In sintesi:
Luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei crediti nei confronti delle ASL è sempre la sede dell'ufficio di tesoreria, sicché, venendo a mancare il presupposto per la configurabilità della mora ex re (obbligazione da eseguirsi nel domicilio del creditore), ed attesa la natura querable del debito, non è consentita la decorrenza degli interessi moratori, né del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. se non per effetto dell'atto di costituzione in mora.******************************Trib. Frosinone Sez. I, Sent., 21-06-2016 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE DI FROSINONEPRIMA SEZIONE CIVILELa dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile di primo grado iscritta al n. 2403/2012 del ruolo generale degli...
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