In sintesi:
Nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un'equipe della quale fa parte anche il fisioterapista;L'art. 1, comma 2, D.M. 14 settembre 1994, n. 741, va inteso nel senso di consentire al fisioterapista di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche.**************************************Cons. Stato Sez. III, Sent. 11-12-2017, n. 5840 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO...
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