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CONSIGLIO di STATO - ( L' aiuto ha sempre diritto al trattamento economico primariale, in caso di posto vacante)

7.09.2004
In sintesi:
§ - Considerato che la sostituzione del primario da parte dell’aiuto ha carattere necessitato per evitare soluzioni di continuità nella direzione di struttura organica dell’ospedale, tant’è che l’art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 la configura come obbligatoria ed automatica, lo svolgimento delle mansioni primariali su posto vacante comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria, la cui direzione sia affidata ad un primario, che rimanga priva dell’organo di vertice responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito.(www.dirittosanitario.net) SENTENZA N. 5740/04 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 SETTEMBRE 2004 REPUBBLICA...

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