In sintesi:
In tema di dirigenza sanitaria, il principio, sancito dall'art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, secondo il quale la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obbiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario, si applica anche al personale dirigente di struttura in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-10-2015, n. 21010...
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