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Corte di Cassazione – Civile (gli stanziamenti per la spesa sanitaria devono obbedire al criterio di proporzionalità ai bisogni e alla ragionevolezza)

01.10.2015
In sintesi:
Vi è differenza sostanziale e netta tra il rapporto di lavoro, con i relativi obblighi a carico dei medici e a carico della struttura sanitaria nella quale operano e il rapporto riguardante la provvista finanziaria per affrontare la spesa sanitaria che sussiste invece tra Ospedale, Regione e Stato. Quest’ultimo rapporto è caratterizzato dalla discrezionalità propria delle scelte finanziarie pubbliche, a fronte delle quali non è configurabile un diritto soggettivo alla assegnazione di una somma determinata, ma soltanto un interesse legittimo a che la ripartizione degli stanziamenti sia effettuata con criteri di proporzionalità ai bisogni e di ragionevolezza. [avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net ) Cassazione civile - Sez. Unite; Sent. n. 15205 del 21.07.2015 Omissis Svolgimento del...

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