. lgs. nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, che consentono il mantenimento dello specialista convenzionato interno solo ad esaurimento, ovvero limitatamente a coloro che siano titolari di incarico alla data del 31 dicembre 1993.
II - Osserva il Collegio che sulla questione la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR per il Lazio, sez. III, n. 7836/2005 e n. 12280/2003; ordinanze Cons. di Stato, Sez. IV, nn. 2262 e 2263/1999) si è consolidata nel senso che l'art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 luglio 1996 non può essere letto in modo avulso da tutto il contesto di tale decreto presidenziale che recepisce l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell'art. 48 della L. n. 833 del 1978.
Rileva a riguardo l'interpretazione congiunta del limite posto dall'art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, che indUce a ritenere che possano esser attribuiti i turni disponibili per la specialistica ambulatoriale solo al personale che, all'entrata in vigore del decreto del 1993, era già legato da rapporto convenzionale nello stesso settore (così detti "specialisti convenzionati interni").
Nello stesso "preambolo" del citato D.P.R. n. 500/1996 viene rilevato espressamente che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della L. n. 813 del 1978 e dell'art. 4, comma 9, possono rilevare solo per gli specialisti "ambulatoriali interni".
Pertanto, il succitato art. 10 lett. d) D.P.R. n. 500/1996 - il quale, tra gli aventi diritto all'attribuzione dei turni disponibili, individua "lo specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale ed a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza" - non può che essere interpretato, in conformità alla sua lettera ed alla ratio, come riferentesi non già a qualsiasi sanitario munito di specializzazione e titolare di un rapporto di dipendenza o di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ma soltanto agli specialisti ambulatoriali convenzionati "interni", già titolari del relativo incarico alla data del 31 dicembre 1993, ai quali, in base alle eccezionali disposizioni di carattere transitorio contenute nei preesistenti accordi di settore, era stato consentito di mantenere un rapporto di convenzionamento per la specialistica ambulatoriale interna insieme con la titolarità di altro rapporto di dipendenza o di convenzionamento, per la specialistica esterna con il Servizio Sanitario nazionale.
Discende da tutto quanto innanzi considerato che l'appello dev'essere respinto, risultando congrua l'interpretazione data dal primo giudice, con riferimento alle disposizioni normative evocate, sicché il diniego dell'Azienda non risulta affetto dalle censure dedotte.
Si rinvengono sussistere, peraltro, giusti motivi perché siano integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10389 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere