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Croce rossa Italiana: tra i requisiti per la stabilizzazione del personale precario non è previsto.. l'utilizzo per "compiti istituzionali"

26/01/2018
In sintesi:
Il legislatore con la legge 296/2006 ha indicato espressamente i requisiti che ha ritenuto necessari perché il personale non di ruolo possa beneficiare della stabilizzazione, prevedendo che per potere essere ammessi alla procedura in questione occorra avere prestato "servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi".Nessuna altra condizione si rinviene nella norma in esame.Poiché tutti i ricorrenti  sia all'atto dell'entrata in vigore della legge che dell'emanazione dell'avviso pubblico da parte della Croce Rossa Italiana, erano in possesso del predetto requisito di servizio, gli stessi avrebbero dovuto degli effetti di stabilizzazione previsti dalla citata disposizione. L'art. 1, co. 519, della legge n. 296/2006 non prescrive affatto che in aggiunta al requisito di...

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