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Specialisti ambulatoriali: Ai fini della incompatibilità è rilevante se la struttura sanitaria sia accreditata parzialmente o totalmente.

24/05/2017
In sintesi:
Quanto alla giurisprudenza secondo la quale non rileverebbe in nulla che la struttura sanitaria sia accreditata parzialmente o totalmente ai fini della unicità del rapporto di lavoro del medico (sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato 15 giugno 2004, a n. 4463) è da rilevare che essa si pone con riferimento alla sentenza del TAR Lazio sezione I bis n. 1000 del 1993 e quindi ad una fattispecie risalente nel tempo laddove il regime delle incompatibilità di cui è questione è, nel caso specifico regolato ratione temporis dall’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005. Al riguardo se, dunque, può farsi riferimento alla disposizione recata dall’art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo quanto dalla sentenza dell’Alto Consesso richiamato, va però tenuto conto...

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